AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 9 del 5 aprile 2024

Status di operatore economico autorizzato authorized economic operator AEO – Requisiti, benefici, iter di rilascio e di gestione dell’autorizzazione-direzione dogane

SOMMARIO

PREMESSA

  1. CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

1.2. CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

1.3. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE AEO

1.4. I BENEFICI CONNESSI ALL’AEO

1.5. ANALISI DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO AEO

1.5.1. REQUISITI E CONDIZIONI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI UNIONALI

  1. CAPITOLO II – PROCEDURA DI RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE AEO

2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

2.2 FASI DEL PROCEDIMENTO

2.2.1 TEMPISTICHE E ITER PROCEDURALE

2.2.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE)

2.2.3 ATTIVITÀ DI AUDIT

2.2.3.1 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI AUDIT

2.3 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AEO

  1. CAPITOLO III – ATTIVITÀ DOGANALE UNIONALE IN MATERIA DI AEO

3.1 PROCEDURA DI SCAMBIO INFORMAZIONI (art. 30 del RE)

3.2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE (art. 31 del RE)

  1. CAPITOLI IV – GESTIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AEO

4.1 MONITORAGGIO

4.2 RIESAME

4.3 SOSPENSIONE

4.4 REVOCA

4.5 ANNULLAMENTO

LEGENDA DELLE SIGLE UTILIZZATE

AEO: Authorized Economic Operator

AEOC: Autorizzazione AEOC – Custom (Semplificazioni doganali)

AEOS: Autorizzazione AEOS – Security (Sicurezza)

AEOF: Autorizzazione AEOF – Full (Semplificazioni doganali/Sicurezza)

CDU: Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013)

RD: Regolamento Delegato (Reg. UE 2015/2446)

RE: Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447)

RDT: Regolamento Delegato Transitorio (Reg. UE 2016/341)

GTP: Generic Trader Portal

EOS: Economic Operator Systems

QAV: Questionario di Autovalutazione

COORDINATORI TERRITORIALI AEO: Funzionari doganali designati al coordinamento e al supporto delle attività svolte dai Team AEO (1 coordinatore per ogni DT) TEAM AEO: Funzionari doganali che effettuano l’audit presso l’azienda (1 team per ogni UD)

DT: Direzione Territoriale

UD: Ufficio delle Dogane

UFFICIO AEO CENTRALE: Ufficio AEO, compliance e grandi imprese (Direzione Centrale Dogane)

PREMESSA

La presente Circolare, che abroga e sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007 e le sue successive modifiche e integrazioni, vuole fornire una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell’autorizzazione AEO e, nel contempo, dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento degli Operatori Economici Autorizzati (AEO).

Dal primo maggio 2016 il quadro normativo di riferimento, delineato dal c.d. “pacchetto CDU”, comprende i seguenti regolamenti:

− Reg. (UE) 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione (CDU) (NOTA 1): l’atto normativo principale di riferimento;

− Reg. (UE) 2015/2446  – Regolamento Delegato (RD) (NOTA 2), che prevede disposizioni per integrare o modificare determinati elementi non essenziali del CDU;

− Reg. (UE) 2015/2447 – Regolamento di Esecuzione (RE) (NOTA 3), che garantisce condizioni uniformi di attuazione delle norme introdotte;

− Reg. (UE) 2016/341 – Regolamento Delegato Transitorio (RDT) (NOTA 4), che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi;

− Reg. (UE) 2023/1070 (NOTA 5) – Regolamento di Esecuzione sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al CDU.

L’applicazione delle norme in parola e la conseguente necessità di armonizzare l’interfaccia informatica offerta dagli Stati membri agli operatori economici ha richiesto l’adeguamento delle sottoindicate applicazioni telematiche unionali utilizzate per la presentazione delle istanze e la gestione delle decisioni:

 “EU Generic Trader Portal” (GTP), dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni AEO;

 “Sistema EOS – Economic Operator System”, attraverso il quale i competenti uffici dell’Agenzia (centrali e territoriali) gestiscono le domande e le decisioni lungo il loro iter procedurale.

Tutte le fasi procedimentali relative allo status AEO si svolgono per mezzo del GTP e del Sistema EOS.

Come noto, le disposizioni recate dalla normativa doganale unionale hanno conferito all’autorizzazione AEO un ruolo centrale nel panorama delle Customs Decisions e delle semplificazioni doganali; i requisiti per il rilascio della autorizzazione “AEO” sono, infatti, per lo più richiesti anche per il rilascio delle altre autorizzazioni e semplificazioni previste dalla legislazione doganale, con la conseguenza che il preventivo possesso dell’autorizzazione AEO ne consente il rilascio in via semplificata e con tempi ridotti.

Le norme, la modulistica, le attività formative per il conseguimento della “qualifica professionale” (NOTA 6), gli Orientamenti (Linee guida), le disposizioni amministrative e le comunicazioni riguardanti le applicazioni informatiche di cui sopra, oltre le FAQ relative all’istituto AEO, sono pubblicati sul sito Internet di questa Agenzia nella sezione dedicata (NOTA 7), dove sono reperibili anche i contatti utili all’ottenimento di informazioni di natura legislativa, tecnica o di chiarimenti sullo status AEO, nonché l’elenco dei componenti del TEAM AEO centrale, dei Coordinatori territoriali e dei Referenti/Client coordinator locali.

  1. CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Il concetto di AEO si fonda sul rapporto di partenariato, introdotto dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) nell’ambito del programma SAFE (NOTA 8), fra dogane e imprese con l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.

1.1. DEFINIZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Ai sensi dell’articolo 5, p. 5 del CDU per “operatore economico” si intende “una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale”.

L’Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, stabilito nel territorio dell’Unione Europea, titolare di un’autorizzazione AEO concessa dall’Amministrazione doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni disposti dalla normativa unionale e valevole in tutta l’Unione europea. L’ottenimento dello status di AEO conferisce all’operatore un riconoscimento di affidabilità che gli consente di avvalersi di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori economici (NOTA 9).

1.2. CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Possono presentare istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO tutti gli operatori economici, stabiliti sul territorio dell’UE, che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate allo status di AEO.

A titolo esemplificativo possono, quindi, farne richiesta:

– i produttori;

– gli importatori;

– gli esportatori;

– i depositari (titolari cioè di un deposito doganale, fiscale, di temporanea custodia, ecc.);

– i vettori;

– gli spedizionieri e, più in generale, tutti i soggetti la cui attività è connessa all’applicazione della legislazione doganale.

Diversamente, in considerazione della definizione di “operatore economico” sopra riportata, non può essere presentata istanza per l’ottenimento dello status di AEO da coloro che non prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, ad esempio:

– un consulente che si limita a fornire consulenza/pareri su questioni doganali;

– un operatore dei trasporti che movimenta solo merci unionali, non vincolate a nessun altro regime doganale, all’interno del territorio doganale dell’Unione;

-un fabbricante che produce merci destinate unicamente al mercato interno dell’UE utilizzando materie prime unionali.

Ciascun caso deve, tuttavia, essere trattato tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti per l’operatore economico interessato.

1.3. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE AEO

A norma dell’art.38, paragrafo 2 del CDU, possono essere concesse due tipologie di autorizzazione:

– AEOC (Semplificazioni doganali): consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni nel settore doganale;

– AEOS (Sicurezza): consente al titolare di beneficiare di agevolazioni attinenti alla sicurezza.

L’articolo 33 del RE stabilisce che i due tipi di autorizzazione sono cumulabili. Nel caso in cui l’operatore abbia diritto all’ottenimento di entrambe le tipologie di autorizzazione (AEOC e AEOS) è, quindi, rilasciata un’unica autorizzazione AEOF (Full).

1.4. I BENEFICI CONNESSI ALL’AEO

A seguito della verifica del rispetto dei criteri previsti e delle condizioni stabilite dalla normativa unionale per l’ottenimento dello status di AEO, l’operatore economico è ritenuto affidabile sul territorio dell’Unione Europea e, pertanto, può godere di specifici benefici connessi alla tipologia di autorizzazione ottenuta e al grado di affidabilità attribuito dall’Amministrazione doganale.

L’autorizzazione AEO è rilasciata al richiedente – non ai suoi partners commerciali – che è l’unico abilitato a beneficiare dei vantaggi descritti di seguito.

Accesso agevolato alle semplificazioni doganali

A norma dell’articolo 38, par. 5 del CDU, se la persona che presenta domanda per una semplificazione doganale è titolare di un’autorizzazione AEO, l’amministrazione doganale non verifica nuovamente i criteri ad essa connessi, ma esamina solo gli elementi e/o i requisiti relativi alla specifica semplificazione.

Al fine di evitare duplicazioni, le attività di monitoraggio delle autorizzazioni AEO vengono effettuate, ove possibile, contestualmente a quelle previste per le altre semplificazioni.

Questo vantaggio si applica ai titolari di autorizzazione AEOC.

