Con la sentenza n. 10004 depositata il 2 ottobre 2017 il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) ha ritenuto legittima la costituzione digitale delle Start-up ovvero la possibilità di procedere all’avvio dell’impresa innovativa senza atto notarile. Il TAR esprimendosi sui ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, con si contestava l’innovazione del diritto societario introdotta dal D.L. n. 3/2015 circa la possibilità di costituire società di capitali senza far ricorso ad atto notarile.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2016 ha disposto le specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, consentendo quindi agli imprenditori innovativi, dal 20 luglio 2016, di avviare la propria startup innovativa in forma di S.r.l. secondo modalità digitale, semplificata e gratuita.

Relativamente all’opposizione, il Consiglio Nazionale del Notariato ha contestato la previsione che consente di redigere l’atto costitutivo delle start-up innovative mediante scrittura privata con firme digitali, impugnando il D.M. del 17 febbraio 2016, recante l’approvazione del modello uniforme necessario per utilizzare la nuova modalità di redazione degli atti societari.

I giudici amministrativi con la sentenza n. 10004/2017 ha statuito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali di tale impianto normativo, ritenendo in particolare:
– la coerenza del quadro normativo con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE);
– che i poteri attribuiti alle Camere di commercio dal D.M. 17/2/2016 non eccedono rispetto a quelli ordinariamente previsti;
– che il controllo sulla conformità legale dell’atto è assorbito dallo standard rilasciato dal Ministero;
– che la modalità di iscrizione provvisoria in sezione ordinaria, in attesa dell’iscrizione della sezione speciale, non implica nei confronti di terzi la percezione dell’avvenuta costituzione in via definitiva dell’impresa;
– che l’attribuzione alle Camere di commercio del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio è previsto dalla norma (art. 12, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);
– che le modalità di registrazione fiscale dell’atto non sono contrarie a legge.

E’ stata anche confermata la permanenza in sezione ordinaria delle start-up, una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione) o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge.