Agenzia delle Entrate – Risposta n. 251 del 10 maggio 2022
interpello ordinario – stabile organizzazione in Italia di una soggetto non residente – conferimento d’azienda – conferitaria società di capitali
residente in Italia – neutralità – condizioni – svalutazioni su crediti contabilizzate e non ancora dedotte – deducibilità – condizioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SO – succursale italiana (d’ora in poi solo “Branch”) della ALFA (di seguito, anche “Casa madre”) presenta un’istanza di interpello ordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volta a conoscere il corretto trattamento fiscale del conferimento di un suo ramo d’azienda a favore della società neocostituita residente, come meglio descritta infra.
Nell’istanza la Branch si qualifica stabile organizzazione in Italia di ALFA, banca con sede legale nel Regno Unito appartenente al gruppo ….
ALFA è autorizzata a svolgere attività bancaria in Italia in regime di libertà di stabilimento, è iscritta nel Registro tenuto dalla Banca di Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”) ed è regolata e sottoposta a vigilanza prudenziale … [in un Paese UE]. ALFA è anche autorizzata a svolgere diverse attività regolamentate attraverso le stabili organizzazioni dalla stessa detenute nei vari Stati Membri dell’Unione Europa, in quanto dotate del c.d. “Passaporto Europeo”.
Come si è anticipato, la Branch afferma di svolgere in Italia l’attività di fornitura, sempre nell’ambito del gruppo, di …
Per effetto della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit) e del termine del relativo periodo transitorio, la Branch rileva che la Casa madre non potrà più essere considerata come una banca europea e conseguentemente non potrà più avvalersi del regime del c.d. “Passaporto Europeo” (per le stabili organizzazioni presenti negli Stati Membri). Pertanto, per operare nei singoli Stati Membri in cui sono situate le sue stabili organizzazioni europee (compresa l’Italia), la stessa dovrà richiedere le relative autorizzazioni.
Allo scopo di assicurare la continuità dell’attività svolta in Italia in tale scenario post-Brexit, la Branch manifesta l’intenzione della Casa madre di porre in essere una riorganizzazione aziendale tramite un’operazione di conferimento di azienda ai sensi degli articoli 2343-ter e 2440 del codice civile e dell’articolo 58 del TUB (di seguito, “Conferimento”).
La Branch evidenzia che, al tal fine, … è stata costituita BETA, per il tramite della Branch stessa, e che tale società è “interamente partecipata da ALFA per il tramite della stessa branch, a cui saranno trasferite le funzioni attualmente svolte da quest’ultima” (così pagg. 5-6 dell’istanza).
Secondo la Branch, la costituzione di BETA si è resa necessaria proprio allo scopo di ottenere e di richiedere le dovute autorizzazioni dalle Autorità di vigilanza italiane (la Banca d’Italia e l’IVASS), prima che la stessa diventi operativa a seguito del Conferimento (previsto per … – cfr. pag. 6 dell’istanza).
La Branch precisa di aver, nelle more, comunque chiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione ad operare nel territorio dello Stato, come stabile organizzazione di banca extracomunitaria ai sensi degli articoli 14, comma 4, e 15, comma 4, del TUB e della Parte Prima, Titolo I, Capitolo VII della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, non potendo BETA essere operativa prima del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (autorizzazioni che – secondo la Branch – potrebbero essere rilasciate entro …, ovverosia entro la data in cui avrà luogo il Conferimento).
