AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 242 del 6 marzo 2023
Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell’attività svolta in Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa è una società fiscalmente residente in ______ che possiede una stabile organizzazione in Italia (di seguito, anche, ”Stabile Organizzazione” o ”Branch”). Fino al ______2021, la Società Istante era denominata ________.
In data _______2020, Beta, società costituita ai sensi delle leggi di ______, in qualità di conferente, ha conferito la propria sede secondaria italiana alla Società Istante (conferitaria).
Il business conferito comprende le seguenti attività di investimento: _____________.
A seguito dell’avvenuto trasferimento del business, in data ______2020, la sede secondaria italiana di Alfa ha iniziato ad operare ed è stata iscritta ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58 (”TUF”) nell’apposito albo previsto per le imprese di investimento UE, tenuto presso la Consob.
Trattandosi di stabile organizzazione relativa ad un’impresa di investimento, si è proceduto ad applicare nel calcolo della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito (”IRES”) e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (”IRAP”) le regole proprie di una società di investimento mobiliare (SIM).
In data ____ 2021, Alfa, dopo aver modificato la propria denominazione sociale in_______, ha modificato il proprio oggetto sociale, ottenendo da ________ l’autorizzazione ad operare in qualità di ente creditizio.
Conseguentemente, la Stabile Organizzazione dell’Istante è stata cancellata dall’albo di cui all’art. 20, co. 1, del TUF, in data 2021. A far data dal ______ 2021, Alfa risulta iscritta nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (”TUB”).
Nonostante la Stabile Organizzazione italiana di Alfa possa formalmente svolgere le attività tipiche di un ente creditizio, quest’ultima in realtà svolge e svolgerà solo ed esclusivamente le seguenti attività di investimento: __________.
In altri termini, la Stabile Organizzazione italiana dell’Istante non svolge alcuna delle attività tipiche di una banca quali la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, le operazioni di prestito, le operazioni di leasing finanziario, i servizi di pagamento, l’emissione e la gestione di mezzi di pagamento, il rilascio di garanzie e di impegni di firma, etc. In sintesi, la principale attività tipica di un istituto bancario ovvero l’intermediazione creditizia non è effettivamente svolta dalla Stabile Organizzazione italiana dell’Istante.
In sede di documentazione integrativa, l’Istante ha specificato che la Stabile Organizzazione ha adottato i principi contabili internazionali IAS/IFRS, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP. Inoltre, ALFA ha specificato che, ai fini IRAP:
(i) per l’esercizio 2020, la Stabile Organizzazione dell’Istante ha redatto il proprio rendiconto economico e patrimoniale secondo gli schemi di bilancio introdotti dal Provvedimento Banca d’Italia 14 febbraio 2006 (e successive modifiche ed integrazioni). Più precisamente, si tratta delle istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM);
(ii) per l’esercizio 2021 e gli esercizi successivi, la Stabile Organizzazione dell’Istante ha redatto e redigerà ai fini della dichiarazione e della liquidazione dell’IRAP il proprio rendiconto economico e patrimoniale secondo gli schemi di bilancio introdotti dal Provvedimento Banca d’Italia 22 dicembre 2005, riguardante le istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.
Ad ogni modo, ALFA precisa che la Stabile Organizzazione non ha obblighi contabili nei confronti delle autorità di vigilanza italiane. Gli unici obblighi sono di natura regolamentare.
Ciò premesso, l’Istante chiede di confermare che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (durante il quale è stata autorizzata formalmente a svolgere attività di ente creditizio), la Stabile Organizzazione possa comunque qualificarsi quale ente commerciale non residente, svolgente servizi e attività di investimento e di conseguenza abbia facoltà, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di:
escludere l’applicazione dell’addizionale IRES prevista dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
procedere alla deducibilità ai fini IRES degli interessi passivi nella misura del 96 per cento ai sensi dell’art. 96, comma 13, del TUIR;
determinare la base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
In via subordinata, la Società Istante chiede se, almeno con riferimento al periodo d’imposta 2021, vi siano tutti i presupposti per qualificare la Stabile Organizzazione come impresa di investimento, nella misura in cui l’autorizzazione ad operare come ente creditizio è stata rilasciata solo a decorrere dal ______ 2021 (vale a dire che la Stabile Organizzazione è stata iscritta all’albo del TUF per la maggior parte del periodo di imposta).
