Con il via libera della Commissione europea SA.47184 sono divenute pienamente operative le modifiche introdotte con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) all’articolo 29 del D.L. n. 179 del 2012 che aveva introdotto un trattamento fiscale di favore per gli investimenti in start up innovative. Ha darne la notizia è stato il Ministero dell’Economia e delle finanz con proprio comunicato stampa.
Nella decisione della Commissione europea si legge che la durata proposta del regime va oltre il periodo di applicazione degli orientamenti sul finanziamento del rischio che restano in vigore fino al 31 dicembre 2020.
Con i commi 66-68 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) sono state disposte numerose modifiche al regime previgente.
Gli incentivi di natura fiscale, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, hanno come destinatari sia alle persone fisiche che le persone giuridiche che abbiano investito nel capitale delle start up innovative.
In considerazione del via libera della Commissione Europea ( ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) dal 2017 compete una detrazione fiscale pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.
Per le persone giuridiche il beneficio fiscale costituito da una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.
Il beneficio fiscale compete sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.
Le modifiche introdotte prevedono che per le persone fisiche che investono nelle start up innovative, è stato previsto un aumento dell’aliquota di detrazione dall’imposta lorda dal 19% al 30% fino a un importo massimo di un milione di euro invece di 500.000 euro l’anno.
Per i soggetti IRES che investono in start up innovative, è stato invece previsto un aumento dell’aliquota di deduzione dal reddito imponibile dal 20% (o dal 27% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia) al 30% dell’importo investito nel capitale sociale.
Restano ferme, per quanto compatibili, le altre disposizioni attuative previste dal DM 25 febbraio 2016.
Certificazione del bilancio
Le start-up innovative per potersi identificare come tali, per effetto del D.L. n. 179/2012, art. 25, commi 8 e 9, devono essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese. Una condizione necessaria per poter godere delle varie agevolazioni, tra le quali, ricordiamo: l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria di registro nonché l’imposta di bollo per l’iscrizione.
In base all’art. 4, comma 1, lettera B, del D.L. n. 3/2015 le start-up innovative sono obbligate alla certificazione del bilancio.
Le piccole start-up innovative, non soggette all’obbligo di revisione legale, identificheranno l’amministratore (o il CDA) come i responsabili della redazione nonché di quanto dichiarato. Nel caso di PMI soggette a revisione legale, la relazione è verificata dall’organo di controllo e sottoposta all’assemblea dei soci che ne prende atto, differentemente in caso di revisione volontaria, la relazione verrà sottoposta alla sola attenzione dell’organo amministrativo. Ambedue relazioni sono parimenti utili a certificare la PMI come innovativa.
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