La Branch sottolinea che “è ancora in corso la discussione con Banca di Italia circa le sorti della stabile organizzazione a seguito del conferimento e, più in particolare, se la stessa debba cessare di operare ovvero possa continuare a svolgere nel territorio dello Stato attività diverse da quelle soggette ad autorizzazione e vigilanza da parte di Banca di Italia. In tale ultimo caso, la stabile organizzazione svolgerà attività di detenzione e gestione della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento, nonché di gestione di quelle attività e passività che non saranno conferite a BETA” (così pag. 7). In merito, la Branch evidenzia che “la discussione attualmente in corso con Banca d’Italia ha altresì ad oggetto i requisiti di patrimonializzazione della branch per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il …, e per quanto attiene alla successiva eventuale riduzione del fondo di dotazione sono in discussione le seguenti ipotesi: 1. il patrimonio netto e l’azienda riferibili alla branch saranno trasferiti a BETA ad un valore pari al fondo di dotazione richiesto da Banca di Italia ai fini della concessione dell’autorizzazione alla branch ad operare nel territorio dello Stato come stabile organizzazione di banca extracomunitaria. A seguito del conferimento, il capitale sociale di BETA potrà essere ridotto attraverso, ad esempio, la distribuzione della riserva da sovrapprezzo, qualora i requisiti minimi di capitalizzazione della società italiana risultino essere inferiori rispetto a quelli della stabile organizzazione; ovvero 2. nella misura in cui il patrimonio della branch dovesse eccedere il capitale sociale minimo richiesto a FBETA, il valore in eccesso sarà escluso dal perimetro del conferimento” (così la nota 2 a pag. 7 dell’istanza).
Allo scopo di consentire a BETA di esercitare le attività già svolte dalla Branch, è intenzione della Casa madre conferire a BETA il ramo di azienda di titolarità della Branch costituito da tutti i rapporti giuridici e contrattuali attivi e passivi riferibili all’attività della Branch stessa, ad esclusione dei rapporti il cui trasferimento sarebbe, per ragioni pratiche o procedurali, particolarmente complesso ovvero vietato, nel rispetto delle regole previste dagli articoli 58 del TUB e 2558 del codice civile.
Nel dettaglio, la Branch evidenzia che “potranno essere esclusi” dal ramo di azienda oggetto del Conferimento i seguenti rapporti:
- alcuni rapporti di credito e passività potenziali nei confronti dell’Autorità Fiscale Italiana, inerenti all’attività della Branch precedenti al conferimento;
- alcuni rapporti di debito e credito con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito dell’irrogazione di sanzioni nei confronti della Casa madre, nel contesto di una procedura di infrazione per asserite condotte concordate anticoncorrenziali, che ha coinvolto diversi operatori dello stesso settore in cui opera la Branch e che è stata definita con un provvedimento della stessa Autorità (poi impugnato dinanzi al giudice competente, con giudizio ancora pendente);
- il valore del fondo di dotazione della Branch eventualmente eccedente il requisito patrimoniale minimo richiesto.
Contestualmente al Conferimento, la Branch rileva che saranno stipulati accordi tramite i quali ALFA, le altre società appartenenti al gruppo e/o soggetti terzi forniranno a BETA taluni fondi funzionali a consentirle di operare, con la necessaria dotazione di mezzi finanziari, in termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelli di cui ha fino ad oggi usufruito la Branch. Inoltre, saranno sottoscritti accordi di fornitura di funzioni e servizi in outsourcing tra BETA e ALFA, che andranno a replicare, con le dovute modifiche eventualmente richieste ai sensi della normativa applicabile, i servizi attualmente resi dalla Casa madre alla Branch, nonché conclusi (anche modificando quelli esistenti) accordi di fornitura di servizi in outsourcing attualmente resi alla Branch e che saranno in futuro resi a BETA da altre società del gruppo o da terzi, nonché quelli tra i servizi in outsourcing che richiedano la preventiva comunicazione a Banca d’Italia e l’assenza di un diniego da parte di quest’ultima, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate da Banca d’Italia (vedasi la Circolare del 3 aprile 2015, n. 288).
La Branch sottolinea che, per effetto del Conferimento, incrementerà l’entità della quota di partecipazione già detenuta in BETA e che, nel rispetto delle prescrizioni della Banca di Italia, “continuerà a svolgere l’attività di gestione della partecipazione esercitando tutti i diritti e assumendo tutti gli oneri alla stessa attribuiti in qualità di socio” (così pag. 21 dell’istanza) e dei rapporti esclusi dal Conferimento.
