AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 settembre 2020, n. 323
Articolo 112 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Strumenti finanziari derivati e micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.R.L. (di seguito, l’istante) fa presente che: ….
In particolare, la società fa presente che, nella situazione contabile al 31 dicembre 2019, ha iscritto gli strumenti finanziari (ETC – “exchange tradedcommodities“) detenuti ad un valore pari a euro ….
Il fair value dei suddetti ETC alla data di chiusura di bilancio, secondo la quotazione al 30 dicembre 2019, risultava pari ad euro …. Il differenziale positivo (non realizzato) risultante dall’applicazione del fair value (euro …) non è iscritto in contabilità, poiché la società redige il bilancio secondo le modalità previste per le micro imprese.
Secondo la risposta fornita da codesta …, ai sensi del comma 2 dell’articolo 112 del TUIR, alla formazione del reddito della società dovranno concorrere i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. La società dovrebbe pertanto far concorrere alla formazione del reddito componenti positivi per euro …, non iscritti in bilancio.
La società fa ulteriormente presente che, nel mese di marzo 2020, “in considerazione delle ingenti perdite di tutti i mercati internazionali conseguenti all’emergenza sanitaria incorso”, ha ceduto completamente in diverse tranche gli ETC in portafoglio al 31dicembre 2019, realizzando su alcune cessioni una plusvalenza complessiva di euro … e su altre una minusvalenza di euro ….
Nell’istanza di interpello presentata nel 2019, ALFA s.r.l. aveva affermato che:
a) eventuali utili o perdite da valutazione al 31 dicembre 2019 sarebbero rientrate nell’articolo 92 del TUIR, non assumendo quindi rilevanza ai fini fiscali nel periodo d’imposta 2019;
b) al momento della cessione degli ETC, sarebbe stata data piena rilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzate e quindi, solo in sede di realizzo, sarebbero stati rispettivamente tassati i componenti positivi o dedotti gli eventuali componenti negativi.
Nel caso specifico, nell’esercizio 2019 ALFA non avrebbe contabilizzato né tassato alcun utile da valutazione, in ossequio ai corretti principi contabili applicabili alle microimprese, mentre le cessioni realizzate nel 2020 avrebbero determinato un reddito di periodo sul derivato di euro … (…).
Nella risposta di codesta … è stato specificato che “in sede di realizzo degli strumenti finanziari derivati in esame, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR”.
Al riguardo, l’istante chiede se, ai fini dell’IRES, la tassazione dei differenziali positivi da valutazione dei derivati debba tecnicamente realizzarsi attraverso delle variazioni fiscali in aumento della base imponibile (nel caso specifico per euro …), derivanti da dati extracontabili e determinate dal disallineamento tra il valore civile e fiscale dei derivati stessi.
A parere della società istante, la lettura combinata dell’articolo 83 del TUIR e del comma 2 dell’articolo 112 del medesimo Testo Unico genera incertezze applicative, ponendo un dubbio sulla corretta determinazione dell’utile o della perdita fiscale, derivante dalle cessioni degli ETC poste in essere nel periodo di imposta 2020. Secondo l’interpellante, applicando quanto indicato nella risposta ricevuta da codesta …, sembrerebbe che il risultato fiscale 2020 debba tradursi in una perdita fiscale sul derivato di euro …, data dalla compensazione tra plus e minusvalenze da cessioni avvenute in tale anno, sottraendo la componente “valutativa” tassata di euro … (si veda lo schema alla pagina 3 della nuova istanza di interpello).
Analogamente, l’istante chiede se anche ai fini dell’IRAP “la tassazione dei differenziali positivi da valutazione dei derivati debba tecnicamente realizzarsi attraverso delle variazioni fiscali in aumento della base imponibile, sulla base di dati extracontabili, che tuttavia non par trovare supporto nella disciplina IRAP che attribuisce rilevanza alle risultanze del bilancio”.
Inoltre, la società istante chiede se l’eventuale variazione fiscale in aumento della base imponibile IRES data dalla componente valutativa pari ad euro …, vada ricompresa nella determinazione del ROL fiscale. In caso affermativo, gli interessi passivi sarebbero deducibili dalla società, in applicazione dell’articolo 96 del TUIR, fino al limite del 30 per cento dell’importo di euro ….
