Cassazione Tributaria, sentenza del 7 maggio 2013
In ordine agli accertamenti di natura tributari è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 10584 del 07 maggio 2013 argomentando sullo scostamento del reddito dichiarato da quello scaturente dagli studi di settore ed i versamenti bancari rimasti ingiustificati legittimano il ricorso dell’Ufficio al metodo analitico – induttivo. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, qualora il titolare dei conti non produca un’ adeguata giustificazione, poiché le previsioni di cui agli articoli 32 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.Presunzioni bancarie. Gli Ermellini hanno sottolineato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, poiché questa previsione e quella di cui al successivo articolo 38 hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano. Né può inferirsi l’applicabilità dell’articolo 32 citato ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale della disposizione ai “ricavi” e alle “scritture contabili”, in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di desumere reddito dai “prelevamenti”, giacché non può presumersi in via generale e per qualsiasi contribuente la produzione di un reddito da una spesa, a differenza che per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali, invece, le spese non giustificate possono ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti (tra le altre, v. Cass. sentenze n. 19692/2011 e n. 10578/2011).