Minori controlli fisici e documentali

L’articolo 38, par. 6, del CDU e l’articolo 24, par. 1, del RD stabiliscono che un AEO è sottoposto a controlli fisici e documentali in minor misura rispetto ad altri operatori economici.

Tale beneficio resta comunque connesso alla valutazione dei rischi effettuata per una determinata operazione. Pertanto, anche se il possesso dello status di AEO comporta sempre un trattamento favorevole, altri indicatori di rischio, come ad esempio il Paese di origine, potrebbero rendere necessario lo svolgimento di un controllo da parte dell’amministrazione doganale.

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

Notifica preventiva

A norma dell’articolo 38, par. 6 del CDU e dell’articolo 24, par. 3 del RD se una spedizione viene selezionata per il controllo doganale, l’ufficio doganale ne dà notizia all’AEO prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da eseguire o i relativi risultati.

Tale vantaggio consente all’operatore economico di pianificare il trasporto e la logistica in modo più efficiente, minimizzare i ritardi e ridurre i costi.

Questo vantaggio si applica ai titolari di autorizzazione AEOC e AEOS, a seconda della tipologia di controllo (vedi tabella successiva).

Trattamento prioritario in caso di controllo

A norma dell’articolo 38, par. 6 del CDU e dell’articolo 24, par. 4 del RD, se le spedizioni dichiarate da un operatore AEO sono state selezionate per essere sottoposte a controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Questo vantaggio si applica ai titolari di AEOC e AEOS.

Ulteriori agevolazioni

– esonero prestazione garanzia per l’introduzione delle merci nei depositi fiscali ai fini IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;

– possibilità di esonero dall’obbligo di prestare cauzione sia nel settore doganale (art. 90 del DPR n. 43/1973 – TULD) sia nel settore delle accise (art. 5 del D.lgs. 504/1995 – TUA) in quanto soggetti di “notoria solvibilità”;

– esercizio della rappresentanza doganale in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento (18.3 CDU);

– garanzia globale con ammontare ridotto per le obbligazioni doganali esistenti o potenziali (art. 95 del CDU, 158 del RE e 84 RD);

– snellimento delle procedure previste per il rilascio di altre autorizzazioni che contemplino requisiti già verificati in sede di rilascio dell’autorizzazione AEO (es. speditore e destinatario autorizzato ai fini del transito unionale – art. 233 CDU, destinatario autorizzato per le operazioni in convenzione T.I.R. – art. 230 CDU -, dichiarazione semplificata – art. 166 CDU -, sdoganamento centralizzato – art.177 CDU, semplificazione degli importi inclusi nel valore – art. 73 CDU, etc.., autorizzazione all’iscrizione nelle scritture del dichiarante (art.182 CDU e art.150 RD).

Nella seguente tabella riepilogativa sono stati inseriti i principali benefici associati al possesso dell’autorizzazione AEO. Tra questi si evidenziano le agevolazioni riconosciute anche al di fuori dell’Unione europea (quindi d’interesse per gli operatori che effettuano esportazioni) laddove siano stati siglati dalla Commissione europea degli Accordi di Mutuo Riconoscimento AEO (ad oggi Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, USA, Regno Unito) (NOTA 10). Tali accordi, infatti, prevedono il riconoscimento di benefici riguardanti il settore della sicurezza nel Paese di destinazione.

VANTAGGIOAEOCAEOSRIFERIMENTO NORMATIVO
Accesso agevolato alle semplificazioni doganaliX Art.38, par.5, CDU
Minori controlli fisici e documentali-inerenti alla normativa doganale-inerenti alla sicurezzaXXArt.38, par.6, CDU Art.24, par.1, RD CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza) XArt.38, par.6, CDU Art.24, par.2, RD CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali-inerenti alla sicurezza

-inerenti ad altra normativa doganale

XXArt.38, par.6, CDU Art.24, par.3, RD CDU
Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controlloXXArt.38, par.6, CDU Art.24, par.4, RD CDU
Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganaliXXArt.38, par.6, CDU Art.24, par.4, RD CDU
Vantaggi indirettiXX 
Riconoscimento reciproco con i paesi terzi XArt.38, par.7, CDU

È importante sottolineare che i titolari di autorizzazioni AEO, oltre a beneficiare dei vantaggi illustrati, possono avvalersi dei seguenti vantaggi “indiretti” non espressamente previsti dalla normativa unionale, ma ugualmente rilevanti nell’ambito delle attività degli operatori economici:

– riconoscimento come partner commerciale sicuro;

– migliori relazioni con le altre autorità doganali e le altre autorità pubbliche;

– tempistiche ridotte nelle spedizioni;

– migliore pianificazione;

– migliore servizio ai clienti;

– riduzione dei costi di ispezione dei fornitori;

– migliore cooperazione e comunicazione tra i partner commerciali;

– maggiore sicurezza della catena di approvvigionamento.

Infine, si rammenta che il concetto di affidabilità è sovente rilevante anche ai fini della definizione di ulteriori semplificazioni doganali in ambito nazionale che, nel rispetto delle norme unionali, possono prevedere meccanismi agevolativi per i soggetti AEO. Infatti, in diversi settori, negli ultimi anni l’Agenzia ha emanato dei provvedimenti (NOTA 11) che prevedono trattamenti favorevoli per i possessori dello status:

– Circolare n. 37/2020 e successiva Circolare n.46/2020: l’operatore AEO possiede già uno dei requisiti richiesti (soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU) per l’autorizzazione alla procedura semplificata per le reintroduzioni in franchigia – Ret Relief;

– Circolare n. 12/2022: nell’ambito del riconoscimento dell’origine preferenziale delle merci, è stata riservata ai soli soggetti AEO una procedura “facilitata”, grazie alla quale l’esportatore può stampare il certificato di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR su un formulario/modello tipografico in proprio possesso già validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane;

– Circolare n. 20/2022: ai fini dell’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting, l’ufficio delle dogane può autorizzare, all’operatore economico AEO per le semplificazioni doganali, un esonero fino al 100% dell’importo da garantire;

– Circolare n. 29/2022: in caso di temporanea indisponibilità del sistema informatico doganale, è stata riservata per i soli operatori AEO una procedura di fall back “speciale” che garantisce una continuità operativa anche per operazioni diverse da quelle previste dalla procedura di fall back “ordinaria”;

– Circolare n. 23/2023: lo status di AEO è considerato positivamente ai fini della valutazione dei rischi per lo svincolo delle merci;

– Circolare n. 5/2024: nell’ambito delle modalità di gestione semplificata dei negozi ex art.128 T.U.L.D. (Duty Free Shop), il modello del DFS semplificato presuppone l’utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale consequenziali all’ottenimento della qualifica AEOC.

1.5. ANALISI DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO AEO

Un operatore economico non è obbligato a diventare AEO: si tratta, infatti, di una scelta individuale che dipende dalle condizioni specifiche di ciascuno.

Tuttavia, come detto, in base alla normativa unionale, per accedere ad alcune semplificazioni doganali (ad es. garanzia globale con ammontare ridotto per obbligazioni doganali già sorte) è necessario possedere tale status.

La base giuridica che regola la procedura di rilascio dello status di AEO è costituita dai seguenti riferimenti normativi:

– articoli da 38 a 41 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013;

– articoli da 23 a 30 del Regolamento Delegato (RD) – Reg. (UE) n.2015/2446;

– articoli da 24 a 35 del Regolamento di Esecuzione (RE) – Reg. (UE) n. 2015/2447.

Per ottenere l’autorizzazione è necessario che l’operatore economico rispetti i requisiti e le condizioni necessarie stabilite dai citati articoli, le cui note esplicative sono fornite dagli Orientamenti unionali pubblicati nel documento della Commissione Europea TAXUD/B2/047/2011-Rev. 6 (NOTA 12).

Gli Orientamenti, seppur non giuridicamente vincolanti, costituiscono le Linee guida di carattere operativo utilizzate in tutti gli Stati membri.

Preliminarmente alla disamina delle modalità di verifica dei previsti requisiti risulta necessario, nell’ottica di una attività sinergica di audit finalizzata alla valutazione complessiva dell’operatore economico la cui attività è volta all’espletamento delle formalità doganali, sottolineare l’importanza dell’utilizzo, da parte dello stesso, del proprio codice EORI, al fine di dimostrare all’amministrazione doganale il pieno soddisfacimento dei requisiti, con particolare riferimento alla tracciabilità e conformità delle operazioni riferibili al richiedente.

1.5.1.Requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni unionali

Si elencano, di seguito, i requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione AEO previsti dalle disposizioni unionali.

– Conformità alla normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di precedenti di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente

L’articolo 39, lettera a) del CDU stabilisce che il requisito della conformità è soddisfatto in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e in assenza di reati gravi commessi in relazione all’attività economica del richiedente.

Di supporto alla corretta interpretazione del citato articolo sono gli artt. 24 RE – il quale è stato oggetto di importante modifica introdotta con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1727 – e 28 RD.

