Abstract

Il contributo analizza il regime fiscale delle sponsorizzazioni, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi, al principio di inerenza e alla detraibilità dell’IVA, alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione e dei nuovi assetti normativi introdotti dalla riforma fiscale e dalla Riforma dello Sport. Particolare attenzione è dedicata all’ordinanza della Corte di cassazione, 24 giugno 2026, n. 21632, esaminata nel più ampio percorso giurisprudenziale relativo alla distinzione tra inerenza, antieconomicità ed effettività dell’operazione.

L’indagine ricostruisce il rapporto tra sponsorizzazione, pubblicità e spese di rappresentanza, evidenziando come il giudizio di inerenza debba essere distinto dalla valutazione della convenienza economica della scelta imprenditoriale. L’antieconomicità può assumere rilievo quale elemento indiziario nell’ambito dell’accertamento, ma non si identifica, di per sé, con l’assenza di inerenza. Viene inoltre esaminato il riparto dell’onere della prova, con particolare riguardo all’effettività della prestazione pubblicitaria, alla documentazione del rapporto contrattuale e alle ipotesi di inesistenza, simulazione o sovrafatturazione.

Un autonomo approfondimento è riservato alla disciplina delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, ricostruendo la successione tra l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021. L’analisi evidenzia la continuità funzionale della disciplina agevolativa, pur nel passaggio dal previgente quadro normativo al nuovo sistema della Riforma dello Sport e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Il contributo considera, infine, il coordinamento della disciplina con i nuovi Testi unici tributari, con particolare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, al Testo unico dell’IVA e alle nuove disposizioni in materia di accertamento e giustizia tributaria, distinguendo la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2026 da quella destinata a operare dal 1° gennaio 2027. Ne emerge un quadro nel quale la sponsorizzazione costituisce un significativo banco di prova del rapporto tra autonomia imprenditoriale, principio di inerenza, poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e tutela del diritto alla detrazione IVA.

Parole chiave: Sponsorizzazioni; deducibilità dei costi; inerenza; antieconomicità; spese di pubblicità; spese di rappresentanza; detraibilità IVA; Corte di cassazione; Cass. n. 21632/2026; sponsorizzazioni sportive; art. 12, comma 3, d.lgs. n. 36/2021; art. 90, comma 8, legge n. 289/2002; Riforma dello Sport; RASD; onere della prova; accertamento tributario; nuovi Testi unici tributari.

1. Premessa sistematica e perimetro dell’indagine

La deducibilità dei costi di sponsorizzazione e la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni ricevute costituiscono uno dei terreni nei quali il principio di inerenza e il riparto dell’onere probatorio assumono particolare rilievo nel contenzioso tributario.

La questione si presenta soprattutto complessa quando l’Amministrazione finanziaria, pur non contestando l’esistenza formale del rapporto contrattuale, pone in discussione la concreta utilità economica dell’investimento promozionale, la sua proporzionalità rispetto alla struttura e ai ricavi dell’impresa ovvero la sua qualificazione come spesa di pubblicità anziché come spesa di rappresentanza.

In tale contesto si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, 24 giugno 2026, n. 21632, che affronta una controversia relativa al disconoscimento di costi sostenuti da una società per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica, con esposizione del marchio dello sponsor. La pronuncia assume rilievo perché ribadisce la distinzione tra il giudizio di inerenza e quello, diverso, relativo alla convenienza economica della scelta imprenditoriale, valorizzando il carattere qualitativo e potenziale del rapporto tra costo e attività d’impresa. 

L’interesse della decisione è accresciuto dalla circostanza che essa si inserisce in un’evoluzione giurisprudenziale ormai pluriennale, nella quale la Corte di cassazione ha progressivamente precisato che l’inerenza non coincide con la redditività immediata del costo e che la sponsorizzazione può essere inerente anche quando il beneficio economico sia indiretto, potenziale o proiettato nel futuro. 

La materia deve, tuttavia, essere oggi esaminata anche alla luce della successione normativa intervenuta nel settore sportivo e della nuova codificazione tributaria.

Da un lato, l’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato abrogato nell’ambito della riforma dello sport e la relativa disciplina agevolativa è stata sostanzialmente trasfusa nell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Non si tratta, dunque, di una sopravvivenza formale della disposizione del 2002, bensì di una successione normativa caratterizzata da significativa continuità della ratio e della funzione agevolativa. 

Dall’altro lato, la riforma fiscale ha condotto all’adozione di nuovi testi unici destinati, dal 1° gennaio 2027, a sostituire e coordinare gran parte della disciplina attualmente contenuta nel TUIR, nel d.P.R. n. 633/1972 e nelle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi è stato approvato con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, mentre il nuovo Testo unico IVA è stato approvato con il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. 

L’indagine deve pertanto distinguere rigorosamente la disciplina applicabile alle fattispecie anteriori al 1° gennaio 2027 dalla nuova sistemazione normativa, evitando di confondere la successione formale delle fonti con l’eventuale continuità sostanziale dei principi.