In altri termini, per la maggior parte del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, la Stabile Organizzazione era qualificabile, a tutti gli effetti, quale soggetto autorizzato a svolgere esclusivamente attività tipica di un’impresa di investimento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante le attività concretamente svolte dalla propria Stabile Organizzazione italiana possono qualificarsi quali servizi e attività di investimento, così come disciplinate dall’articolo 1, comma 5, del TUF. Conseguentemente, l’attività svolta dalla Stabile Organizzazione italiana dell’Istante è, e continuerà ad essere, assimilabile a quella di un’impresa di investimento.
L’Istante ritiene utile richiamare il principio esplicitato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nella quale si precisa con riguardo agli enti non residenti che ”l’oggetto principale, rilevante ai fini dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 113 e 14 del TUIR [ndr 152 e 154 del TUIR], sarà determinato con riferimento all’attività prevalente svolta nel territorio dello Stato”. Come meglio precisato anche dal Ministero delle Finanze Circolare 12 maggio1998, n. 124/E in caso di enti non residenti, l’esame dell’oggetto principale dell’attività deve essere svolto avendo riguardo all’attività effettivamente esercitata, non potendosi fare un mero riferimento all’atto costitutivo o allo statuto. A tal fine, si dovrà avere riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta e alla natura dei beni posseduti o gestiti nel territorio dello Stato. Conseguentemente, sulla base dell’analisi prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del TUIR è possibile affermare che l’attività principale degli enti non residenti debba desumersi dall’attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione in Italia.
Considerato che la Stabile Organizzazione italiana dell’Istante costituisce un’entità indipendente e distinta da un punto di vista fiscale rispetto alla casa madre, si può altresì sostenere che l’effettiva attività svolta in Italia ben possa essere differente da quella svolta della casa madre in _____. In particolare, è evidente che l’effettiva attività svolta dalla Stabile Organizzazione, come sopra sottolineato, sia inquadrabile come attività tipica delle società di investimento, nonostante il soggetto sia autorizzato a svolgere attività creditizia in Italia.
In sede di documentazione integrativa, l’Istante ha ulteriormente evidenziato che in base all’articolo 10, comma 3, del TUB ”le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge”. Pertanto, tutte le attività svolte da una SIM da un punto di vista regolamentare possono essere legittimamente svolte anche da una banca. Ciò posto, sia l’articolo 73, comma 5, del TUIR sia l’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non pongono l’accento sull’attività commerciale che il contribuente è formalmente autorizzato ad eseguire (in virtù dell’oggetto sociale di casa madre ovvero della licenza rilasciata dalla pertinente autorità regolamentare). Al contrario, le norme che presiedono alla determinazione dell’IRES e dell’IRAP si soffermano sull’attività effettivamente svolta che, nel caso specifico, è assimilabile a quella di una SIM. Dunque, il fatto che la ”licenza bancaria” consenta potenzialmente di svolgere attività ulteriori e diverse da quelle previste per una SIM, non può automaticamente implicare una qualificazione sotto il profilo fiscale ai fini delle imposte sui redditi dichiarati dalla Stabile Organizzazione italiana dell’Istante, nella misura in cui tali attività non sono e non saranno esercitate da parte di quest’ultima.
Per quanto riguarda gli schemi di bilancio utilizzati dalla Stabile Organizzazione, l’Istante evidenzia che la scelta degli schemi di bilancio non discende da una analisi di carattere sostanziale circa l’attività effettivamente svolta nel territorio dello Stato da parte della Stabile Organizzazione italiana dell’Istante. L’Istante afferma di aver modificato i propri schemi di bilancio in modo tale che questi ultimi riflettessero l’albo di appartenenza alla data di redazione del rendiconto economico e patrimoniale. Ciò posto, come può desumersi dall’analisi dei rendiconti riferiti agli esercizi 2020 e 2021, le attività e passività, nonché i componenti positivi/negativi di reddito rilevati nel corso degli esercizi 2020 e 2021 non hanno variato la loro natura. Dunque, la scelta dello schema di bilancio non può ritenersi un elemento qualificante la tipologia di attività commerciale svolta da parte della Stabile Organizzazione italiana dell’Istante, in presenza di continuità nella tipologia di business.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito oggetto di interpello riguarda la possibilità per la Stabile Organizzazione italiana della Società Istante ”ALFA”, ente creditizio fiscalmente residente in ____, autorizzato dal _____ 2021 da ______ ad operare in qualità di ente creditizio, di applicare alla medesima Stabile Organizzazione la disciplina IRES e IRAP tipica delle imprese di investimento e non quella specifica delle banche in ragione della circostanza per cui la stessa Stabile Organizzazione non avrebbe modificato, di fatto, le attività esercitate in precedenza e non avrebbe svolto alcuna delle attività tipiche delle banche.