L’articolo 24 RE stabilisce, difatti, che “il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:

  1. a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
  2. b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:
  3. i) il richiedente;
  4. ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente;

iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.”

L’art. 28 RD, al paragrafo 2 – disciplinando la fase di rilascio dell’autorizzazione – prevede, invece, che “se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento”.

Con la nuova formulazione dell’art.24 il legislatore unionale ha previsto una più netta distinzione tra le modalità di gestione delle “infrazioni doganali e fiscali” e quelle concernenti i “reati gravi”.

È stato chiarito, innanzitutto, che l’arco temporale da prendere in considerazione, in presenza di infrazioni doganali e/o fiscali, è di tre anni dal momento in cui l’illecito è stato commesso.

Non è stato, invece, previsto alcun limite temporale per quanto concerne i reati gravi.

La ratio della scelta adottata in sede unionale relativa al dies a quo per la rilevanza delle infrazioni di natura doganale e fiscale è quella di non far ricadere sugli operatori economici eventuali ritardi delle Pubbliche Amministrazioni nell’accertamento delle stesse.

Altro elemento, introdotto con la modifica dell’art. 24 RE, attiene all’ampliamento delle attività economiche in relazione alle quali gli Uffici delle Dogane devono verificare l’eventuale sussistenza di un reato grave. Attualmente, pertanto, sia le infrazioni gravi e/o reiterate alla normativa doganale e fiscale, sia i reati gravi sono ritenuti rilevanti solo se:

– commessi dai soggetti individuati al punto b) dell’articolo 24 RE;

– aventi relazione con l’attività economica del richiedente o con altre attività economiche nell’ambito delle quali i medesimi soggetti rivestono uno dei ruoli considerati dalla citata norma unionale.

Sono, invece, ininfluenti le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata.

Si precisa che sono da considerare quali violazioni gravi o ripetute le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.

In relazione alla commissione di reati gravi e con riferimento all’assenza di un limite temporale, l’Avvocatura dello Stato, interpellata da questa Agenzia in merito alla necessità di avere dei chiarimenti interpretativi, ha individuato alcune ipotesi (cfr. Tabella 1 dell’Allegato A) in cui, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile è possibile ritenere soddisfatto il criterio della conformità e procedere, conseguentemente, al rilascio o al mantenimento (in caso di riesame o monitoraggio) dell’autorizzazione AEO.

Attesa la necessità di fornire indicazioni che consentano un utile orientamento nell’ampia casistica delle fattispecie costituenti reato – sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni e valutati gli elementi ritenuti utili per l’individuazione dei reati gravi, ostativi al rilascio e al mantenimento dell’autorizzazione AEO – al punto 2 del citato allegato A) è stato individuato un elenco di reati da considerare gravi, con la precisazione che – come già specificato- sono sempre esclusi i reati commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale.

Detto allegato è chiaramente suscettibile di continua evoluzione, nel rispetto della legislazione penale vigente.

A tal proposito, qualora nell’analisi delle fattispecie concrete gli Uffici periferici dovessero ritenere grave un reato non incluso nell’elenco o, viceversa, non grave un reato ivi incluso, dovranno avviare un celere confronto con la competente Struttura territoriale che, qualora ritenga di condividere la posizione dell’Ufficio, sottoporrà la questione all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese (in seguito Ufficio AEO centrale) della Direzione Dogane.

Elementi essenziali del confronto sono sicuramente le modalità con le quali i reati sono commessi, le circostanze ad essi connesse, l’abitualità a delinquere dei soggetti, nonché ogni altra valutazione dagli Uffici ritenuta opportuna.

L’esistenza di procedimenti e/o condanne in capo alle persone di cui all’art. 24 del RE è accertata dall’Ufficio delle dogane che, a tal fine, acquisisce:

– il certificato generale del casellario giudiziale per uso amministrativo (ai sensi dell’art. art. 28 del DPR 14.11.2002 n. 313);

– il certificato dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 60 c.p.p. (“Assunzione della qualità di imputato”);

– le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai medesimi soggetti di cui sopra (NOTA 13), ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, secondo i modelli disponibili sul sito dell’Agenzia (NOTA 14);

– la comunicazione antimafia secondo le modalità previste dall’art. 87 e seguenti del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011). Decorsi 30 giorni dall’inserimento della richiesta a sistema, l’Ufficio – in assenza della comunicazione antimafia (qualora, cioè, a sistema la richiesta non risulti “conclusa con esito negativo” ma “in istruttoria” o “in lavorazione”) – ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, acquisisce dai soggetti di cui all’art. 24 del RE l’autocertificazione indicata nel successivo art. 89.

Inoltre, in fase di rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio acquisisce dalla Guardia di Finanzia eventuali informazioni rilevanti in merito alla presenza di indagini in corso nei confronti dei soggetti di cui sopra, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 del RD (NOTA 15), che in presenza d’indagini prevede la proroga dei termini previsti per l’adozione della decisione per un tempo massimo di nove mesi.

– Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali

Per soddisfare l’articolo 39, lettera b) del CDU, il richiedente deve dimostrare di avere delle scritture contabili che permettano controlli doganali adeguati (il richiedente deve consentire l’accesso fisico o elettronico ai suoi sistemi contabili e alle sue scritture commerciali).

In particolare, i requisiti da rispettare riguardano:

– i sistemi contabili;

– la sicurezza delle scritture aziendali e dei dati;

– i sistemi logistici;

– l’organizzazione amministrativa;

– le procedure per la gestione di licenze e autorizzazioni;

– le procedure di archiviazione delle scritture;

– la protezione del sistema informatico.

Il criterio deve essere applicato a tutte le attività doganali del richiedente e la verifica deve essere necessariamente effettuata presso i locali della società richiedente.

Si pone l’accento sull’importanza del possesso, da parte del richiedente, di un’organizzazione amministrativa interna “che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente” (art. 25 del RE), requisito di “compliance” preventiva che viene chiesto anche nell’ambito del Regime di adempimento collaborativo (Tax Control Framework) da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il riconoscimento degli aspetti premiali previsti dall’articolo 6 del D. Lgs 128/2015 (NOTA 16).

– Comprovata solvibilità finanziaria

Ai sensi dell’art. 39, lettera c) del CDU, per comprovata solvibilità finanziaria si intende una situazione finanziaria sana, tale da consentire al richiedente di ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni, tenendo in considerazione le caratteristiche delle proprie attività.

Al fine di soddisfare tale criterio, il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. a) non deve essere oggetto di una procedura fallimentare;
  2. b) deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;
  3. c) deve disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale.

In particolare, per la valutazione della condizione di cui al punto c), sono presi in considerazione, oltre i credit score di riferimento, i principali indici finanziari e patrimoniali ottenuti dal bilancio, come ad esempio Quick Ratio, PFN/PN e PFN/Ebitda.

La presente condizione è considerata soddisfatta se la solvibilità del richiedente è attestata per i tre anni antecedenti alla presentazione della domanda.

Qualora il richiedente sia stabilito da meno di tre anni e non sia, dunque, possibile effettuare verifiche approfondite sui precedenti finanziari, a norma dell’articolo 26, par.2 del RE, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell’istanza.

Il concetto di solvibilità finanziaria è previsto anche da settori diversi da quello dell’AEO, come ad esempio nell’ambito delle garanzie doganali (art. 84 RD o art. 90 del TULD) o nell’ambito delle Accise (D.lgs. 504/1995). In tali contesti il riconoscimento di tale requisito tiene conto del possesso dello status dell’AEO, seppur rispettando le norme e l’iter procedurale dello specifico settore.

– Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta

La verifica del criterio di cui all’art. 39, lettera d) del CDU è prevista solo per gli operatori richiedenti l’autorizzazione AEOC.

Fondamentale, al fine di chiarire le modalità attraverso le quali può essere soddisfatto detto criterio, è l’art. 27 del Reg. (UE) n. 2447/2015, il quale stabilisce condizioni diverse (standard pratici di competenza o qualifiche professionali), anche a seconda dei soggetti (richiedente, persona responsabile delle questioni doganali dipendente della società oppure soggetto esterno ad essa), attraverso i quali esso viene soddisfatto.

Sia le qualifiche professionali sia gli standard pratici devono riflettere il coinvolgimento specifico del richiedente nelle attività doganali ed il suo ruolo nella catena di approvvigionamento.

– STANDARD PRATICI DI COMPETENZA

Con l’articolo 27, par.1, lett. a), il legislatore ha voluto assicurare che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali disponga di un’esperienza pratica o di conoscenze sufficienti in materia doganale dimostrando di aver acquisito esperienza, almeno triennale (intesa complessivamente e non necessariamente in riferimento al periodo immediatamente precedente la presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’AEO), in materia doganale.