La tesi che si intende sostenere è che la sponsorizzazione costituisca un osservatorio privilegiato per verificare il rapporto tra tre esigenze complementari: tutela dell’autonomia imprenditoriale, effettività del controllo fiscale e certezza dei criteri di qualificazione del costo.

2. Sponsorizzazione, pubblicità e rappresentanza: una distinzione funzionale

Nel sistema applicabile sino al 31 dicembre 2026, il principio generale di deducibilità dei componenti negativi del reddito d’impresa trova il proprio riferimento nell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre la disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’art. 108.

La distinzione tra pubblicità e rappresentanza non può essere effettuata sulla base della sola denominazione attribuita dalle parti all’operazione. Occorre considerare la concreta funzione economica perseguita.

Le spese di pubblicità sono normalmente caratterizzate dalla finalità di promuovere prodotti, servizi, marchi o l’attività dell’impresa mediante iniziative rivolte a una platea di potenziali clienti o interlocutori commerciali.

Le spese di rappresentanza sono invece caratterizzate, secondo i criteri normativi e regolamentari applicabili, da una funzione prevalentemente promozionale o di relazione, volta ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa senza presentare necessariamente la medesima struttura tipica della comunicazione pubblicitaria.

La sponsorizzazione presenta una struttura negoziale peculiare, normalmente riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive nel quale lo sponsor assume l’obbligazione di corrispondere un determinato corrispettivo e il soggetto sponsorizzato si obbliga a porre in essere specifiche attività di promozione, diffusione o esposizione del marchio, del nome commerciale o dell’immagine dello sponsor.

Non è tuttavia corretto affermare che ogni sponsorizzazione sia automaticamente, per la sua sola forma, una spesa di pubblicità.

La qualificazione dipende dalla concreta struttura del rapporto, dalla causa negoziale e dall’effettività delle prestazioni.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente valorizzato proprio questo profilo funzionale, riconoscendo che l’utilità derivante dalla sponsorizzazione può essere indiretta e potenziale e non deve necessariamente tradursi in un incremento immediatamente misurabile dei ricavi.

La sponsorizzazione non deve pertanto essere valutata esclusivamente attraverso il parametro ex post della redditività.

Ciò non significa, tuttavia, che il controllo fiscale sia escluso.

L’Amministrazione finanziaria conserva il potere di verificare l’esistenza del rapporto, la sua effettività, la corrispondenza tra prestazioni pattuite e prestazioni eseguite, la riferibilità della spesa all’attività d’impresa e, nei casi in cui emergano elementi sintomatici, l’eventuale natura simulata o fittizia dell’operazione.

3. L’ordinanza Cass. 24 giugno 2026, n. 21632: il principio di inerenza qualitativa

L’ordinanza n. 21632 del 24 giugno 2026 si colloca nel solco dell’orientamento che identifica l’inerenza nella relazione funzionale tra il costo e l’attività d’impresa, senza richiedere la prova di un immediato ritorno economico. La controversia riguardava, in particolare, il disconoscimento di costi sostenuti per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica e la loro riqualificazione, da parte dei giudici di merito, nell’ambito delle spese di rappresentanza. 

La Corte valorizza la distinzione ontologica tra spese pubblicitarie e spese di rappresentanza e riconduce l’inerenza a un giudizio qualitativo, nel quale assume rilievo la potenziale attitudine della spesa a produrre un beneficio per l’attività imprenditoriale.

Il principio è particolarmente importante perché impedisce di confondere tre piani diversi:

  1. l’esistenza del costo;
  2. la sua inerenza all’attività d’impresa;
  3. la sua convenienza economica.

Il terzo elemento non costituisce, di per sé, il parametro attraverso il quale determinare l’esistenza del secondo.

L’imprenditore può effettuare investimenti pubblicitari che non producano alcun incremento immediato del fatturato. Può inoltre decidere di concentrare risorse su iniziative il cui ritorno economico sia differito, difficilmente misurabile o dipendente da una pluralità di fattori.

La notorietà del marchio, il consolidamento della presenza sul mercato, il rafforzamento della reputazione commerciale, la fidelizzazione della clientela e il posizionamento competitivo sono infatti effetti economici che non necessariamente possono essere isolati e quantificati nel singolo periodo d’imposta.

La valutazione fiscale non può dunque trasformarsi in una verifica ex post della bontà della strategia commerciale.

Il principio non deve però essere assolutizzato.

L’assenza di un sindacato sulla convenienza della scelta non impedisce all’Amministrazione di contestare l’effettività dell’operazione o la sua riferibilità all’attività d’impresa.

Il confine corretto è, pertanto, quello tra sindacato sulla scelta imprenditoriale e controllo sulla realtà economica e fiscale dell’operazione.

4. I precedenti della Corte di cassazione: dall’inerenza quantitativa all’inerenza qualitativa

L’ordinanza n. 21632/2026 non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in una linea evolutiva ormai consolidata.