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che:
– il maggior costo fiscalmente riconosciuto degli ETC, derivante dalla valutazione degli stessi al fair value e non indicato in bilancio (euro …), in quanto è adottato il sistema contabile delle microimprese, debba essere “scomputato” dai valori emergenti in sede di realizzo degli strumenti finanziari, dando quindi luogo a una minor plusvalenza o a una maggior minusvalenza (nel caso di specie, si genererebbe un risultato negativo di euro …;
– tale maggior “componente valutativa” vada ricompresa nella determinazione del ROL fiscale ai fini della determinazione dell’ammontare deducibile di interessi passivi del periodo di imposta 2020.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si rappresenta che non sono oggetto del presente interpello le modalità di determinazione dei limiti per l’inclusione tra le micro imprese dell’istante in particolare con riferimento alle modalità di rilevazione dei proventi e dei costi, né la classificazione dei medesimi tra i derivati detenuti con finalità diverse dalla copertura restando, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria sui predetti aspetti.
Come già chiarito con la risposta n. 121 del 24 aprile 2020, ai sensi del comma 2 dell’articolo 112 del TUIR, alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. Il successivo comma 3 stabilisce un tetto alla deducibilità dei componenti negativi.
In sede di realizzo degli strumenti finanziari derivati in esame, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.
Ciò premesso, si rappresenta che le previsioni di cui ai commi 2, e 3 e 3-bis dell’articolo 112 del Tuir operano in combinato dell’articolo 83 del TUIR e, di conseguenza, devono essere attivate tenuto conto della modalità di rappresentazione dei fenomeni aziendali adottata nel rispetto del principio di derivazione che ispira la determinazione del reddito d’impresa, ai fini IRES.
Per le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati, in linea di principio, è inibita in considerazione di quanto disposto dall’articolo 2435-ter comma 3, sulla base del quale la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura è contenuta nell’articolo 2426 comma 1 n. 11-bis) del codice civile.
Il paragrafo 22 dell’OIC 31 dispone che “In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell’OIC 32”.
Ne consegue che, per tali soggetti, l’assenza della rilevazione delle eventuali oscillazioni del valore del derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura rende, nella sostanza, ininfluente l’applicazione delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 112 del Tuir, ferma restando l’inclusione, in linea di principio, del fenomeno nell’ambito di applicazione del menzionato articolo.
Alla luce di ciò, nel caso di specie, ai fini IRES, non si è in presenza di alcun componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio e, di conseguenza, il valore fiscale dello strumento in esame non subisce alcuna variazione. Resta fermo che, la differenza tra il corrispettivo incassato ed il valore fiscale del derivato (non inciso da alcuna valutazione avente rilevanza fiscale) concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il realizzo mediante la cessione degli ETC, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir.
E’ appena il caso di precisare che, in relazione, ai componenti negativi che alimentano l’eventuale fondo di cui al paragrafo 22 dell’OIC 31, si è in presenza di componenti di reddito la cui classificazione fiscale è riconducibile agli accantonamenti di cui al comma 4 dell’articolo 107 del Tuir.
Tale ricostruzione interpretativa risulta coerente le peculiari regole previste nel regime transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016, recante “Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015” in relazione ai componenti reddituali derivanti dalla valutazione dei derivati non iscritti in bilancio. In particolare, in occasione della prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nel menzionato articolo 13-bis è stato disposto che “la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo” (lettera a) del comma 5 dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016).
Ne consegue che il secondo quesito posto dall’istante deve ritenersi assorbito.
Ai fini IRAP, resta fermo che, in considerazione della peculiare attività posta in essere dalla società interpellante (attività di trading su strumenti finanziari derivati), si ritiene che i componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio sia dal realizzo degli strumenti in parola debbano essere ricondotti tra le voci rilevanti ai fini del tributo regionale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto IRAP, in quanto rappresentativi dell’attività caratteristica della società istante.
In relazione ai componenti di reddito derivanti dalla valutazione, si conferma che in considerazione delle modalità di rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati previste per le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter, l’applicazione del tributo regionale è ininfluente, fino al momento del realizzo dello strumento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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