Il contratto di sponsorizzazione non rappresenta solo un messo per consentire di veicolare l’immagine di un’impresa, ma anche uno strumento essenziale per gli enti non commerciali, i quali possono per tale via ricorrere ad una importante fonte di entrata per promuovere le loro attività.
Il decreto in oggetto si è occupato anche di disciplinare il trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione culturali, sia ai fini delle imposte sui redditi che IVA.
La sponsorizzazione nel mondo della cultura rappresenta la fonte più importante del reperimento delle risorse finanziarie. Per cui è importante verificare i risvolti di natura tributaria. Analiziamo il trattamento ai fini IVA. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico per il quale un soggetto (lo sponsee) si impegna a legare il marchio o il nome dell’azienda ad una determinata attività, mentre l’altro (lo sponsor) si impegna a fornire risorse in denaro o in natura.
Da quanto soprascritto possiamo individuare i requisiti che caratterizzano i contratti di sponsorizzazione che di seguito elenchiamo:
- la natura onerosa dell’accordo;
- l’esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato;
- la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor.
Per il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del contratto di sponsorizzazione occorre precisare che la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall’ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del 1972, ” in ogni caso commerciale ” quand’anche sia esercitata da enti pubblici.
Pertanto l”attività di sponsorizzazione è un’attività di natura commerciale, sorge in capo all’ente il presupposto soggettivo, richiesto dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 633 del 1972, secondo cui per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali.
L’operazione sarà pertanto soggetta ad aliquota IVA ordinaria del (21%)
Gli enti non commerciali e le pubbliche amministrazioni dovranno applicare l’aliquota iva ordinaria anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e miste. Anche in quei casi in cui la prestazione dello sponsor sia in tutto o in parte costituita da una prestazione di lavori, servizi o forniture, e non invece da una somma di denaro, si realizza un’operazione permutativa rispetto alla controprestazione offerta dall’amministrazione.
Troverà, pertanto, applicazione l’articolo 11 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, il quale stabilisce che “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.”.
In tal caso, pertanto, sia lo sponsor che lo sponsee sono tenuti alla fatturazione, sulla base del valore della prestazione.
Dopo aver analizzato il trattamento ai fini IVA ora procediamo ad esaminare il trattamento ai fini delle imposte dirette. La corresponsione di somme ad enti non commerciali o a pubbliche amministrazioni può configurare una spesa di sponsorizzazione o un’erogazione liberale.
Per poter qualificare dal punto di vista giuridica il rapporto come sponsorizzazione piuttosto che come erogazione liberale assume rilevanza la presenza (sponsorizzazione) o l’assenza (erogazione liberale o gratuita) di un “corrispettivo”.
Tale “corrispettivo” sussiste solo qualora la promozione del nome, dell’immagine, del marchio, dell’attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato.
Possono invece considerarsi comunque erogazioni liberali anche le elargizioni che diano luogo ad un “pubblico ringraziamento” del beneficiario al mecenate.
Occorrerà pertanto distinguere attentamente se trattasi di spesa di sponsorizzazione o di erogazione liberale al fine di individuare il corretto regime di deducibilità/detraibilità d’imposta.
Si fa presente inoltre, al riguardo, che l’articolo 40, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto apposite misure di semplificazione delle procedure in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali, prevedendo la sostituzione dei relativi adempimenti burocratici con un’autocertificazione, salvi i controlli successivi a campione da parte dell’amministrazione.
Il Decreto Ministeriale ricorda infine che nella giurisprudenza, anche recente, della Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, 5 marzo 2012, n. 3433; Cass., 15 aprile 2011, n. 8679; Cass., sez. V, 28 ottobre 2009, n. 22790; Cass. 7 agosto 2008, n. 21270; Cass. 27 giugno 2008, n. 17602; Cass. 23 aprile 2007, n. 9567) si rinvengono sentenze che configurano le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza, in quanto volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa (e sono pertanto considerate deducibili solo nel rispetto dei limiti previsti).
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