Un primo nucleo giurisprudenziale ha progressivamente superato una concezione dell’inerenza ancorata alla necessaria corrispondenza tra costo e specifico ricavo prodotto.

La Corte ha invece valorizzato la nozione di inerenza qualitativa, intesa quale relazione funzionale tra componente negativo e attività economica esercitata.

Particolarmente significativa è Cass. 20 dicembre 2018, n. 33030, cui si affiancano Cass. 16 dicembre 2019, n. 33120 e Cass. 4 marzo 2020, n. 6017, nel consolidamento dell’idea secondo cui l’inerenza non richiede una correlazione immediata tra costo e singolo ricavo.

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, Cass. 27 luglio 2021, n. 21452, ha valorizzato la particolare natura dell’investimento pubblicitario e l’impossibilità di predeterminare matematicamente il ritorno economico di una sponsorizzazione.

Il medesimo principio è stato successivamente ribadito da Cass. 26 ottobre 2021, n. 30024, e da Cass. 7 aprile 2022, n. 11324, secondo cui l’inerenza delle spese di sponsorizzazione può sussistere anche quando il beneficio per l’impresa sia indiretto, potenziale o proiettato nel futuro. 

La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato il rapporto tra inerenza e antieconomicità.

Con l’ordinanza 30 luglio 2025, n. 21906, la Corte ha affermato che i costi di sponsorizzazione sono deducibili quando risultino inerenti all’attività anche in via indiretta, potenziale o futura, escludendo che il giudizio di inerenza possa essere identificato con una valutazione meramente quantitativa dell’utilità conseguita. La stessa pronuncia, tuttavia, riconosce che l’antieconomicità può assumere rilievo nell’ambito dell’accertamento quando la contabilità risulti intrinsecamente inattendibile e l’Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti. 

Ancora più significativo è il percorso relativo alle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.

La Cassazione ha ripetutamente riconosciuto all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 una funzione speciale rispetto al regime ordinario dell’inerenza.

Cass. 23 marzo 2016, n. 5720; Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 7 giugno 2017, n. 14232; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 30 maggio 2018, n. 13508; Cass. 6 maggio 2020, n. 8540; Cass. 27 luglio 2021, n. 21452; Cass. 14 febbraio 2023, n. 4612 e, da ultimo, Cass. 7 febbraio 2024, n. 3470, hanno progressivamente consolidato l’interpretazione secondo cui, ricorrendo i presupposti normativi, la disposizione introduce una presunzione legale assoluta in ordine alla natura pubblicitaria della spesa. 

La Cassazione ha individuato, in particolare, quattro condizioni fondamentali:

  • il soggetto sponsorizzato deve rientrare nella categoria prevista dalla disciplina;
  • deve essere rispettato il limite quantitativo previsto dalla legge;
  • la sponsorizzazione deve essere diretta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor;
  • deve essere stata concretamente posta in essere una specifica attività promozionale.

È proprio quest’ultimo elemento a impedire che la presunzione si trasformi in uno strumento di copertura di operazioni inesistenti.

L’ordinanza n. 3470/2024 è particolarmente importante perché ha chiarito che il regime speciale non consente all’Ufficio di reintrodurre, attraverso il giudizio di congruità, un controllo che il legislatore ha inteso escludere quando ricorrano i presupposti della disposizione speciale. 

L’evoluzione trova una significativa conferma nell’ordinanza n. 30036 del 13 novembre 2025, nella quale la Corte ha nuovamente affermato che le spese di sponsorizzazione possono risultare inerenti anche quando il beneficio per l’attività imprenditoriale sia soltanto potenziale o indiretto. 

Il quadro che emerge non è dunque quello di una generale immunità fiscale delle sponsorizzazioni, bensì quello di una progressiva delimitazione del controllo erariale: l’Ufficio può verificare la realtà dell’operazione, ma non può sostituire il proprio giudizio di opportunità a quello dell’imprenditore.

5. Antieconomicità e inerenza: un rapporto da ricostruire

Uno dei profili più delicati riguarda il ruolo dell’antieconomicità.

Una parte della giurisprudenza ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria la possibilità di valorizzare comportamenti manifestamente antieconomici quali elementi presuntivi nell’ambito dell’accertamento.

Ciò non significa, tuttavia, che l’antieconomicità costituisca una causa autonoma di indeducibilità.

Il ragionamento deve essere articolato in due fasi.

In primo luogo, occorre verificare se il costo sia effettivamente sostenuto e se la prestazione sia stata realmente eseguita.

In secondo luogo, occorre verificare se la spesa presenti un collegamento funzionale con l’attività d’impresa.

Soltanto nel contesto di tale verifica l’eventuale sproporzione può assumere valore indiziario.

La giurisprudenza più recente dimostra proprio questa necessità di equilibrio: da un lato, Cass. n. 21906/2025 ribadisce il carattere qualitativo dell’inerenza; dall’altro, riconosce che l’antieconomicità può contribuire a fondare un accertamento induttivo quando si inserisca in un quadro di inattendibilità complessiva. 