La verifica di tale condizione deve essere, quindi, svolta nei confronti del richiedente o di un suo dipendente – individuato come “responsabile delle questioni doganali” – e, in questo secondo caso, è necessario che sussista un rapporto di lavoro tale da creare un legame giuridico tra datore di lavoro (richiedente) e dipendente, pur rimanendo il richiedente responsabile in caso di infrazioni della normativa doganale verificatesi nell’esercizio delle funzioni.

Se, invece, come “responsabile delle questioni doganali” viene individuata una persona esterna all’impresa del richiedente (ad esempio: il trattamento e la gestione delle formalità doganali e logistiche è esternalizzato a uno spedizioniere doganale), il criterio è rispettato se sussistono le condizioni di seguito riportate:

– l’esistenza di un mandato tra il richiedente e la persona che agisce per suo conto;

– l’esperienza professionale in ambito doganale di almeno tre anni.

La condizione relativa agli “standard pratici di competenza” è, altresì, considerata soddisfatta, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2 del RE, se la persona che lavora per conto del richiedente è in possesso di un’autorizzazione AEOC.

– QUALIFICHE PROFESSIONALI

La “qualifica professionale” è richiamata dall’art. 27, paragrafo 1 lett. b) del RE, il quale considera rispettato il criterio se il dipendente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno dei seguenti organismi:

“i) l’autorità doganale di uno Stato membro;

  1. ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;

iii) un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per favorire tale qualificazione”.

La normativa non prevede, pertanto, una formazione generale in materia doganale, ma una formazione specifica che prepari il richiedente ad affrontare le questioni doganali nell’esercizio della sua attività commerciale concreta.

Si fa presente che, con le Circolari 27/2023 del 4 dicembre 2023 e 6/2024 del 14 febbraio 2024 (NOTA 17), sono stati definiti i criteri essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a soddisfare il requisito inerente la “qualifica professionale”, ai soli fini AEO.

L’effettivo accreditamento del corso, avvenuto nel rispetto della normativa di riferimento potrà essere verificato sul portale ADM al link: www.adm.gov.it/portale/-/elenco-corsi-approvati.

Analogamente, poiché il possesso di abilitazione alla professione di spedizioniere è sufficiente alla soddisfazione del requisito, andranno inseriti nel Questionario di Autovalutazione (QAV) tutti i riferimenti relativi a tale abilitazione (data e numero di iscrizione all’albo, numero della patente e data di rilascio).

Tale criterio è richiesto solo per operatori richiedenti l’autorizzazione AEOC.

– Adeguati standard di sicurezza

Il criterio relativo agli adeguati standard di sicurezza, regolato dall’articolo 39, lettera e) del CDU, deve essere rispettato solo se l’operatore economico presenta domanda per l’autorizzazione AEOS. Per tale autorizzazione il richiedente è tenuto a soddisfare una serie di condizioni e deve dimostrare di essere in possesso di una elevata conoscenza delle misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento.

Le condizioni da soddisfare, come disposto dall’articolo 28 del RE, riguardano:

– la sicurezza degli edifici;

– adeguate misure di controllo degli accessi;

– la sicurezza delle merci (aree di spedizione, zone di trasporto e banchine di carico);

– la sicurezza dei partners commerciali;

– la sicurezza dei fornitori di servizi;

– la sicurezza del personale.

Per verificare la sussistenza di tale criterio è importante prendere in esame il modello aziendale e le misure di sicurezza attuate dall’operatore economico richiedente. Pertanto, assumono particolare rilevanza le informazioni riguardanti tutti i locali aziendali e le attività cui sono adibiti.

È importante che l’esame del criterio di sicurezza sia effettuato per tutti i locali utilizzati per le attività del richiedente disciplinate dalla regolamentazione doganale (es. un deposito in cui sono immagazzinate merci destinate all’esportazione; invece, un deposito in cui sono immagazzinate solo merci che si trovano in libera pratica, è rilevante ai fini della sicurezza solo in presenza di particolari dubbi dell’amministrazione doganale).

In caso di aziende in possesso di più locali, se le tempistiche previste per effettuare l’audit non consentono di esaminarli tutti, i Team AEO degli Uffici delle Dogane possono decidere di verificarne un campione, programmando la valutazione dei rimanenti locali nel successivo piano di monitoraggio.

Come stabilito dall’articolo 28, par.1, lett. h) del RE, è necessario designare un responsabile per le questioni legate alla sicurezza, funzione che può essere svolta sia da un dipendente interno all’azienda sia da un soggetto esterno.

La persona di contatto designata deve essere sempre comunicata alle amministrazioni doganali competenti al rilascio e al monitoraggio dell’autorizzazione AEO.

Il criterio deve essere applicato a tutte le attività doganali del richiedente e la verifica deve essere necessariamente effettuata presso i locali della società richiedente.

1.5.2 Verifica dei requisiti e delle condizioni

I requisiti e le condizioni sopra menzionati devono essere posseduti dall’operatore economico e verificati dall’Amministrazione doganale in sede di attività di audit.

Tale attività viene svolta dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente (NOTA 18), dopo

l’avvenuta accettazione dell’istanza da parte della Direzione Dogane, Ufficio AEO centrale.

I suddetti requisiti sono valutati dall’Agenzia tenendo conto dei già citati Orientamenti e mediante una metodologia di controllo ormai standardizzata e condivisa.

Le attività di audit consentono di avere una conoscenza approfondita dell’operatore e un quadro circostanziato delle attività dello stesso, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali acquisite anche sul campo dagli auditor doganali.

Si sottolinea, dunque, l’importanza della necessaria collaborazione/comunicazione tra l’operatore e il team di auditor degli Uffici delle dogane affinché le attività di audit si svolgano in modo rapido e in condizioni di efficienza.

Occorre, pertanto, che i diversi Uffici coinvolti nella complessa attività AEO, a livello centrale e territoriale, provvedano ad organizzare tali attività tenendo presenti le disposizioni dei regolamenti unionali, il rispetto delle tempistiche e gli adempimenti attraverso l’utilizzo delle applicazioni telematiche dedicate (banca dati nazionale AIDA e banca dati unionale EOS).

Tra le finalità dell’Agenzia rientra, infatti, anche l’ottimizzazione dei tempi necessari per l’audit e l’utilizzo efficace delle informazioni in proprio possesso relative alle procedure doganali.

  1. CAPITOLO II – PROCEDURA DI RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE AEO

2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Lo Stato membro presso cui deve essere presentata l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO, a norma dell’art.22, par.1, terzo comma del CDU, è quello in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e dove viene effettuata almeno una parte delle attività doganali.

Ciò è valido anche per l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane competente a livello nazionale, al fine di consentire allo stesso di verificare e monitorare i requisiti definiti per ottenere e mantenere lo status. Al riguardo si rinvia a quanto disposto con la Circolare 1/D del 30 gennaio 2018 (NOTA 19), con cui sono state fornite indicazioni per l’individuazione dell’Ufficio competente ad assumere la “decisione doganale”.

Se non è possibile determinare chiaramente lo Stato membro che deve fungere da amministrazione doganale di rilascio sulla base del già menzionato principio generale, si applicano gli articoli 12 o 27 del RD.

L’articolo 12 del RD stabilisce che l’amministrazione doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità principale a fini doganali – ad esempio il luogo in cui si trova la sede amministrativa dell’impresa richiedente), che consentono all’amministrazione doganale di prendere una decisione.

L’articolo 27 del RD stabilisce, specificamente per l’AEO, che se l’amministrazione doganale competente non può essere determinata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del CDU o dell’articolo 12 del RD, la domanda è presentata alle amministrazioni doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nell’istanza.

Inoltre, come stabilito nella Circolare su menzionata, “nell’eventualità in cui le condizioni suddette dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.” Tale Circolare prevede, inoltre, che l’Ufficio competente ai fini della gestione dell’autorizzazione AEO deve coincidere con l’Ufficio competente per la garanzia globale valida in Italia, qualora il soggetto richiedente ne sia in possesso.

Infine, tenuto conto del principio contenuto nell’articolo 18, comma 3, del CDU e dell’applicazione in ambito nazionale dei medesimi requisiti previsti per l’ottenimento della certificazione AEO (art. 39 del CDU) (NOTA 20) si segnala che gli operatori la cui attività è volta all’espletamento di formalità doganali possono valutare la possibilità di presentare, al medesimo ufficio, contestualmente alla presentazione dell’istanza AEO, anche la richiesta di abilitazione alla rappresentanza diretta.

Le risultanze ottenute in corso di audit per il rilascio dell’autorizzazione AEO sono ritenute valide nell’ambito degli adempimenti istruttori ai fini della concessione della citata abilitazione.

Si evidenzia in proposito che, una volta ottenuta l’abilitazione alla rappresentanza diretta, l’Ufficio competente, in fase di monitoraggio della autorizzazione AEO, provvederà a riscontrare l’utilizzo nelle attività dichiarative del codice EORI del soggetto AEO, in conformità alle norme doganali specifiche per il tipo di rappresentanza, nonché la correttezza delle formalità doganali espletate.