La Branch rileva che il Conferimento avverrà:
- mediante sottoscrizione da parte di ALFA, per il tramite della Branch, dell’aumento di capitale riservato deliberato dall’assemblea di BETA con conseguente emissione di nuove azioni (con eventuale iscrizione di una riserva da sovrapprezzo delle azioni);
- in natura (ai sensi degli articoli 2343-ter, comma 2, lettera b), e 2440 del codice civile) trasferendo alla conferitaria il ramo d’azienda (ad eccezione degli asset non trasferiti/trasferibili sopra indicati) della Branch per un valore non eccedente la stima effettuata da un esperto
Le nuove azioni emesse da BETA a fronte del Conferimento – precisa la Branch – saranno iscritte nella contabilità della stabile organizzazione italiana di ALFA (ovverosia, nella contabilità della Branch) tra le immobilizzazioni finanziarie (ove risultano già iscritte quelle ricevute in sede di costituzione de), per un valore pari al suo aumento di capitale sociale conseguente al Conferimento. Pertanto, a seguito di detta operazione, la Branch sostituirà il valore delle attività e passività del ramo d’azienda conferito con la partecipazione in BETA.
In proposito, la Branch segnala che, laddove post Conferimento a seguito del parere positivo reso dalla Banca di Italia continui ad operare in Italia, non è sua (attuale) intenzione cedere, a terzi o ad altre società del gruppo, le partecipazioni in BETA rivenienti dal Conferimento, né trasferirle alla Casa madre.
Infine, la Branch manifesta l’intenzione di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, unitamente alla controllata BETA (sin dall’esercizio di sua costituzione), secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) e dall’articolo 2 del decreto ministeriale del 1° marzo 2018, e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 40/E del 26 settembre 2016. La Branch intenderebbe esercitare l’opzione con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi che sarà presentata entro il 30 novembre 2020, in relazione al periodo d’imposta 2019), assumendo il ruolo di consolidante.
Oltre al Conferimento, la Branch evidenzia di avere operato svalutazioni dei crediti nei confronti della clientela iscritti in bilancio fino al 2015 le quali non sono state ancora dedotte alla data del 31 dicembre 2019 (ammontano ad euro xxx ai fini IRES e ad euro xxx ai fini IRAP) per effetto del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dell’articolato regime transitorio ivi previsto.
La Branch sottolinea di aver conseguentemente iscritto in bilancio, nel rispetto dei principi contabili internazionali, imposte differite attive (deferred tax assets, c.d. “DTA”) per euro xxx ai fini IRES (applicando l’aliquota maggiorata del 27,5% prevista per gli intermediari finanziari) e per euro xxx ai fini IRAP (applicando l’aliquota maggiorata del 5,57% prevista per gli intermediari finanziari).
In proposito, la Branch rileva che le DTA in esame sono qualificabili come “di titolo 1” in quanto alla loro iscrizione, a fronte della mancata deduzione delle componenti negative in esame, ha corrisposto un effettivo pagamento di imposte e che, pertanto, nessun canone annuo era dovuto ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, per il mantenimento della possibilità di optare per la loro trasformazione in crediti di imposta.