Ne consegue che sarebbe metodologicamente errato tanto sostenere che l’antieconomicità sia sempre irrilevante quanto affermare che una spesa sproporzionata sia, per ciò solo, indeducibile.

L’antieconomicità è, più correttamente, un elemento probatorio, il cui peso dipende dal contesto nel quale si inserisce.

6. Onere della prova ed effettività della sponsorizzazione

Il riconoscimento dell’inerenza qualitativa non determina alcuna automatica inversione dell’onere probatorio.

Il contribuente che deduce un componente negativo deve poter dimostrare l’esistenza del costo, la sua certezza e determinabilità e il collegamento funzionale con l’attività esercitata.

Nel caso delle sponsorizzazioni, la prova assume particolare importanza perché la prestazione pubblicitaria presenta frequentemente una componente immateriale e risultati difficilmente misurabili.

La documentazione dovrebbe pertanto consentire di ricostruire l’intera operazione.

Assumono rilievo:

  • il contratto di sponsorizzazione;
  • le fatture;
  • la documentazione relativa ai pagamenti;
  • la descrizione delle controprestazioni pubblicitarie;
  • fotografie e materiale audiovisivo;
  • rassegne stampa;
  • documentazione relativa alla presenza del marchio sul sito internet e sui canali digitali;
  • materiale relativo alle divise, agli impianti, ai tabelloni e agli eventi;
  • documentazione relativa all’effettivo svolgimento della manifestazione;
  • eventuali relazioni o attestazioni del soggetto sponsorizzato;
  • ogni altro elemento idoneo a dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni.

Non è invece corretto elevare la forma scritta del contratto a requisito generale di validità o deducibilità della sponsorizzazione, in assenza di una specifica previsione normativa.

Il contratto scritto costituisce uno strumento probatorio di particolare rilievo, ma non sostituisce la prova dell’effettività della prestazione.

Analogamente, la tracciabilità del pagamento non costituisce, in via generale, un requisito ontologico dell’inerenza, ferma restando la rilevanza che essa può assumere nei singoli regimi normativi e sul piano probatorio.

7. La disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive: dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 alla riforma dello sport

Il settore delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche presenta un regime speciale che deve essere distinto dal regime ordinario dell’inerenza.

L’art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabiliva che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisse, per il soggetto erogante, entro il limite annuo previsto, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario.

La disposizione ha assunto nella giurisprudenza una funzione peculiare perché ha sottratto, al ricorrere dei presupposti normativi, la qualificazione pubblicitaria della spesa alla normale valutazione discrezionale dell’interprete.

La Corte di cassazione ha infatti progressivamente qualificato tale disciplina come fonte di una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e l’inerenza della spesa, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge. 

La presunzione non può tuttavia essere interpretata nel senso di rendere fiscalmente irrilevante l’inesistenza della prestazione.

La norma presuppone infatti un rapporto di sponsorizzazione effettivo e una specifica attività promozionale del beneficiario.

Il discrimine è dunque netto: la legge limita il sindacato sulla qualificazione e sulla congruità della spesa, ma non trasforma un pagamento privo di controprestazione in una sponsorizzazione esistente.

8. L’abrogazione dell’art. 90, comma 8, e la sua trasfusione nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021

La successione normativa intervenuta con la riforma dello sport costituisce uno dei punti centrali dell’attuale disciplina.

L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 è stato abrogato nell’ambito della riforma dell’ordinamento sportivo.

La disciplina agevolativa non è tuttavia venuta meno.

Essa è stata sostanzialmente trasfusa nell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che mantiene la medesima finalità di sostegno fiscale alle sponsorizzazioni rivolte agli enti sportivi dilettantistici e conserva il riferimento al limite complessivo annuo di 200.000 euro. Il d.lgs. n. 36/2021 costituisce, dunque, il nuovo contenitore normativo della disciplina tributaria speciale dello sport. 

La formulazione scientificamente più corretta è quella di trasfusione normativa con continuità di ratio e sostanziale corrispondenza della disciplina, e non quella di mera sopravvivenza dell’art. 90, comma 8.

La distinzione non è meramente terminologica.

Per le fattispecie disciplinate dalla normativa previgente occorre fare riferimento all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

Per le fattispecie rientranti nell’attuale regime della riforma dello sport, il riferimento normativo è invece l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021.

La giurisprudenza formatasi sulla disposizione abrogata conserva un importante valore interpretativo, ma deve essere utilizzata attraverso il criterio della continuità della ratio e non mediante una meccanica trasposizione della disposizione abrogata nel nuovo testo.

9. Il nuovo quadro soggettivo: RASD e riforma dello sport

La successione normativa deve essere considerata anche sotto il profilo soggettivo.

Il sistema precedente era costruito intorno al riconoscimento sportivo e al ruolo del CONI nell’ordinamento sportivo dilettantistico.

