La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la ordinanza n. 30036 depositata il 13 novembre 2025, fornisce un contributo di rilievo nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, norma da tempo al centro dell’attenzione dottrinale e giurisprudenziale relativamente alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione e alla nozione di inerenza del costo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Il caso di specie e la portata della decisione

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società contribuente. Il giudice di appello, nel riformare la decisione di primo grado, aveva riconosciuto l’inerenza delle spese in esame. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, un’erronea applicazione della disciplina di favore prevista dall’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

I giudici di legittimità, condividendo l’interpretazione adottata dal giudice di merito, affermano l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 solo con riferimento agli importi erogati a favore di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che soddisfino i requisiti normativi per poter beneficiare della presunzione legale. In presenza di tali presupposti, la disposizione fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione per il soggetto erogante, con la conseguenza che tali costi sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa del contribuente.

La disciplina normativa e i connotati della presunzione legale

I giudici del palazzaccio hanno ribadito che

“deve ritenersi applicabile l’ art. 90 , comma 8, della legge n. 289 del 2002 che, per consolidato orientamento di questa Corte, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (da ultimo Cass. n. 4612/2023)

(…)  la disposizione in esame non si applica a tutte le società di capitali, ma solo “alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro” ( Cass. n. 9614/2019 ).”

L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 individua, in favore del soggetto erogante, una presunzione di inerenza e congruità per le somme corrisposte in qualità di sponsorizzazione a determinate categorie di soggetti riceventi — in primis le associazioni sportive dilettantistiche. Tale presunzione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è di natura assoluta, essendo il giudice tributario precluso dal sindacare la sussistenza del requisito dell’inerenza sulla base di una diversa valutazione del ritorno economico o di mercato derivante dall’operazione di sponsorizzazione.

Tale impostazione si pone in continuità con i precedenti arresti (tra cui Cass. n. 4612/2023), secondo i quali la scelta del legislatore di creare una presunzione legale assoluta risponde all’esigenza di operare un “aggancio” oggettivo alla nozione di spesa pubblicitaria, evitando la tradizionale e più rigida correlazione tra spesa e immediato ritorno economico. In altri termini, la presunzione opera come criterio “semplificato” di valutazione dell’inerenza, purché ricorrano i presupposti di legge e sia documentata una specifica attività di promozione da parte del beneficiario.

Il principio di inerenza nel nuovo paradigma giurisprudenziale

Al di là dell’ambito specifico di applicazione della presunzione legale, l’ordinanza n. 30036/2025 ribadisce i principi ormai consolidati in tema di inerenza fiscale. La Corte conferma che l’inerenza di un costo — fenomeno radicato nel sistema tributario italiano — non va valutata in termini esclusivamente quantitativi o utilitaristici, ma richiede un giudizio qualitativo e funzionale in relazione all’attività d’impresa e alla sua articolazione economica. In altri termini, l’inerenza deve riferirsi alla capacità del costo di attinere effettivamente all’esercizio dell’attività, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, senza che sia necessario dimostrare un ritorno immediato o misurabile sul piano economico.

I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno riaffermato che

in tema di imposte dei redditi e di IVA, l’inerenza di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all’attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività imprenditoriale svolta” ( Cass. n. 1239/2025 ; in termini, tra le tante, anche Cass. n. 11324/2022 e n. 18904/2018 ).”

Questo orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, ha un’importante valenza applicativa: esso limita l’ampio margine di discrezionalità che l’Amministrazione finanziaria tradizionalmente esercitava nel sindacare la deducibilità delle sponsorizzazioni, imponendo un onere probatorio rigoroso al contribuente che intenda dedurre tali costi, tranne nei casi in cui operi la presunzione legale dell’art. 90, comma 8.

Principio di inerenza e costi di sponsorizzazioni

I giudici di piazza Cavour, in tema di inerenza dei costi di sponsorizzazione hanno evidenziato il costante orientamento nell’affermare che 

mentre in base all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inerenza doveva essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo, le spese di sponsorizzazione erano ritenute deducibili ove il soggetto (anche se non titolare del marchio), comunque, traeva dallo sfruttamento del segno distintivo un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale ( Cass. 4518/13 ; 4516/13 ; n. 27198/2014 ; n. 6548/2012 ), alla luce del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima“.  (Cass. n. 11324/2022)

Profili di rilievo pratico e conclusioni

La pronuncia della Suprema Corte rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze giuridiche fondamentali: da un lato, la tutela dell’autonomia normativa del legislatore, con la creazione di presunzioni legali finalizzate a semplificare l’accertamento tributario; dall’altro, la necessità di garantire certezze di diritto per i contribuenti, soprattutto nelle ipotesi in cui la deducibilità dei costi dipende da una complessa valutazione di inerenza funzionale.

In prospettiva, gli operatori del diritto tributario dovranno porre particolare attenzione alla completa documentazione e alla corretta applicazione dei requisiti normativi che consentono di inquadrare i costi di sponsorizzazione nell’alveo della presunzione assoluta: solo in presenza di tali condizioni la spesa sarà automaticamente considerata pertinente all’attività d’impresa, con la conseguente deducibilità integrale.

In conclusione, l’ordinanza n. 30036/2025 costituisce un ulteriore tassello normativo-giurisprudenziale nel delineare i confini della deducibilità delle sponsorizzazioni, consolidando un orientamento favorevole alla certezza del diritto senza sacrificare i principi generali del sistema tributario italiano.

La prova dell’Esecuzione (Dossier Probatorio)

La presunzione di deducibilità non esonera il contribuente dall’onere di provare che la pubblicità è stata effettivamente realizzata. Non basta il contratto e il bonifico. Cosa raccogliere tassativamente:

  • Foto e Video: Documentazione dello striscione a bordo campo, del logo sulle maglie o sui social media.

  • Rassegna Stampa: Volantini, locandine degli eventi o screenshot del sito web della ASD.

  • Attestazioni: Una dichiarazione della ASD che confermi lo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie durante la stagione sportiva.

Si consiglia di controllare sempre che l’associazione sia regolarmente iscritta al RASD (Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche). Se l’associazione viene cancellata o non è a norma, si perdi automaticamente il diritto alla presunzione legale.