Alla luce di quanto rappresentato, la Branch formula due distinti quesiti interpretativi chiedendo:
- “se l’operazione di conferimento del ramo d’azienda – rientrante, ad avviso della Scrivente [la Branch], nell’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 176, comma 2, TUIR in quanto la conferente, all’atto del conferimento, si qualificherà come soggetto residente in uno Stato Extra UE e l’operazione avrà ad oggetto un’azienda localizzata in Italia – possa beneficiare, all’atto del conferimento, del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 TUIR in capo all’istante qualora, nel rispetto delle condizioni descritte nella recente Risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018, la partecipazione acquisita a fronte del conferimento venga iscritta nella contabilità della stabile organizzazione, senza essere assegnata alla casa madre o ceduta a terzi, e persista un significativo collegamento funzionale tra la partecipazione e la stessa Si chiede, dunque, di confermare che la conferente non subirà alcuna tassazione sull’eventuale plusvalenza che potrebbe emergere dall’emersione di maggior valori a seguito del conferimento fintantoché persistano le condizioni prima descritte e la partecipazione in BETA non venga assegnata alla casa madre, anche a seguito di cessazione della stabile organizzazione, o sia oggetto di cessione a titolo oneroso e persista un collegamento funzionale tra la stabile organizzazione e la partecipazione in esame. Al contrario, laddove la branch dovesse cessare la propria operatività a seguito del conferimento, in virtù delle scelte strategiche e riorganizzative adottate da ALFA e/o a fronte di parere negativo della Banca di Italia circa la possibilità per la branch di svolgere in Italia attività non regolamentata successivamente al 1° aprile 2021, ed essere, di conseguenza, cancellata dal Registro delle Imprese, si chiede di confermare che l’eventuale plusvalenza, derivante dall’allocazione a casa madre o dalla cessione a terzi della partecipazione detenuta nella società italiana, possa godere del regime della c.d. “participation exemption” (PEX) di cui all’art. 87 TUIR, a condizione che tutti i requisiti previsti dalla normativa siano rispettati. A tal proposito, più nel dettaglio, si chiede di confermare che, anche qualora l’evento realizzativo dovesse verificarsi prima dello scadere del termine di 12 mesi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, il requisito temporale della detenzione della partecipazione sia in ogni caso rispettato in virtù del principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), che porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo alla conferente” (così pagg. 14-15 dell’istanza) e
- “se, in caso di cessazione e cancellazione dal Registro delle Imprese della stabile organizzazione istante, le variazioni in diminuzione relative alle svalutazioni crediti non dedotte nei precedenti esercizi (e da cui hanno avuto origine le DTA residue iscritte nel rendiconto finale della branch ante e post conferimento) possano essere ammesse in diminuzione, per l’intero ammontare residuo, dal reddito imponibile ai fini IRES e dal valore della produzione ai fini IRAP dell’ultimo periodo di imposta di attività della succursale e, in caso tale periodo coincida con l’anno in cui si considera realizzata la plusvalenza, se tali componenti negative di reddito possano essere computate in diminuzione della quota imponibile della stessa” (così pagg. 15-16 dell’istanza).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al quesito sub n. 1), la Branch ritiene che il Conferimento possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del TUIR.
Secondo la Branch, alla fattispecie in esame sarebbero applicabili i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018.
In particolare, la Branch ritiene che il Conferimento non determinerà alcuna plusvalenza imponibile in virtù dell’applicazione del citato articolo 176 del TUIR (cfr. pag. 17 dell’istanza) e che le partecipazioni in BETA emesse a seguito del Conferimento vadano assegnate al proprio patrimonio (cfr. pag. 20 dell’istanza) Inoltre, ritiene che sussista una connessione funzionale tra tali partecipazioni e il proprio patrimonio in base all’articolo 152 del TUIR (cfr. pag. 21 dell’istanza) nonché che la stessa Branch continui ad operare in Italia come stabile organizzazione di ALFA anche post Conferimento e che nei confronti di dette partecipazioni ricorrano tutti i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR per beneficiare dell’esenzione in caso di cessione delle stesse o assegnazione alla Casa madre (cfr. pagg 22-24 dell’istanza).
In relazione al quesito sub n. 2), la Branch ritiene che, nel periodo d’imposta coincidente con la cessazione della sua attività, le variazioni in diminuzione relative alle svalutazioni su crediti contabilizzate nei precedenti esercizi e non ancora dedotte (alla data di cessazione) possano essere ammesse in diminuzione, per l’intero ammontare residuo, dal reddito imponibile ai fini IRES e dal valore della produzione ai fini IRAP dell’ultimo periodo di imposta. Ciò in quanto le predette quote non dedotte nell’esercizio in cui le svalutazioni su crediti sono contabilizzate, rappresentano una posizione giuridica soggettiva, che esplicherà i propri effetti nella misurazione del reddito dei futuri periodi di imposta attraverso le corrispondenti variazioni in diminuzione e, in sede di chiusura, dovranno partecipare alla formazione del reddito finale (cfr. la Risoluzione n. 92/E del 20 ottobre 2014).