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo assetto istituzionale nel quale assume rilievo centrale il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Ne deriva che, per le sponsorizzazioni ricadenti nel nuovo regime, la verifica della posizione del soggetto sponsorizzato deve essere effettuata alla luce della disciplina vigente ratione temporis.

La documentazione relativa allo status dell’ente sportivo non deve pertanto essere ricostruita secondo categorie proprie del precedente sistema quando l’operazione è assoggettata alla nuova disciplina.

La continuità della ratio fiscale non elimina, infatti, la successione degli ordinamenti di riferimento.

10. La natura della presunzione prevista dalla disciplina speciale

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha qualificato la disciplina dell’art. 90, comma 8, come una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria della spesa, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

L’ordinanza n. 3470/2024 rappresenta, sotto questo profilo, un precedente particolarmente significativo, avendo ribadito che l’Ufficio non può reintrodurre, attraverso un autonomo giudizio di congruità, un sindacato sulla spesa che la disposizione speciale esclude quando siano soddisfatti i relativi presupposti. 

La medesima impostazione deve essere considerata nella lettura dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021, in ragione della continuità funzionale tra le due discipline.

Occorre però distinguere la presunzione relativa alla qualificazione fiscale della spesa dalla prova dell’esistenza materiale della prestazione.

La prima può essere sottratta al normale apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione.

La seconda rimane necessaria.

Ne consegue che la presunzione non opera a favore di un’operazione inesistente.

La specifica attività promozionale costituisce, infatti, uno degli elementi strutturali della fattispecie agevolata.

11. Il coordinamento con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

Il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è stato approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e trova applicazione dal 1° gennaio 2027. 

La nuova codificazione impone una distinzione temporale fondamentale.

Per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2027, la disciplina deve essere ricostruita attraverso il d.P.R. n. 917/1986 nella formulazione ratione temporis applicabile.

Per i periodi successivi, occorrerà fare riferimento alla nuova numerazione e sistematica del d.lgs. n. 117/2026.

Il passaggio al nuovo Testo unico non deve tuttavia essere interpretato come una cesura rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

L’opera di codificazione, almeno per i profili qui esaminati, deve essere letta nel quadro dell’obiettivo di riordino, coordinamento e sistematizzazione della disciplina tributaria.

Ciò consente di ritenere che la giurisprudenza formatasi sulla nozione di inerenza conservi un significativo valore interpretativo, salvo che la nuova formulazione normativa introduca specifiche innovazioni sostanziali.

Il principio metodologico da seguire è quindi quello della continuità interpretativa compatibile, evitando sia di considerare il nuovo Testo unico una semplice rinumerazione sia, all’opposto, di ritenere automaticamente superata la giurisprudenza precedente.

12. La nuova codificazione dell’IVA e l’autonomia del giudizio di detrazione

Analoga attenzione richiede la disciplina dell’IVA.

Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027. 

La nuova codificazione raccoglie e coordina la disciplina dell’IVA, compresa quella relativa al diritto alla detrazione.

La sponsorizzazione costituisce, in linea generale, un servizio acquisito nell’esercizio dell’attività economica dello sponsor e la relativa imposta può essere detratta quando sussista il necessario nesso con operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e non ricorrano specifiche limitazioni.

È tuttavia essenziale evitare una sovrapposizione automatica tra il giudizio di inerenza ai fini delle imposte sui redditi e quello concernente il diritto alla detrazione IVA.

I due sistemi presentano punti di contatto, ma rispondono a logiche normative non perfettamente coincidenti.

Il disconoscimento della deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi non comporta, quindi, automaticamente e in ogni caso il disconoscimento della detrazione IVA.

L’Amministrazione deve verificare autonomamente i presupposti del diritto alla detrazione secondo la disciplina unionale e nazionale.

La distinzione assume particolare importanza nelle controversie concernenti sponsorizzazioni, nelle quali la contestazione può riguardare alternativamente l’inerenza reddituale, l’effettività della prestazione o l’esistenza stessa dell’operazione.

13. La Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel nuovo quadro della Riforma dello Sport

Nel processo di progressivo assestamento della disciplina fiscale introdotta dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, assume rilievo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2026, n. 7/E, che raccoglie e coordina alcuni chiarimenti concernenti i principali profili tributari degli enti sportivi dilettantistici. La circolare non interviene direttamente sulla disciplina delle sponsorizzazioni di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021, né modifica i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di inerenza, antieconomicità ed effettività della spesa; essa assume tuttavia interesse sistematico perché contribuisce a definire il più ampio contesto fiscale nel quale operano associazioni e società sportive dilettantistiche.

