La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17966 depositata il 27 agosto 2020 intervenendo in tema di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 119 del 2018 ha statuito che “L’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’agente della riscossione notificava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per asserito mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali riguardanti una serie di violazioni del Codice della Strada. Avverso tale atto il contribuente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. in data 21/12/2012 davanti al Giudice di Pace sostenendo l’inesistenza o gradatamente la nullità della notificazione sia delle quattro cartelle esattoriali, sia dei verbali d’infrazione. Il Giudice di Pace accoglieva le doglianze del ricorrente nel presupposto della nullità delle notificazioni dei verbali, in quanto effettuate ex art. 143 cod. proc. civ. ai di fuori dei presupposti legittimanti. Avverso la decisione del Giudice di Pace il Comune e l’agente della riscossione proponevano opposizione inanzi al Tribunale. Il giudice adito riformava la sentenza impugnata ed accoglieva in parte le censure sollevate dagli appellanti, reputando prescritto il credito di cui a due delle cartelle di pagamento, sul rilievo della nullità sia dei verbali di violazione relativi ai carichi da esse portate sia quella della notificazione delle cartelle. Il contribuente impugnava la decisione del Tribunale con ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare ricordando un suo precedente ha riaffermato che “L’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente “ipso iure” in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.

In particolare per i giudici di legittimità “Poiché ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicché il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi. […] e solo nell’ipotesi in cui la cartella esponga pretese di distinta natura, stante la ontologica diversità di ciascuna categoria di carico e, dunque, di debito, giustifichi che detto limite debba operare per ciascuna categoria.”