Pertanto, la Branch sostiene che, qualora l’ultimo periodo d’imposta coincida con il momento di realizzazione in capo alla conferente – a seguito dell’assegnazione della partecipazione alla Casa madre o di cessione della stessa a titolo oneroso – della plusvalenza realizzata sul valore delle partecipazioni in BETA, le suddette componenti negative di reddito potranno essere integralmente portate in deduzione della quota imponibile della suddetta plusvalenza (anche qualora questa benefici del regime pex di cui all’articolo 87 del TUIR).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il quesito sub n. 1), la Branch chiede sostanzialmente conferma che alla fattispecie descritta nell’istanza trovi applicazione la soluzione contenuta nella Risoluzione n. 63/E del 9 agosto 2018.
Come si esporrà nel prosieguo, in merito al descritto Conferimento, si ritiene applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dal combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al ricorrere di tutte le condizioni già evidenziate nella citata Risoluzione n. 63/E del 2018.
Anche per quanto attiene alle partecipazioni emesse a fronte del Conferimento, trovano applicazione le conclusioni esposte nella suddetta Risoluzione (salve naturalmente le modifiche normative medio termine intervenute) che dipendono – come evidenziato anche nell’istanza – oltre che dalle “vicende” di dette partecipazioni anche da quelle della Branch, all’esito del Conferimento, le quali comportano l’apprezzamento di circostanze fattuali la cui valutazione non è esperibile in sede di interpello ex articolo 11 della L. n. 212 del 2000 (come già evidenziato nella citata Risoluzione e ribadito infra).
Occorre innanzitutto rilevare, come evidenziato nella richiamata Risoluzione n. 63/E del 2018, che l’operazione di conferimento di una stabile organizzazione (ovvero di una sua parte – qualificabile come azienda o ramo d’azienda) è stata oggetto di specifica analisi in sede di modifica della Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 – relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – ad opera della Direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005, successivamente trasfusa nella Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009.
In particolare, il considerando n. 14 della Direttiva 2005/19/CE è intervenuto a chiarire che un conferimento d’attivo, quand’anche avvenga “sotto forma” di una stabile organizzazione (o di una parte della stessa qualificabile come azienda o ramo d’azienda – vista la definizione di “conferimento d’attivo” recata dall’articolo 2, lettera c), della Direttiva 90/434/CEE, mantenuto anche nella Direttiva 2009/133/CE) situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società conferitaria, si concreta pur sempre in un trasferimento di attivo da una società di uno Stato membro a una società di un altro Stato membro e perciò stesso coperto dalle disposizioni comunitarie.
Per quanto concerne il sistema tributario italiano, si ritiene che un conferimento simile a quello descritto nell’istanza in esame rientri tra le fattispecie contemplate dall’articolo 178, comma 1, lettera c), del TUIR (trasposizione dell’analoga previsione contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544).
La citata lettera c) prevede, infatti, che le disposizioni previste dai successivi articoli del Capo IV del Titolo III del TUIR si applicano anche “ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato”.
Per i suddetti conferimenti di azienda a cui, si ritiene, possa essere assimilato il conferimento di un ramo d’azienda di una stabile organizzazione, posti in essere tra due soggetti di cui uno residente nel territorio dello Stato, l’articolo 179, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede espressamente l’applicabilità del regime della c.d. neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del TUIR, limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria.
Al riguardo, giova osservare, a sostegno della correttezza dell’interpretazione formulata nel merito, che il prospettato conferimento della stabile organizzazione in società preesistente italiana non sottrae materia impositiva allo Stato italiano, il quale potrà continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, ancorché perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un soggetto residente.
Inoltre, va rilevato che gli articoli da 179 a 181 del TUIR non recano alcuna specifica disciplina in merito alla posizione dei titoli rinvenienti da un conferimento come quello in esame; solo l’articolo 176, comma 4, del TUIR (richiamando anche le operazioni di cui all’articolo 178 del TUIR – compreso quindi il Conferimento in quanto, come detto, riconducibile alle fattispecie di cui alla lettera c)) stabilisce che:
“le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o quelle di cui all’articolo 178, in regime di neutralità, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita”.