Tra i profili esaminati dall’Amministrazione finanziaria assume particolare rilievo il regime fiscale applicabile alle società sportive dilettantistiche, anche con riferimento alle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, del TUIR e dall’art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, nonché ai requisiti statutari richiesti dalla disciplina. La corretta individuazione della natura e dello status dell’ente sportivo assume infatti rilievo anche nell’ambito delle sponsorizzazioni, poiché il riconoscimento della qualifica soggettiva richiesta dalla disciplina speciale costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime previsto dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021. La verifica della posizione dell’ente nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si colloca pertanto all’interno di un più ampio sistema di qualificazione fiscale e ordinamentale degli organismi sportivi.

La circolare affronta inoltre specifici profili in materia di IVA, tra i quali il trattamento delle prestazioni sportive esenti e gli adempimenti connessi, nonché la disciplina applicabile alla cessione del contratto di un atleta da parte di un ente sportivo dilettantistico a una società sportiva professionistica. Tali chiarimenti confermano l’esigenza, già evidenziata nell’analisi della sponsorizzazione, di mantenere distinti il piano delle imposte sui redditi e quello dell’imposta sul valore aggiunto. L’eventuale qualificazione di un costo come inerente e deducibile ai fini delle imposte dirette non determina infatti, automaticamente, il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA, dovendo quest’ultimo essere verificato alla luce degli specifici presupposti e limiti propri del sistema dell’imposta.

Particolarmente significativa, inoltre, è l’attenzione dedicata dalla Circolare n. 7/E alla disciplina dell’art. 25, comma 2, della legge n. 133/1999, come modificato nel 2026, con riferimento alle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e alle raccolte pubbliche di fondi effettuate dagli enti sportivi dilettantistici. Tale disposizione deve essere tenuta distinta dalla disciplina delle sponsorizzazioni prevista dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021: mentre quest’ultima riguarda il trattamento fiscale dei corrispettivi erogati dallo sponsor all’ente sportivo in presenza dei relativi presupposti, l’art. 25, comma 2, opera su un diverso piano e disciplina specifiche categorie di proventi dell’ente sportivo. La distinzione assume rilievo anche ai fini della corretta qualificazione delle operazioni, evitando che fattispecie fiscalmente differenti vengano ricondotte, in modo indistinto, alla nozione di sponsorizzazione.

Nel complesso, la Circolare n. 7/E/2026 conferma una tendenza alla progressiva sistematizzazione della disciplina tributaria degli enti sportivi dilettantistici, destinata a trovare ulteriore sviluppo con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, dei nuovi Testi unici tributari. Il suo rilievo, nell’ambito della presente indagine, non consiste dunque nell’introduzione di un nuovo criterio di deducibilità delle sponsorizzazioni, ma nel fornire elementi utili per ricostruire il contesto soggettivo, IVA e agevolativo nel quale la sponsorizzazione sportiva si colloca. Rimane pertanto ferma la distinzione, centrale ai fini del presente studio, tra la disciplina speciale della sponsorizzazione, la verifica dell’effettività della prestazione e il giudizio di inerenza, che non può essere sostituito da una valutazione di mera convenienza economica dell’investimento pubblicitario.

14. Sponsorizzazione, inesistenza dell’operazione e sovrafatturazione

Il giudizio di inerenza deve essere distinto dalle contestazioni relative all’inesistenza dell’operazione.

L’Amministrazione finanziaria può contestare:

  • l’inesistenza oggettiva della prestazione;
  • l’inesistenza soggettiva;
  • la sovrafatturazione;
  • la simulazione del rapporto;
  • la mancata corrispondenza tra prestazioni contrattualmente previste e prestazioni effettivamente eseguite.

In queste ipotesi il thema decidendum non coincide con quello della convenienza economica.

Se lo sponsor dimostra che l’associazione sportiva ha effettivamente esposto il marchio secondo quanto pattuito e l’Ufficio contesta esclusivamente l’entità del corrispettivo, la controversia riguarda principalmente la rilevanza dell’antieconomicità nel giudizio fiscale.

Se, invece, emerge che l’attività pubblicitaria non è mai stata effettuata, viene meno un presupposto diverso e preliminare: l’effettività della prestazione.

La distinzione è particolarmente importante ai fini IVA, poiché l’inesistenza dell’operazione incide direttamente sulla configurabilità del diritto alla detrazione.

La prova dell’effettività assume quindi una funzione autonoma rispetto alla prova dell’inerenza.

15. L’accertamento e il nuovo Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento

Il nuovo Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, completa il processo di codificazione tributaria e coordina le disposizioni relative agli adempimenti, ai poteri istruttori e alle procedure di accertamento. La relativa applicazione è prevista dal 1° gennaio 2027. 

La nuova codificazione rende ancora più evidente la necessità di distinguere tre piani:

  1. la qualificazione sostanziale dell’operazione;
  2. la ripartizione dell’onere probatorio;
  3. il valore degli elementi presuntivi acquisiti dall’Amministrazione.

L’antieconomicità appartiene al terzo piano.

Essa può concorrere alla formazione della prova quando sia inserita in un quadro di elementi convergenti, ma non può sostituire la dimostrazione del fatto fiscalmente rilevante.