Gli esiti di tale disamina, ai fini di un agevole ed efficace controllo dell’operatività doganale, saranno oggetto di specifica valutazione dell’affidabilità e della compliance dell’operatore economico.

2.2 FASI DEL PROCEDIMENTO

2.2.1 TEMPISTICHE E ITER PROCEDURALE

Le procedure dettate dalla normativa unionale impongono modalità e soprattutto tempistiche che devono essere necessariamente rispettate.

Il processo decisionale per concedere lo status di AEO deve concludersi entro 120 giorni, ai sensi dell’art.22, par.3 del CDU. Tale scadenza può essere prorogata:

– di 60 giorni di calendario, ai sensi dell’art.28, par.1 del RD e il richiedente deve essere informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni;

– su richiesta del richiedente e in accordo con l’Ufficio delle Dogane competente, al fine di realizzare gli adeguamenti necessari al soddisfacimento dei criteri richiesti. La proroga richiesta deve avere una durata ragionevole in considerazione degli adeguamenti da realizzare, ai sensi dell’art.22, par.3, comma 3 del CDU;

– se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 39, lettera a) del CDU, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

L’autorizzazione che concede la qualifica di AEO, ai sensi dell’art.29 del RD ha validità a partire dal 5° giorno successivo all’adozione della decisione.

Nell’ambito dell’iter procedurale in parola si precisa che competente all’accettazione delle istanze, al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni AEOC, AEOS e AEOF, nonché alla gestione dei profili di rischio soggettivi degli AEO in AIDA con la relativa validazione, è l’Ufficio AEO centrale della Direzione Dogane di questa Agenzia.

Il medesimo Ufficio è, altresì, designato quale punto di contatto con la Commissione Europea in relazione alle istanze nazionali, al rilascio e alla gestione delle autorizzazioni AEO nazionali, nonché per l’attività di consultazione obbligatoria (ai sensi dell’art.31 del Reg. di Esecuzione UE 2447/2015) e per quella di verifica delle istanze presentate negli altri Stati membri attraverso l’applicazione telematica EOS.

La fase istruttoria preventiva all’accettazione delle istanze, compresa la proposta di accettazione o diniego delle stesse, l’attività di audit per il rilascio, monitoraggio o riesame dell’autorizzazione AEO, le proposte di sospensione o revoca di un’autorizzazione AEO, sono di competenza dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività di audit svolte dagli Uffici delle Dogane, inclusa la verifica del rispetto delle relative tempistiche stabilite dalle norme unionali, spettano alle Direzioni Territoriali nel cui ambito territoriale insiste il predetto Ufficio delle Dogane;

tale azione dovrà avvenire anche attraverso la validazione delle relazioni conclusive delle attività di audit svolte dagli Uffici delle Dogane che dovranno essere tempestivamente inviate all’Ufficio AEO centrale, al fine di consentire l’espletamento delle ulteriori fasi procedimentali sempre nel rispetto delle tempistiche unionali.

Si rammenta infine che tutte le fasi procedimentali relative allo status AEO si svolgono per mezzo del sistema EOS e della banca dati nazionale AIDA.

2.2.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE)

La procedura per la presentazione dell’istanza volta all’ottenimento dello status di AEO è regolata dagli artt. 22 e 38 del CDU, dagli artt. da 11 a 13 e da 26 a 28 del RD e dagli artt. da 10 e 12 del RE.

L’istanza deve essere presentata dall’operatore in formato elettronico tramite il portale GTP, raggiungibile al seguente link https://customs.ec.europa.eu/gtp/, unitamente e obbligatoriamente al Questionario di Autovalutazione (QAV). Il citato questionario e l’ulteriore modulistica sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (NOTA 21).

La compilazione di tale questionario permette all’operatore economico di acquisire una conoscenza approfondita di molteplici aspetti relativi alla propria impresa consentendo, ancor prima della presentazione dell’istanza, il superamento di lacune o irregolarità esistenti, con evidente risparmio di tempo e costi, nonché di agevolare le amministrazioni doganali competenti nell’iter autorizzativo.

A seguito della ricezione dell’istanza per una delle due tipologie di autorizzazione (AEOC o AEOS), l’Ufficio delle Dogane competente deve verificare, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, la sussistenza dei seguenti elementi:

– il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

– la domanda è stata presentata allo SM competente;

– il richiedente è in possesso di un codice EORI;

– la domanda non è stata presentata nei tre anni successivi ad una revoca;

– il QAV è stato debitamente compilato e correttamente presentato.

Ai sensi dell’art. 12 del RE, se l’istanza non contiene tutti i dati necessari, l’Ufficio delle Dogane chiede, entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della stessa, di fornire le informazioni supplementari.

Solo una volta completata la verifica delle condizioni e delle informazioni, da parte dell’Ufficio territorialmente competente, si può procedere all’accettazione formale della domanda, a cura dell’Ufficio AEO centrale.

Il richiedente deve essere sempre informato dell’accettazione o della mancata accettazione della domanda. Nel caso di mancata accettazione devono esserne specificati i motivi.

2.2.3 ATTIVITÀ DI AUDIT

A seguito dell’accettazione dell’istanza, l’Ufficio delle Dogane competente procede a dare avvio alle attività di audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti di cui all’art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta.

L’attività di audit deve essere conclusa entro 80 giorni dalla data di accettazione dell’istanza.

Tuttavia, tale termine può essere prorogato se nel corso dell’esame dei requisiti il richiedente abbia la necessità di procedere a adeguamenti volti al soddisfacimento dei requisiti richiesti.

Il prolungamento del termine per concludere l’attività di audit può essere disposto dall’Ufficio delle Dogane fino ad un tempo massimo di 30 giorni; altrimenti, se richiesto dall’operatore, deve essere indicata una durata ragionevole considerati gli adeguamenti da realizzare.

L’Ufficio deve predisporre un adeguato piano di audit che deve essere pianificato e svolto sulla base dei rischi individuati per lo specifico operatore economico e con l’obiettivo di ottenere e valutare l’affidabilità del richiedente nell’ambito delle proprie attività, tenendo conto anche del ruolo che questo ricopre nella catena di approvvigionamento.

Il team di audit, sulla base degli elementi informativi raccolti, riporta, utilizzando l’apposita modulistica (NOTA 22), le proprie valutazioni e indica, ove necessario, i rischi rimanenti nonché le opportune azioni migliorative/correttive proposte all’operatore economico per ciascun criterio.

Nell’ambito dell’attività di audit si possono valutare certificazioni/autorizzazioni rilasciate da enti riconosciuti a livello internazionale o nazionale, conclusioni di esperti, nonché programmi di adesione a specifiche normative nazionali, che pur non essendo obbligatorie possono risultare utili agli uffici al fine della valutazione del rischio dello specifico operatore economico.

Ad esempio, il team AEO può tener conto favorevolmente del possesso di certificazioni internazionali (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 28000 e ISO 28001) o nazionali (come il Rating di Legalità (NOTA 23) ), valutando positivamente anche l’adesione al Regime di adempimento collaborativo di cui al D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (NOTA 24) o l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, specie se quest’ultimo tiene conto dei reati previsti dal DPR 43/1973, Testo Unico della Legislazione Doganale.

Tali elementi, in quanto connessi ai già esposti requisiti unionali previsti per lo status di AEO, possono consentire una riduzione dei tempi di audit, una velocizzazione del processo decisionale, e anche un incremento dei benefici in termini di riduzione dei controlli.

Al termine della propria attività, l’Ufficio delle Dogane rilascia all’Operatore Economico l’apposito modulo denominato “Referto alla parte”, referto di fine audit, comprensivo delle eventuali indicazioni sui rischi rimanenti e misure correttive, nonché della programmazione del successivo piano di audit; in seguito, trasmette i modelli, completi in ogni parte, alla competente Direzione Territoriale che provvede ad esaminarli, validarli ed inviarli alla Direzione Dogane.

L’Ufficio AEO centrale, ricevuta tutta la documentazione dalla Direzione Territoriale competente, procede alla definitiva valutazione, all’adozione della decisione finale e alla notifica all’Operatore Economico, con l’indicazione del livello di affidabilità accordato (A oppure AA (NOTA 25) ). Come successivamente illustrato, tale livello di affidabilità può essere modificato a seguito di attività di monitoraggio o di riesame; tali variazioni sono notificate all’operatore economico titolare dello status.

L’Ufficio AEO centrale, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi informativi o un supplemento di istruttoria al termine della quale procede all’adozione della decisione finale.

2.2.3.1 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI AUDIT

L’esito delle attività di audit che, come detto, è comunicato alla parte mediante la notifica del referto, può essere positivo, negativo o momentaneamente negativo. Il documento, consegnato all’operatore, assume notevole rilevanza in quanto le azioni correttive suggerite dal team AEO possono essere di supporto al fine di prevenire rischi inerenti al mantenimento dell’autorizzazione o di agevolare miglioramenti del grado di affidabilità, aumentando i benefici associati alla valutazione effettuata.