Nel prevedere espressamente che, nell’ambito del regime di neutralità fiscale e – si aggiunge – al fine di “beneficiare” di tale regime, le partecipazioni ricevute a fronte di un simile conferimento “si considerano iscritte nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita”, la norma implica che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d’azienda con rilevanza meramente interna, la conferente: (i) iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio “bilancio”; e (ii) assuma, quale loro valore fiscalmente riconosciuto, quello dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto del conferimento.
Conseguentemente, a fronte di un conferimento come quello rappresentato nell’istanza, i beni che compongono il “ramo d’azienda” (così definito l’oggetto del Conferimento da parte della Branch – si vedano le pagg. 8, 11 e 14 dell’istanza) conferito vengono naturalmente “sostituiti” con la partecipazione rinveniente dal Conferimento stesso.
La neutralità fiscale di un simile Conferimento è, quindi, in radice condizionata al fatto che, per effetto di detta operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (della stabile organizzazione “conferente”) da cui “provengono” gli asset conferiti; contabilità che va a formare ed a costituire l'”apposito rendiconto economico e patrimoniale” relativo alla gestione di una stabile organizzazione (come previsto dall’articolo 152, comma 2, del TUIR) e, in generale, il “rendiconto” relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante la stabile organizzazione.
Detta soluzione è coerente con l’applicazione del principio/finzione elaborato in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione quale “functionally separate entity”, impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana (cfr. il Commentario all’articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, aggiornato nel luglio 2016, e il Report Ocse sull’attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni del luglio 2010).
Si tratta del c.d. approccio funzionale – condiviso in sede internazionale e presente nell’ordinamento tributario interno (cfr. la Risoluzione 30 marzo 2006, n. 44/E) – che è stato confermato ed esplicitato dal legislatore con le modifiche all’articolo 152, comma 2, del TUIR introdotte dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese in Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 161bis, Camera dei Deputati, XVII Legislatura).
Di conseguenza, le partecipazioni di BETA, emesse a seguito del Conferimento effettuato da ALFA (per il tramite della sua stabile organizzazione in Italia, la Branch), dovranno essere “attribuite” direttamente alla Branch (i.e. al suo patrimonio) al fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dai richiamati articoli 176, 178 e 179.
Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al Conferimento, tali partecipazioni in BETA detenute dalla Branch siano traferite alla Casa madre, dette partecipazioni si considereranno realizzate ai sensi dell’articolo 166 del TUIR (così come modificato per effetto dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 e applicabile al caso in esame per effetto degli articoli 13 e 14 del medesimo D.Lgs.).
Detta conseguenza è in linea con il contenuto del Commentario dell’OCSE all’articolo 13 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio secondo il quale: “in alcuni Stati il trasferimento di un’attività da una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato ad una stabile organizzazione o alla casa madre della medesima impresa situata in un altro Stato è assimilata all’alienazione della proprietà.
L’articolo non impedisce di tassare gli utili o le plusvalenze che considera maturate in connessione con tale trasferimento, purché, tuttavia, tale tassazione sia in accordo con l’articolo 7″ (così il paragrafo 10 del citato Commentario all’articolo 13).
Per completezza, si rileva che l’assegnazione, nei termini sopra detti, al patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni rinvenienti dal Conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell’articolo 152 del TUIR (come modificato dall’articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).
In proposito, va ribadito che l’integrazione del requisito di connessione funzionale tra le partecipazioni in BETA emesse a seguito del Conferimento e il patrimonio della stabile organizzazione in Italia di ALFA (i.e. la Branch) e, in generale, le condizioni al ricorrere delle quali è possibile la diretta attribuzione delle predette partecipazioni al patrimonio della stabile, nonché la permanenza di una stabile all’esito del Conferimento non possono formare oggetto di esame in questa sede, essendo preclusa in sede di interpello statutario la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione (cfr. la Circolare del 9/E del 1° aprile 2016).