L’Amministrazione non può quindi procedere attraverso una sequenza argomentativa nella quale la sproporzione del costo divenga automaticamente prova della sua non inerenza.

La presunzione deve rispettare i requisiti propri del procedimento accertativo e, nei casi previsti, essere sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.

16. Il Testo unico della giustizia tributaria e il controllo giudiziale

Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 ha introdotto il Testo unico della giustizia tributaria, destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027.

La nuova codificazione non modifica la natura sostanziale del giudizio sull’inerenza, ma contribuisce a rendere più sistematica la disciplina del processo tributario.

Nel contenzioso sulle sponsorizzazioni occorre distinguere:

  • accertamento del fatto;
  • valutazione della prova;
  • qualificazione giuridica del fatto;
  • controllo sulla motivazione della decisione;
  • giudizio di legittimità sulla corretta applicazione della disciplina.

La distinzione assume particolare importanza perché la controversia sull’inerenza è spesso impropriamente ridotta a un giudizio di congruità.

Il giudice deve invece verificare se gli elementi acquisiti consentano effettivamente di dimostrare la mancanza del rapporto funzionale, l’inesistenza della prestazione, la simulazione o la diversa qualificazione giuridica dell’operazione.

17. La perdurante rilevanza dei precedenti sull’art. 90, comma 8

L’abrogazione dell’art. 90, comma 8, non determina l’irrilevanza dei precedenti formatisi sotto la sua vigenza.

Al contrario, tali pronunce conservano particolare valore interpretativo perché la disciplina successiva ha mantenuto una significativa continuità di ratio e struttura.

Il nucleo dei precedenti può essere sintetizzato attraverso quattro proposizioni.

La prima: la sponsorizzazione sportiva non deve essere necessariamente produttiva di un immediato incremento del fatturato.

La seconda: l’inerenza è qualitativa e può essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro.

La terza: quando ricorrano i presupposti della disciplina speciale, la qualificazione pubblicitaria della spesa è assistita da una presunzione legale particolarmente forte.

La quarta: la presunzione non protegge l’inesistenza materiale della prestazione.

È proprio quest’ultima proposizione a consentire di coordinare correttamente l’indirizzo giurisprudenziale favorevole alla libertà delle scelte imprenditoriali con le esigenze di contrasto alle operazioni fittizie.

18. Profili critici: ciò che Cass. n. 21632/2026 non consente di affermare

Una lettura scientificamente rigorosa dell’ordinanza n. 21632/2026 impone di evitare alcune generalizzazioni.

La pronuncia non può essere utilizzata per sostenere che:

  • qualsiasi sponsorizzazione sia automaticamente inerente;
  • l’antieconomicità sia sempre fiscalmente irrilevante;
  • la prova dell’effettività della prestazione sia superflua;
  • contratto e fattura siano sufficienti in ogni caso;
  • la disciplina speciale sportiva copra operazioni inesistenti;
  • la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi determini automaticamente la detraibilità dell’IVA.

Il principio corretto è più circoscritto.

L’Amministrazione non può trasformare il giudizio di inerenza in un controllo di opportunità economica delle decisioni imprenditoriali, ma conserva il potere-dovere di verificare l’effettività dell’operazione, la sua causa, la riferibilità all’attività esercitata e la corretta qualificazione fiscale.

L’ordinanza assume quindi rilievo non perché introduca un regime di generale favore per le sponsorizzazioni, ma perché contribuisce a definire il confine tra controllo fiscale e autonomia imprenditoriale.

19. Sponsorizzazioni e libertà di iniziativa economica

La questione presenta anche una dimensione costituzionale.

L’art. 41 Cost. tutela la libertà di iniziativa economica privata e, nell’ambito di tale libertà, rientra anche la possibilità dell’imprenditore di scegliere le modalità attraverso le quali promuovere la propria attività.

Il controllo fiscale non può quindi trasformarsi in una valutazione amministrativa della migliore strategia commerciale.

Il principio di inerenza svolge una funzione diversa: delimitare i componenti negativi fiscalmente rilevanti rispetto a quelli estranei all’attività economica.

La distinzione è essenziale.

L’Amministrazione può verificare se una spesa appartenga all’attività d’impresa; non può, in assenza di ulteriori elementi, stabilire quale investimento pubblicitario avrebbe prodotto un risultato migliore.

La sponsorizzazione costituisce, sotto questo profilo, un esempio paradigmatico dell’impossibilità di ridurre il giudizio fiscale a una relazione matematica tra spesa e ricavi.

20. La sponsorizzazione nel passaggio alla nuova codificazione tributaria

Il passaggio ai nuovi testi unici rende particolarmente evidente la necessità di una metodologia interpretativa fondata sulla successione normativa.

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il nuovo Testo unico IVA, il Testo unico della giustizia tributaria e il nuovo Testo unico degli adempimenti e dell’accertamento non devono essere considerati come compartimenti separati.

