La nota del 15 gennaio 2014, n. 6404 del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il modello standard di atto costitutivo e statuto della srl semplificata non può essere modificato, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile.
Per un più semplice accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, il Decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 ha istituito una nuova forma societaria: la società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, modificato dall’art. 9, co. 13, D.L. n. 76/2013).
La nuova Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. Il Ministero ha precisato che l’atto costitutivo della società a responsabilità semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Inoltre l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili come disposto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2012 conv. con modif. in L. n. 27/2012.
Il Ministero della Giustizia con decreto del 23 giugno 2012 n. 138 ha approvato il Regolamento, con efficacia dal 29 agosto 2012, sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Il modello standard disposto dalle norme sopra richiamate contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello. D’altra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (Ministero dello sviluppo economico – Circolare 02 gennaio 2013, n. 3657/C).
Di certo il modello standard ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell’attività d’impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.
Quindi è possibile integrare tale modello con clausole aggiuntive, ma lo stesso non può essere oggetto di modifiche.
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