La sponsorizzazione delle società sportive dilettantistiche strumento che consente alle stesse di pagare i costi di gestione dei campionati, spesso molto gravosi e con trasferte che sono spesso proibitive in termini di costi e percorrenze. La deduzione integrale della sponsorizzazione è valida sino ad un massimo di 200.000,00 euro annui.
Il predetto limite introdotto dal comma 8 dell’articolo 90 della L. 289/2002 lche prevede testualmente che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili … costituisce per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario …”
L’orientamento delle Commissioni Tributarie Regionali (vedasi Ctr Lazio, sentenza n. 3030-1-16, Bari sez. VII, sent. 09.05.2016, n. 1138 ) e di considerare “la risoluzione 23.06.2010 n. 57/E dell’Agenzia delle entrate che ha esaminato la questione della deducibilità dal reddito di impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all’importo annuo di 200.000 euro, ha richiamato la circolare 22 aprile 2003 n. 21/E, emessa sempre dalla Agenzia delle entrate. Tale circolare ha precisato che l’articolo 90 comma 8 della legge 289 del 2002 ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che vengono considerate, nel limite del predetto importo, comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante subordinando la fruibilità della agevolazione in argomento alla sussistenza (solo n.d.r.) delle seguenti condizioni:
- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione”.
In sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria viene verificata la sussistenza del requisito di inerenza e di effettività della sponsorizzazione (ex art. 109 D.P.R. 917/1986) alla promozione della propria immagine o prodotto; del requisito di funzionalità della spesa alla produzione del reddito. In questo caso occorrerà dimostrare l’utilità della spesa di sponsorizzazione sostenuta all’attività di pubblicità e promozione; che i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; che a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
A tal fine si richiamano alcune pronunce di giurisprudenza di merito e di legittimità che ritengono non indispensabili i requisiti sopra richiamati e richiesti dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo:
- La sentenza n. 25100/2014 della Cassazione stabilisce che il requisito dell’inerenza non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
- CTR Milano sez. Brescia sez. LXV sent. 26.05.2016 n. 3228, secondo cui: “ la deducibilità di un costo dal reddito d’impresa non postula che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
- CTR Torino sez. XXXVIII sent. 05.07.2016 n.858, secondo cui: “entro il limite dei 200.000 euro gli esborsi per sponsorizzazione a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere sempre integralmente deducibili” (ritenendo l’importo di 200.000 euro limite entro il quale sussitono ex lege i presupposti di inerenza ed effettività). La Commissione ritiene inoltre “illegittimo l’accertamento che riporti come fondamento l’antieconomicità di una sposnsorizzazione se è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno”.
Inoltre si evidenzia come una erogazione fatta a favore di associazioni, fondazioni, enti sportivi dilettantistici, qualora vi siano i requisiti e le condizioni è considerabile come sponsorship.
Per cui occorre prestare attenzione alla conservazione delle evidenze di tutte le modalità attraverso le quali il marchio è stato promosso o la pubblicità è stata effettuata come affermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2003.
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