Essi concorrono alla costruzione di un sistema tributario maggiormente coordinato, nel quale la disciplina sostanziale, l’accertamento e il processo risultano collocati all’interno di una più ordinata architettura normativa.

Per le sponsorizzazioni ciò significa che il problema dell’inerenza non può più essere studiato esclusivamente attraverso il vecchio art. 109 TUIR.

Occorre considerare contemporaneamente:

  • la disciplina sostanziale del reddito;
  • la disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive;
  • la disciplina IVA;
  • le regole dell’accertamento;
  • la disciplina dell’onere probatorio;
  • la disciplina processuale.

Il passaggio al nuovo sistema non comporta però una discontinuità automatica dei principi.

La giurisprudenza precedente conserverà valore nella misura in cui la nuova disciplina mantenga il medesimo contenuto sostanziale.

21. Conclusioni

L’ordinanza della Corte di cassazione 24 giugno 2026, n. 21632 si inserisce in un’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ricondotto il principio di inerenza alla sua funzione propria: verificare l’esistenza di un rapporto qualitativo e funzionale tra il costo e l’attività economica esercitata.

Il dato più significativo dell’evoluzione giurisprudenziale è rappresentato dal superamento di una concezione meramente quantitativa dell’inerenza.

Il costo non deve necessariamente produrre un incremento immediato del fatturato; può essere inerente anche quando il beneficio sia indiretto, potenziale o proiettato nel futuro. Tale principio emerge con particolare chiarezza dai precedenti più recenti della Corte, tra cui Cass. nn. 30036/2025 e 21906/2025, e trova una significativa conferma nell’ordinanza n. 21632/2026.

Ciò non significa, tuttavia, che la sponsorizzazione sia sottratta al controllo fiscale.

La deducibilità presuppone l’effettività dell’operazione, l’esistenza e certezza del costo, la riferibilità all’attività esercitata e, ove venga invocata una disciplina speciale, la ricorrenza dei relativi presupposti.

L’antieconomicità può assumere rilievo, ma deve essere correttamente collocata nel sistema: essa può costituire un elemento indiziario nell’ambito di un quadro probatorio complessivo, non una causa autonoma e automatica di indeducibilità.

Particolare importanza assume la disciplina delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.

L’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 deve oggi essere considerato una disposizione storica della disciplina, essendo stato abrogato nell’ambito della riforma dello sport e sostanzialmente trasfuso, con continuità di finalità e di contenuto sostanziale, nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021. 

La successione normativa non deve essere qualificata come mera sopravvivenza formale della disposizione previgente.

Per le fattispecie anteriori alla successione normativa il riferimento resta l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002; per le fattispecie soggette al nuovo ordinamento sportivo il riferimento deve essere individuato nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021.

La giurisprudenza formatasi sulla disposizione abrogata conserva, tuttavia, un rilevante valore interpretativo, proprio in ragione della continuità della ratio agevolativa.

Il passaggio alla nuova codificazione tributaria introduce un ulteriore livello di complessità.

Il d.lgs. n. 117/2026, recante il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, e il d.lgs. n. 10/2026, recante il nuovo Testo unico IVA, troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027.

La loro entrata a regime impone di distinguere la disciplina applicabile ratione temporis dalla continuità dei principi interpretativi.

La vera sfida sarà dunque quella di evitare due opposti rischi: da un lato, una lettura meramente formalistica della nuova numerazione; dall’altro, l’erronea assimilazione della nuova codificazione a una semplice rinumerazione delle disposizioni previgenti.

La sponsorizzazione costituisce, sotto questo profilo, un caso paradigmatico.

Essa dimostra come il diritto tributario debba contemporaneamente tutelare la libertà dell’imprenditore di scegliere le proprie strategie commerciali e impedire che la deducibilità fiscale venga utilizzata per coprire erogazioni prive di effettiva causa economica.

Il punto di equilibrio è rappresentato dall’inerenza qualitativa: un criterio sufficientemente ampio da rispettare l’autonomia imprenditoriale, ma sufficientemente rigoroso da consentire il controllo sull’effettività e sulla riferibilità economica dell’operazione.

È precisamente in tale equilibrio che deve essere collocata la portata dell’ordinanza n. 21632/2026.

La pronuncia non introduce una generale immunità delle sponsorizzazioni dal controllo fiscale; contribuisce, piuttosto, a delimitare il potere dell’Amministrazione finanziaria, impedendo che il giudizio tributario si trasformi in una valutazione ex post delle strategie aziendali.

La sponsorizzazione fiscalmente rilevante non è, dunque, quella che necessariamente produce ricavi immediati, ma quella nella quale sia dimostrabile una reale operazione economica, effettivamente eseguita e funzionalmente collegata all’attività d’impresa.

È su questo crinale — tra autonomia imprenditoriale, effettività economica e controllo fiscale — che dovrà svilupparsi la futura interpretazione della disciplina, anche nel nuovo assetto risultante dalla codificazione tributaria e dalla riforma dell’ordinamento sportivo.