1) Esito positivo – Rilascio autorizzazione.

In caso di esito positivo, tutta la documentazione acquisita in corso di audit viene trasmessa all’Ufficio AEO centrale, per il tramite delle sovraordinate Direzioni territoriali, utilizzando i modelli predisposti per la rendicontazione delle attività di rilascio, nei quali deve essere espressa la valutazione dei competenti Uffici delle Dogane in ordine agli esiti dell’attività svolta, precisando la condivisione o meno del livello di affidabilità proposto.

L’Ufficio AEO centrale, qualora non siano emersi motivi ostativi, provvede a rilasciare l’autorizzazione e ne dà comunicazione agli altri Stati membri e all’operatore economico tramite il sistema EOS.

2) Esito negativo – Diniego

In caso di esito negativo, la relazione è condivisa con la Direzione territoriale che, previa validazione, la trasmette all’Ufficio AEO centrale. Quest’ultimo se ne condivide le motivazioni ostative, le comunica all’operatore economico concedendogli la possibilità di esprimere, entro 30 giorni, il proprio punto di vista (diritto di essere ascoltati) in base a quanto disposto dall’art. 22 par. 6 del CDU secondo le modalità e i termini indicati dagli artt. 8 e 9 del RE e l’art. 8 del RD. (NOTA 26)

Le eventuali osservazioni e documentazione trasmessi dall’operatore sono valutate dall’Ufficio AEO centrale di concerto con le Strutture territoriali competenti.

In assenza di elementi tali da superare le motivazioni ostative al rilascio, l’Ufficio AEO centrale trasmette il provvedimento di diniego al soggetto richiedente. Il provvedimento deve contenere, oltre alle motivazioni, anche l’Organo competente e i termini per un eventuale ricorso. Il diniego, a differenza della revoca, non impedisce l’accettazione di una nuova istanza, che può essere presentata anche prima dei tre anni successivi.

Diversamente, qualora le motivazioni addotte dall’operatore vengano ritenute esaustive, l’Ufficio AEO centrale potrà procede al rilascio dell’autorizzazione.

3) Esito momentaneamente negativo.

Qualora nel corso dell’audit emergano criticità che l’operatore economico, di concerto con il team di audit, ritiene di poter sanare in un tempo ragionevole attraverso l’attivazione di specifiche azioni correttive di tipo gestionale e/o operativo, può avvalersi di un periodo di proroga dei termini per l’adozione della decisione.

Trascorso questo ulteriore termine (che non dovrebbe essere superiore ai sei mesi), l’Ufficio delle Dogane effettua un supplemento di audit teso ad accertare che l’operatore economico si sia adeguato a quanto evidenziato nella prima fase dell’audit.

Anche in tale caso, deve essere redatta la relazione conclusiva indicando le criticità che hanno portato alla richiesta di proroga dei termini da parte dell’operatore economico, le azioni correttive poste in essere e il giudizio di affidabilità finale.

Tale relazione viene tempestivamente inviata alla Direzione Territoriale competente che, previa validazione, provvede all’invio all’Ufficio AEO centrale per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui la realizzazione delle azioni correttive necessarie per rispettare i criteri richieda un periodo di tempo più esteso, l’operatore economico può essere invitato a valutare l’opportunità di rinunciare al rilascio dell’autorizzazione e a presentare una nuova istanza, una volta attuate le azioni correttive ed eliminate le criticità riscontrate.

Al termine delle attività di audit, l’Ufficio delle Dogane compila, in AIDA, il profilo correttivo dell’operatore esprimendo un giudizio su tutti i criteri ex art. 39 del CDU, alla luce dei quali il sistema assocerà ad ogni operatore uno dei seguenti livelli di affidabilità:

– Affidabilità A (con riduzione dei controlli dal 10% al 50%);

– Affidabilità AA (con riduzione dei controlli dal 51% al 90%).

2.3 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AEO

Una volta ricevuto l’esito dell’istruttoria da parte della Direzione Territoriale competente, l’Ufficio AEO centrale, qualora non vi siano motivi ostativi, procede al rilascio dell’autorizzazione AEO, avendo cura di darne comunicazione al richiedente e informando gli Stati membri, e ne registra i dati relativi nel sistema EOS.

Il mancato rilascio dell’autorizzazione può dipendere dalle seguenti motivazioni:

– dall’esito dell’attività di audit condotta dall’Ufficio delle Dogane competente; in merito si fa rinvio a quanto già precedentemente esposto;

– dalla segnalazione di motivi ostativi forniti all’Ufficio AEO centrale attraverso la procedura di consultazione o a seguito di scambio di informazioni con le amministrazioni doganali degli altri Stati membri tramite il sistema elettronico EOS, a norma dell’art.30 del RE, nonché dall’acquisizione di comunicazioni rilevanti da parte di altre autorità competenti.

Nelle sopra citate ipotesi, l’Ufficio AEO centrale rigetta l’istanza dandone comunicazione al richiedente e indicando le relative motivazioni; provvede, inoltre, a darne comunicazione agli altri Stati membri attraverso la banca dati unionale.

L’autorizzazione AEO non è soggetta a limiti temporali.

  1. CAPITOLO III-ATTIVITÀ DOGANALE UNIONALE IN MATERIA DI AEO

Nell’ambito della procedura di rilascio e di monitoraggio (par. 4.1) di un’autorizzazione AEO assumono particolare rilevanza le attività di informazione e consultazione tra gli Stati membri svolte dall’Ufficio AEO centrale.

3.1 PROCEDURA DI SCAMBIO INFORMAZIONI (art. 30 del RE)

Ai sensi dell’art. 30 del RE, l’Ufficio AEO centrale consulta regolarmente la banca dati unionale (EOS) all’interno della quale vengono messe a disposizione, dalle amministrazioni doganali competenti, le informazioni riguardanti le domande di autorizzazione AEO, le relative autorizzazioni rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria.

Tali informazioni sono, di norma, comunicate all’amministrazione doganale di rilascio tramite il sistema elettronico, senza indugio e al massimo entro 30 giorni di calendario dalla data di accettazione della domanda.

La procedura di scambio di informazioni, generalmente svolta prima del rilascio dello status di AEO, può essere utilizzata durante tutto il ciclo di vita dell’autorizzazione.

3.2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE (art. 31 del RE)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del RE, “l’autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all’articolo 39 del codice.”

Pertanto, qualora nell’istanza presentata si faccia riferimento a luoghi o magazzini ubicati in Stati membri diversi da quello presso cui è stata presentata l’istanza, si rende necessaria una consultazione tra le Amministrazioni doganali ai sensi del succitato articolo.

La consultazione è, dunque, attivata dallo Stato membro presso cui è stata presentata l’istanza, qualora non sia possibile, per tale Stato, effettuare l’esame di uno o più requisiti o non sia possibile reperire informazioni di tipo soggettivo relativamente ad un soggetto che risiede o ha attività in uno o più Stati membri.

Il processo di consultazione ha termine entro 80 giorni dalla data in cui l’amministrazione doganale di rilascio dell’autorizzazione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’amministrazione doganale consultata.

  1. CAPITOLO IV – GESTIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AEO

Come già precedentemente detto, l’autorizzazione AEO non ha limiti temporali, pertanto, gli Stati membri devono valutare periodicamente che l’operatore economico continui a rispettare i criteri e le condizioni dello status AEO utilizzando le tecniche e le modalità previste dalle norme unionali.

4.1 MONITORAGGIO

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, e dell’articolo 38, paragrafo 1 del CDU, lo status di AEO è soggetto a monitoraggio da parte delle amministrazioni doganali.

Scopo del monitoraggio è quello di individuare precocemente eventuali segnali di non conformità garantendo che l’operatore economico continui a rispettare i criteri nel corso del tempo.

Il monitoraggio di un’autorizzazione AEO deve essere pianificato dall’Ufficio delle Dogane competente e si differenzia a seconda delle modalità con cui viene effettuato:

– Monitoraggio in ufficio: sulla base della documentazione e delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione del team di audit;

– Monitoraggio con accesso: oltre alle attività effettuate nel monitoraggio in ufficio, prevede l’accesso presso l’operatore economico con visite presso i suoi locali.

Il monitoraggio si può concludere confermando il mantenimento dello status AEO, con possibilità di convalida o con variazione del livello di affidabilità A o AA precedentemente accordato.

È compito, dunque, degli Uffici delle Dogane, mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica predisposta anche per le attività di monitoraggio, trasmettere gli esiti dell’audit alla Direzione Territoriale competente per la validazione e l’invio alla Direzione Dogane per i successivi adempimenti, avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni del livello di affidabilità e/o dei giudizi relativi al soddisfacimento dei criteri previsti dalla disciplina unionale (art. 39 del CDU ed artt. da 24 a 28 del RE) e di riportare tutte le informazioni ritenute utili ai fini di una rappresentazione obiettiva dell’attività svolta.

