Con la novità normativa dell’invio autonomo della dichiarazione IVA non pochi sono stati i dubbi circa il termine per la stampa di registri contabili ed IVA e della loro conservazioni. Infatti l’anticipazione alla data del 28 febbraio 2017 del termine di presentazione della dichiarazione IVA, a regime il termine per il suo invio è stabilito entro il mese di aprile,  ha alimentato dubbi sui termini per la stampa dei registri IVA.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 ha diradato i dubbi sollevati. Precisando che ” A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”

Pertanto la nuova scadenza dell’invio della dichiarazione IVA non ha variato i termini delle stampe dei registri contabili ed Iva e della conservazione sostitutiva dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale. Per cui rimane il termine ultimo per la stampa e conservazione dei registri entro i tre mesi successivi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento per la stampa e conservazione sono:

  • l’articolo 7, comma 4-ter, del Dl n. 357/1994, in base al quale è regolare la stampa cartacea dei registri contabili se operata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione «delle relative dichiarazioni annuali»;
  • l’articolo 3, comma 3, del Dm 17 giugno 2014, che rinvia al termine di cui all’articolo precedente per l’ultimazione del processo di conservazione dei documenti informatici tramite l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Termine di scadenze dichiarazione dei redditi

Il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi quest’anno, ai sensi dell’articolo 13-bis del Milleproroghe, varia a seconda dei soggetti. L’ordinario termine di invio della dichiarazione dei redditi generalmente posto al 30 settembre (che quest’anno slitta al 2 ottobre per le festività), è fissato al 16 ottobre (essendo il 15 ottobre domenica) per tutti i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Per tali soggetti, la cui scadenza è fissata al 16 ottobre, la stampa dei registri e la conservazione sostitutiva dei documenti dovrà essere effettuata entro i tre mesi successivi, pertanto scadrà il 16 gennaio 2018. Per i soggetti che non rientrano nel termine più ampio dell’invio del modello dichiarativo la scadenza massima per la stampa e la conservazione dei documenti è il 2 gennaio.

Conservazione sostitutiva 

Per adempiere agli obblighi fiscali, vengono ribaditi gli standard per la conservazione dei documenti informatici:

  • devono essere rispettate le disposizioni presenti nel codice civile e nel codice dell’amministrazione digitale, le regole tecniche e tributarie insite nelle regole di una buona tenuta della contabilità;
  • gli archivi informatici devono permettere di ricercare con estrema facilità nome, cognome, denominazione, codice fiscale e Partita Iva;
  • il file deve essere firmato e su di esso deve essere apposta una marca temporale.

La stampa dei libri e dei registri tenuti mediante sistemi informatici è disciplinata dagli articoli 2215, 2216, 2219 del Codice Civile.