Cassazione Tributaria, sentenza del 7 maggio 2013

studi settore ed accertamento bancari, cassazione sentenza n. 10584 del 2013,In ordine agli accertamenti di natura tributari è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 10584 del 07 maggio 2013 argomentando sullo scostamento del reddito dichiarato da quello scaturente dagli studi di settore ed i versamenti bancari rimasti ingiustificati legittimano il ricorso dell’Ufficio al metodo analitico – induttivo. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, qualora il titolare dei conti non produca un’ adeguata giustificazione, poiché le previsioni di cui agli articoli 32 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.
Il contribuente, libero professionista, ricorreva in Commissione  Tributaria avverso un avviso di accertamento relativo all’IRPEF, all’IRAP e all’IVA per il 2002. I giudici di merito annullavano l’avviso, accogliendo la tesi del contribuente, che lo stesso non era adeguatamente motivato posto che non era dato rilevare quale metodo fosse stato seguito nella rideterminazione del reddito. A tale scopo non poteva ritenersi sufficiente il semplice richiamo allo studio di settore. Ebbene, in esito al ricorso per cassazione proposto dall’Amministrazione Finanziaria, i giudici della Cassazione hanno cassato la sentenza gravata, e rinviato ad altra sezione della CTR Lazio, per nuovo esame.
Gli Ermellini hanno ritenuto, in sostanza, che il semplice scostamento smette di essere irrilevante ai fini dell’accertamento fiscale qualora anche il conto corrente bancario del contribuente presenta delle incongruenze. In tema di accertamento induttivo dei redditi, hanno osservato i Giudici della Corte Suprema, l’Agenzia può – ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l’Amministrazione Finanziaria non è tenuta a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr. anche Cass. n. 16430/2011).

Presunzioni bancarie. Gli Ermellini hanno sottolineato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, poiché questa previsione e quella di cui al successivo articolo 38 hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano. Né può inferirsi l’applicabilità dell’articolo 32 citato ai soli soggetti che esercitino attività di impresa o di lavoro autonomo per via del riferimento testuale della disposizione ai “ricavi” e alle “scritture contabili”, in quanto il dato letterale risulta limitativo unicamente della possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di desumere reddito dai “prelevamenti”, giacché non può presumersi in via generale e per qualsiasi contribuente la produzione di un reddito da una spesa, a differenza che per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali, invece, le spese non giustificate possono ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti (tra le altre, v. Cass. sentenze n. 19692/2011 e n. 10578/2011).