Al fine di snellire l’attività amministrativa, gli esiti delle attività di monitoraggio che non rilevino variazioni relative al grado di affidabilità o alla percentuale di riduzione dei controlli, sono trasmesse all’Ufficio AEO centrale in un report semestrale riepilogativo.

Qualora nel corso dell’accesso si rinvengano elementi e ragionevoli motivi di supporre che le condizioni/criteri non siano più rispettati dal soggetto AEO, si procede al riesame parziale o completo dell’autorizzazione.

La frequenza e la natura delle attività di monitoraggio possono variare in funzione delle peculiarità dell’operatore economico interessato e dei rischi correlati emersi in sede di rilascio dell’autorizzazione.

Tuttavia, si raccomanda una visita in loco con cadenza almeno triennale; per i casi in cui l’operatore economico cui è stato concesso lo status di AEO abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, gli Uffici delle Dogane devono effettuare un’attività di monitoraggio nel corso del primo anno successivo alla concessione dello status.

È possibile che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, l’Ufficio rilevi che – ai fini dell’individuazione dell’Ufficio competente -non vi siano più le condizioni (art. 22 par. 1 CDU (NOTA 27) ) esistenti al momento della presentazione dell’istanza.

Con la Circolare n. 1/D del 30/01/2018, la Direzione “Legislazione e procedure doganali” ha precisato che, nell’eventualità in cui le condizioni dovessero riscontrarsi presso più Uffici, la competenza ricade su quello nel cui ambito territoriale sono svolte più procedure e/o è svolto il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo.

La richiamata Circolare n. 1/D, tuttavia, non ha affrontato il tema riguardante le eventuali, successive, modifiche dell’Ufficio competente a seguito di variazioni di operatività del soggetto titolare della decisione.

Al fine di evitare difficoltà operative e oneri finanziari per gli operatori – anche derivanti dallo spostamento di altre decisioni legate all’autorizzazione AEO (in particolare la garanzia globale)

– la modifica dell’Ufficio competente è disposta dall’Ufficio AEO centrale solo qualora presso l’Ufficio inizialmente individuato non sia più presente né accessibile la contabilità principale ai fini doganali, ai sensi del criterio – da intendersi come prevalente – dettato dall’art. 12 del RD (NOTA 28).

Eventuali specifiche richieste dell’operatore saranno valutate, dal medesimo ufficio, caso per caso.

Occorre, infine, evidenziare che il monitoraggio periodico è responsabilità principale dell’operatore economico e deve far parte dei suoi sistemi di controllo interno. Pertanto, tali attività di monitoraggio debbono essere effettuate oltre che dall’Amministrazione doganale anche dallo stesso operatore economico, attraverso l’attività di automonitoraggio (da effettuare utilizzando l’apposito modello (NOTA 29) e che deve essere presentato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno). L’operatore, monitorando i propri processi aziendali, i sistemi di controllo interno ed i rischi connessi all’attività svolta, può cogliere tempestivamente ogni cambiamento significativo e, conseguentemente, informarne prontamente l’amministrazione doganale, in ossequio all’obbligo previsto dall’articolo 23 paragrafo 2 del CDU che esplicitamente dispone “Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima”.

Ai fini della valutazione della compliance del soggetto, si ribadisce l’importanza della puntuale presentazione, nei termini sopra indicati, del modello in questione e dell’accertamento della sua corretta e completa redazione da parte degli Uffici.

4.2 RIESAME

Il riesame dei requisiti e delle condizioni, oltre che nei casi segnalati nella relazione conclusiva degli audit di primo rilascio, deve essere effettuato dagli Uffici delle Dogane, ai sensi dell’art.15, par.1 del RD, nei seguenti casi:

  1. a) modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;
  2. b) qualora nel corso del monitoraggio emergano elementi tali da renderlo necessario;
  3. c) se le informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’articolo 23, paragrafo 2 del CDU, o da altre autorità lo rendano necessario.

In funzione del caso specifico, può avere luogo un riesame totale o parziale dei criteri o delle condizioni.

Il riesame dell’autorizzazione AEO può concludersi con esito positivo (con conferma o con variazione del livello di affidabilità A o AA precedentemente accordato) o può avere un esito negativo. In questo ultimo caso l’autorizzazione AEO sarà sottoposta a sospensione o revoca.

4.3 SOSPENSIONE

La sospensione dello status di AEO comporta l’interruzione temporanea dell’autorizzazione per un determinato periodo. L’articolo 16 del RD prevede i seguenti tre casi di sospensione, la cui durata è disciplinata nel successivo art. 17:

  1. a) l’amministrazione doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito. In tal caso il periodo di sospensione può essere determinato autonomamente dall’amministrazione doganale, ma non può essere superiore a 30 giorni, salvo debba attendersi che sia accertata la commissione dell’infrazione grave o reiterata o del reato grave di cui all’art. 39, lettera a) del CDU.
  2. b) l’amministrazione doganale ritiene che le condizioni/obblighi connessi alla decisione non siano più soddisfatte/rispettate e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi. In tal caso il periodo di sospensione, per il quale non è stato previsto un termine massimo, è stabilito dall’Ufficio AEO centrale anche sulla base della proposta trasmessa dal titolare dello status e può comunque essere prorogato. È, infatti, cura dell’operatore comunicare al competente Ufficio delle dogane, entro la scadenza di tale periodo, l’adozione dei provvedimenti necessari o chiedere l’eventuale proroga della sospensione. L’Ufficio delle dogane può accogliere la richiesta di proroga, purché sussista la buona fede del richiedente (non dev’essere accolta nel caso in cui venga richiesta per evitare la revoca) e l’Ufficio AEO centrale ne registra il dato nella banca dati unionale
  3. c) il destinatario della decisione chiede la sospensione dell’autorizzazione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste o di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa unionale. Come per il caso precedente, il periodo di sospensione, per il quale non è previsto un termine massimo, è stabilito dall’amministrazione competente sulla base della proposta trasmessa dal titolare dello status, che è tenuto, ove non chieda una proroga della sospensione, a comunicare per tempo il rispristino delle condizioni.

Nei primi due casi, trattandosi di decisione con conseguenze sfavorevoli all’operatore, deve applicarsi quanto previsto in merito al diritto di essere ascoltati, per cui si rimanda a quanto già indicato precedentemente per la decisione di diniego (par. 2.2.3.1).

In tutti e tre i casi, acquisiti i pareri delle Strutture territoriali, l’Ufficio AEO centrale può adottare la decisione di sospensione dell’autorizzazione AEO, provvedendo ad emettere il provvedimento formale di sospensione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione e, contestualmente, agli altri Stati membri attraverso l’inserimento dell’informazione nella banca dati unionale. Il provvedimento di sospensione deve contenere, oltre alle motivazioni, anche l’Organo competente e i termini per un eventuale ricorso.

Durante il periodo di sospensione l’AEO non può avere accesso ai vantaggi previsti dallo status.

Entro il termine previsto per la scadenza del periodo di sospensione, l’Ufficio delle dogane effettua un riesame con accesso per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa unionale. A tal fine, è previsto un periodo di massimo 30 giorni di proroga della sospensione (NOTA 30).

Se l’esito del riesame conferma il superamento delle motivazioni che hanno determinato la sospensione dello status, l’autorizzazione può essere ripristinata. In tale caso l’Ufficio AEO centrale procede alla revoca della sospensione, dandone comunicazione alle Strutture territoriali competenti, all’operatore e agli altri Stati membri, registrando il dato sulla banca dati unionale.

Al contrario, se il riesame rileva il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’autorizzazione (NOTA 31), l’Ufficio AEO centrale provvede alla revoca dell’autorizzazione AEO. Per quanto concerne il provvedimento di revoca e i suoi effetti si rinvia al successivo paragrafo.

Sospensione parziale di un’autorizzazione

Qualora nel caso di un’autorizzazione AEOF (AEOC + AEOS) la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 39, lett. d) del CDU, l’autorizzazione AEOC è sospesa e l’autorizzazione AEOS resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

Qualora, invece, la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 39, lett. e) del CDU, l’autorizzazione AEOS è sospesa e l’autorizzazione AEOC resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

4.4 REVOCA

La revoca di un’autorizzazione AEO è disposta, ai sensi dell’articolo 28, par. 1, lett. a) e b) del CDU, nei seguenti casi:

  1. a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua concessione;
  2. b) su richiesta del destinatario della decisione.

L’Ufficio delle dogane, di concerto con la Direzione Territoriale competente, qualora ritenga che vi siano i presupposti per la revoca dell’autorizzazione AEO, informa, indicando la motivazione, l’Ufficio AEO centrale che provvede ad emettere un provvedimento formale di revoca dell’autorizzazione, dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione. Trattandosi di decisione con conseguenze sfavorevoli all’operatore, deve applicarsi quanto previsto in merito al diritto di essere ascoltati, per cui si rimanda a quanto già indicato precedentemente per la decisione di diniego (par. 2.2.3.1).