Al fine di dirimere il dubbio interpretativo prospettato dall’interpellante, giova preliminarmente richiamare le disposizioni di legge che rilevano nel caso di specie.
Si ricorda in primo luogo che, in base all’articolo 23 del TUIR, si considerano prodotti in Italia i redditi d’impresa dei soggetti non residenti ”derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.
Per l’individuazione della nozione di stabile organizzazione, ai fini delle imposte sui redditi, occorre riferirsi alle previsioni dell’articolo 162 del TUIR nonché alla definizione contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente applicabile (nel caso di specie, quella in essere tra Italia e ______).
L’articolo 73, comma 5, del TUIR, a proposito delle società ed enti non residenti, stabilisce che l’oggetto principale di un ente non residente è determinato in base ”all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”.
A proposito della determinazione del reddito del soggetto non residente che svolge attività di impresa nel nostro Paese mediante stabile organizzazione, come l’interpellante, l’articolo 152, comma 1, del TUIR stabilisce che ”per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (…)” (enfasi aggiunta).
In relazione ai ”soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche”, giova ricordare che trattasi di intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 162bis del TUIR il quale, al comma 1, lettera a), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, definisce come tali ”i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche”. Nella definizione di intermediari finanziari recata dall’articolo 162bis del TUIR rientrano coloro che, al pari dell’Istante, sono iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Alla luce delle diposizioni in precedenza citate, si ritiene che la Stabile Organizzazione Istante che, a partire dal _______ 2021, risulta iscritta nell’apposito albo tenuto da Banca d’Italia in qualità di succursale di banca comunitaria e, come tale, è autorizzata a svolgere tutte le attività svolte dalle Banche in Italia, coerentemente a quanto previsto dal citato articolo 152 del TUIR, deve determinare il proprio reddito sulla base dell’apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo gli schemi di bilancio introdotti dal Provvedimento Banca d’Italia 22 dicembre 2005, vale a dire le ”Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari” (circostanza peraltro confermata dalla stessa Società in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, con la quale l’interpellante ha specificato di aver così operato per l’esercizio 2021 e per quelli successivi).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che, a regime, la Stabile Organizzazione debba essere qualificata come filiale bancaria della Società ALFA in Italia e debba, conseguentemente, applicare tutte le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES e IRAP, compresa l’addizionale IRES del 3,5 per cento prevista per gli intermediari finanziari dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla quale per espressa previsione di legge sono escluse le sole società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SIM.
Pertanto, diversamente da quanto proposto nella soluzione interpretativa dell’Istante, non trova applicazione la disciplina di deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 96 per cento di cui all’articolo 96, comma 13, del TUIR né quella di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, che fa specifico riferimento ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Per quanto riguarda il periodo di imposta 2021, occorre svolgere delle specifiche valutazioni, tenuto conto che la Stabile Organizzazione è stata iscritta nell’albo previsto dall’articolo 20 del TUF fino al _____ e, in seguito, nell’albo tenuto da Banca d’Italia in ossequio alle disposizioni del TUB.
Al riguardo, in assenza di un’interruzione del periodo di imposta, si ritiene che in relazione a tutto il 2021 trovino applicazione le regole di determinazione previste, ai fini IRES e IRAP, sulla base di un criterio di prevalenza dell’attività svolta in corso d’anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti (cfr. risposta all’interpello n. 179 del 6 aprile 2022, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate).
Nel caso specifico, l’Istante dichiara che la Stabile Organizzazione, nel periodo di imposta 2021, ha conseguito solo proventi da attività di investimento. In ragione di tale condizione, si ritiene che la Branch debba applicare, esclusivamente in relazione a tutto il periodo di imposta nel corso del quale si verifica la suddetta modifica dell’attività (nel caso in esame periodo di imposta 2021), le regole fiscali specifiche delle SIM sia ai fini IRES che IRAP.
Resta inteso che, a partire dal periodo di imposta 2022, per le motivazioni illustrate in precedenza, la Stabile Organizzazione applicherà le regole fiscali valide per gli enti creditizi.
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