Ciò posto, in questa sede, non si può che ribadire che, in generale, qualora la partecipazione ottenuta a fronte del Conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione “conferente” (i.e. la stabile organizzazione in Italia della conferente ALFA) e poi trasferita alla sua Casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all’atto del Conferimento) alla casa madre ovvero manchi all’atto del Conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, l’eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile “conferente” sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l’eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall’articolo 87 del TUIR. In proposito, si rileva che, come evidenziato sopra e per l’effetto dell’articolo 176, comma 4, del TUIR, le partecipazioni in BETA rinvenienti dal Conferimento si considereranno iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel “bilancio” della Branch in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda/ramo d’azienda conferita/o anche ai fini del rispetto del requisito dell’holding period richiesto dal citato articolo 87, comma 1, lettera a).
Ai fini della neutralità del Conferimento – si ricorda – le partecipazioni emesse dalla conferitaria dovranno assumere, in capo alla stabile organizzazione “conferente”, un costo fiscale pari a quello che il ramo d’azienda oggetto del conferimento aveva presso detta stabile (ai sensi del citato art. 176, comma 4).
Da ultimo, si evidenzia che con riferimento alla qualificazione come azienda o ramo d’azienda del complesso degli asset conferiti o rimasti in capo ai soggetti coinvolti nell’operazione descritta nell’istanza, e all’esistenza degli ulteriori requisiti per l’applicazione del regime di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR alle partecipazioni emesse a fronte del Conferimento, non risulta formulato alcun quesito nell’istanza in esame, per cui la scrivente non esprime alcuna valutazione.
Con il quesito sub n. 2), la Branch chiede come debbano essere trattate, in caso di una sua cessazione dell’attività svolta in Italia per effetto del Conferimento o successivamente, le svalutazioni su crediti contabilizzate da quest’ultima nei precedenti periodi d’imposta e non ancora dedotte per effetto delle specifiche disposizioni recate dall’articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015 (di seguito, “quote deducibili di svalutazione crediti”).
Al riguardo, occorre evidenziare che le quote deducibili di svalutazione crediti, non dedotte e rinviate per disposizione di legge negli esercizi successivi, rappresentano una posizione giuridica soggettiva che esplica i suoi effetti nella misurazione del reddito dei futuri periodi d’imposta, attraverso le corrispondenti variazioni in diminuzione (cfr., in tal senso, la Risoluzione n. 92/E del 20 ottobre 2014).
Ne consegue che il “recupero” delle quote deducibili di svalutazione crediti non dedotte – poiché rinviate in base a quanto previsto dalla disciplina sopra richiamata – potrà essere concretamente realizzato in sede di determinazione del reddito della stabile organizzazione, secondo le ordinarie regole.
Alla luce di quanto sopra, ad esempio, qualora – tra i vari scenari ipotizzati nell’istanza – l’ultimo periodo d’imposta della Branch coincida con il momento di realizzazione in capo a quest’ultima dell’eventuale plusvalenza sulle partecipazioni in BETA ricevute a seguito del Conferimento, per effetto dell’assegnazione di queste alla Casa madre, le eventuali quote deducibili di svalutazione crediti ancora in essere a quella data potranno essere portate in diminuzione dal reddito imponibile di tale ultimo periodo d’imposta della Branch (anche laddove detta plusvalenza benefici dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR al ricorrere di tutti i requisiti ivi previsti). Per completezza, in relazione alla disciplina della trasformazione delle DTA in crediti d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, giova sottolineare che le previsioni contenute nel comma 56-ter del citato articolo 2 si preoccupano di assicurare tale (integrale) trasformazione esclusivamente in presenza di individuati eventi civilistici (come, ad esempio, la liquidazione volontaria). Posta l’inapplicabilità di tali previsioni a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (cfr. la Circolare n. 37/E del 28 settembre 2012), si ritiene che, nella prospettata ipotesi di cessazione dell’attività svolta in Italia dalla Branch, risulta preclusa la possibilità di riconoscere la trasformazione integrale delle eventuali DTA in credito d’imposta.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi in precedenza esaminati, assunti acriticamente così come illustrati e documentati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000, ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto nell’istanza di interpello, anche per effetto di eventuali ulteriori atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell’istanza, possa condurre a una diversa qualificazione della fattispecie ovvero a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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