La Cassazione con sentenza n. 8706 del 10 aprile del 2013 annulla l’avviso di accertamento, basato sugli studi settore, che non tiene conto delle particolari circostanze che hanno influito negativamente sulla normale attività dell’impresa, come nel caso di una procedura di licenziamento.


 

disapplicazione studi di settore in caso di creisi aziendale e procedure di licenziamentiLa Suprema Corte, ribaltano la decisione dei giudici di merito,  ha accolto il ricorso di un’impresa che aveva impugnato un accertamento basato sullo scostamento dagli studi di settore dei ricavi dichiarati e di conseguenza del reddito indicato in dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate non teneva nel dovuto conto alcuni elementi da cui poteva desumersi una particolare situazione aziendale quale, nel caso di specie, una procedura di licenziamento e un conflitto fra due soci. L’applicazione degli studi di settore, infatti, viene esclusa nelle ipotesi in cui l’azienda dimostra di trovarsi in una situazione di non normale svolgimento dell’attività.

Gli studi di settore, come piùvolte e costantemente ribadito dalla Suprema Corte, hanno valore di presunzione semplice: consento cioè al contribuente di fornire la prova contraria rispetto a quanto indicato dagli studi stessi. Per cui è obbligatorio che si instauri un contraddittorio tra le parti. In tale sede il contribuente dovrbbe dimostrare la presenza di “situazioni di non normale attività che giustificano l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

In ogni caso le motivazioni dell’avviso di accertamento non possono limitarsi al semplice  rilievo dello scostamento, ma deve contemplare la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto ed i motivi per cui sono state disattese le controdeduzioni del contribuente in sede di contraddittorio.

Pertanto nell’accertamento basato sugli studi di settore, è fondamentale che il contribuente partecipi al contraddittorio dimostrando in tale sede che gli standards non sono applicabili alla propria specifica situazione.

La partecipazione al contraddittorio e la comunicazione, al Fisco, delle cause che non consentono l’applicazione degli studi di settore “costringerà” l’ufficio a dover motivare l’avviso di accertamento non solo sulla base del semplice scostamento ma anche a motivare l’avviso sulla mancata considerazione delle cause di disapplicazione comunicate e provate dal contribuente. Il giudice, nella fase successiva, inoltre, potrà valutare tale comportamento come elemento di valutazione a discapito del contribuente.