Riguardo all’iter di valutazione delle azioni correttive e le osservazioni del titolare dell’autorizzazione AEO, si fa rinvio a quanto già indicato al par.4.3.

L’eventuale provvedimento di revoca deve contenere l’esito delle verifiche effettuate, le relative motivazioni, oltre che l’Organo e i termini per un eventuale ricorso.

Come previsto dall’art. 11 RD, a seguito del provvedimento di revoca per i motivi di cui al punto a), l’operatore economico non può presentare una nuova istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione AEO in nessuno Stato membro nei tre anni successivi alla revoca.

La revoca di un’autorizzazione AEO comporta la revoca dei benefici precedentemente concessi con lo status AEO ma non ha effetto immediato né incide automaticamente sulle altre autorizzazioni doganali concesse all’AEO, a meno che i motivi che hanno condotto alla revoca dell’autorizzazione risultino rilevanti anche per tali autorizzazioni. In tale caso si procederà alla revoca delle stesse adottando le misure previste dalla specifica normativa.

Revoca parziale di un’autorizzazione

Qualora nel caso di un’autorizzazione AEOF (AEOC + AEOS) la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 39, lett. d) del CDU, l’autorizzazione AEOC è revocata e l’autorizzazione AEOS resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

Qualora, invece, la violazione riguardi esclusivamente i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 39, lett. e) del CDU, l’autorizzazione AEOS è revocata e l’autorizzazione AEOC resta valida (articolo 34, par.3 del RE).

4.5 ANNULLAMENTO

A differenza della revoca, l’annullamento, disciplinato dall’art. 27 CDU, produce effetti dalla data di inizio validità della decisione. Tale disposizione è di rara applicazione, anche perché prevede che siano verificate tutte e tre le seguenti condizioni:

  1. a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
  2. b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
  3. c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

Come previsto dall’art. 11 RD, anche il caso di annullamento dell’autorizzazione AEO, così come per la revoca, comporta l’impossibilità di accettare nei tre anni successivi un’istanza presentata dallo stesso richiedente e avente lo stesso oggetto. Trattandosi di decisione con conseguenze sfavorevoli all’operatore, deve applicarsi quanto previsto in merito al diritto di essere ascoltati, per cui si rimanda a quanto già indicato precedentemente per la decisione di diniego (par. 2.2.3.1).

Infine, si rammenta che la normativa di riferimento AEO, nonché ogni altro documento di interesse nella materia sono pubblicati nella sezione “Operatore Economico Autorizzato – AEO” del sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (NOTA 32).

Per quanto concerne i dati acquisiti in tutte le fasi del processo fin qui descritto, l’Agenzia assicura il corretto trattamento in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 “GDPR”.

I contenuti della presente Circolare avranno decorrenza dalla data della pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e verranno applicati, pertanto, a tutte le attività di audit effettuate ai fini del rilascio/monitoraggio/riesame dell’autorizzazione AEO, nonché alle altre autorizzazioni che prevedono i medesimi requisiti.

Le Direzioni territoriali in indirizzo avranno cura di assicurare capillare diffusione delle presenti istruzioni, nonché di vigilare sulla loro uniforme e conforme applicazione da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare eventuali problematiche riscontrate nella relativa applicazione.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 952/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (europa.eu)

(2) Regolamento delegato (UE) 2015/ della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il  regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (europa.eu)

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/ della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (europa.eu)

(4) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/ 341 DELLA COMMISSIONE – del 17 dicembre 2015 – che integra il regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/ 2446 della Commissione (europa.eu)

(5) Publications Office (europa.eu)

(6) Al riguardo, si rimanda al paragrafo 1.5.1

(7) Operatore Economico Autorizzato AEO – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(8) Framework of Standards to Secure and facilitate globale trade

(9) differenziato in relazione al tipo di autorizzazione AEO ottenuta

(10) Accordi di mutuo riconoscimento – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(11) Circolari – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(12) Orientamenti AEO (Linee guida) – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(13) Qualora emergano dichiarazioni mendaci o falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, l’Ufficio delle dogane competente procede ad inoltrare notizia di reato alla competente Procura della Repubblica

(14) Automonitoraggio – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(15) Il comma 3 dell’articolo in questione, infatti, prevede che “Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.”

(16) Schede – Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” – Che cos’è – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

(17) Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(18) Vedi Capitolo 2, paragrafo 2.1

(19) Circolare 1/D prot. 138354/RU del 30 gennaio 2018 34a3b25a-20c5-45c8-a8e3-5b3bb3716031 (adm.gov.it)

(20) Per l’iter autorizzativo dell’abilitazione alla rappresentanza diretta vedasi la Circolare 8/D prot. 478577 del 19 aprile 2016 e5503da4-890e-4015-9cba-d1be6ad7c1c4 (adm.gov.it)

(21) Modulistica e Questionario di autovalutazione – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(22) Intranet ADM – aeo-n-56349-22032023 – Modulistica e materiale divulgativo

(23) AGCM – Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato

(24) Schede – Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” – Che cos’è – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

(25) Vedi paragrafo successivo

(26) Occorre precisare che in presenza di situazioni particolari non si applica il diritto di essere ascoltati, tra questi si segnala in particolare l’ipotesi in cui venga ravvisata una minaccia alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o all’ambiente (lett. c).

(27) “Salvo che sia altrimenti disposto, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione”

(28) “Ove non sia possibile determinare l’autorità doganale competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).”

(29) Automonitoraggio – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

(30) Infatti, l’art. 17 RD prevede al paragrafo 2 la possibilità per l’autorità doganale di prorogare ulteriormente la sospensione prima del ripristino dell’autorizzazione, per verificare tramite un riesame, che le misure introdotte garantiscano il rispetto delle condizioni o l’adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

(31) Vedi il caso a): quando viene accertata la commissione dell’infrazione grave o reiterata o del reato grave di cui all’art. 39, lett. a) del CDU.

(32) Operatore Economico Autorizzato AEO – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

Allegato A

  1. CASI PARTICOLARI IN CUI LA PRESENZA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA NON È OSTATIVA ALLA CONCESSIONE O AL MANTENIMENTO DELLO STATUS
I. RiabilitazioneIn caso di riabilitazione, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell’autorizzazione in quanto il codice penale prevede l’estinzione di ogni altro effetto penale.
II. Amnistia propriaIn caso di amnistia propria (che interviene prima della sentenza penale di condanna), il rilascio dell’autorizzazione non trova elementi ostativi non essendo mai intervenuta una pronuncia di condanna.
III. Prescrizione del reatoIn caso di prescrizione del reato, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
IV. OblazioneIn caso estinzione del reato mediante oblazione, la precedente sentenza di condanna non rileva ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
V. Applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)Se l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione è presentata dopo la sentenza di patteggiamento, ma prima dell’estinzione del reato, la sentenza rileva quale elemento ostativo.

Se, invece, la domanda è presentata dopo l’estinzione del reato, la sentenza non rileva quale elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione in quanto l’art. 445, comma 2 c.p.p. prevede espressamente che «si estingue ogni effetto penale».

VI. Abolitio criminisIn tale caso, la condanna pregressa non è ostativa al rilascio dell’autorizzazione, essendo venuto meno ogni effetto penale della condanna.
VII. Morte del reoChiaramente anche in tale caso, la condanna pregressa

non sarebbe ostativa al rilascio dell’autorizzazione.

  1. REATI GRAVI.

Esaminato ogni elemento ritenuto utile alla individuazione dei reati gravi – ostativi al rilascio e al mantenimento dell’autorizzazione AEO – si ritiene che debbano essere considerati tali i delitti non colposi attinenti all’attività economica di tutti i soggetti individuati dall’art. 24 del RE (NOTA 1):

– di natura tributaria, finanziaria, fallimentare, contro la Pubblica amministrazione o commessi con finalità di terrorismo – anche internazionale – e di eversione dell’ordine costituzionale;

– previsti dal Codice civile in materia societaria;

– previsti dal libro secondo del Codice penale (NOTA 2) o da altre leggi penali per i quali sia prevista la pena, nel massimo edittale, uguale o superiore ad anni 5 di reclusione.

Come indicato nella Circolare, qualora nell’analisi delle fattispecie concrete gli Uffici periferici dovessero ritenere grave un reato diverso da quelli sopra indicati o, viceversa, non grave un reato ivi incluso, dovranno avviare un celere confronto con la competente struttura territoriale che, qualora ritenga di condividere la posizione dell’Ufficio, sottoporrà la questione all’Ufficio AEO centrale.

Note:

(1) Sono quindi esclusi i reati commessi dalle persone fisiche in relazione alla propria sfera personale.

(2) Sono esclusi quindi, salvo eccezioni da valutare in presenza di particolari e gravi circostanze – a titolo esemplificativo: dolo, particolare reiterazione – i delitti colposi in materia di infortunio sul luogo di lavoro.