Studi di settori indicazione errata dell'attività - Cassazione sentenza n. 24448 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 24448 depositata il 30 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamenti standardizzati ha statuito che il contribuente che giustifica lo scostamento reddituale adducendo di aver commesso un errore nel compilare gli studi di settore la mera produzione delle fatture dalle quali emergerebbe l’attività effettivamente svolta non sono sufficienti a far cadere la presunzione.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento, i fini dell’IRPEF, dell’IVA, e dell’IRAP, nonché dell’obbligo di corrispondere contributi previdenziali, fondato sullo scostamento dei redditi dichiarati rispetto agli studi di settore. Il predetto scostamento, non giustificato dal contribuente (commerciante nel settore delle carni fresche) né in sede amministrativa né in quella contenziosa.

Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici  hanno infatti ritenuto non risolutive le fatture prodotte dal contribuente non inidonee, da sole, a dimostrare la reale attività economica esercita,ossia il commercio all’ingrosso di carni fresche in luogo di quello al dettaglio – indicato negli studi di settore.

Avverso la sentenza dei giudici di prime cure la contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza di primo grado. In particolare, secondo i giudici della CTR,  si era limitato, l’Amministrazione Finanziaria, a verificare che la dichiarazione dei redditi della parte si conformasse alle risultanze degli studi di settore. Circostanza che l’applicazione dello studio ha prodotto uno scostamento. Il  contribuente ha cercato di giustificare tale incongruenza affermando di essersi sbagliata nel compilare gli studi di settore, cioè di avere inserito un’attività differente da quella prevalentemente svolta.

Tale tesi non è stata idonea a giustificare lo scostamento perché , secondo i giudici della CTR,  “non è pensabile che la contribuente che abbia dichiarato di svolgere una data attività affermi poi di essersi sbagliata senza incorrere nelle conseguenze che la legge prevede (nello specifico lo scostamento reddituale derivanete dagli studi di settore)”. La contribuente, quindi, non potendo giustificare lo scostamento, sottolineano i giudici,  “afferma che l’attività prevalente era il commercio all’ingrosso di carne, il quale non era soggetto agli studi di settore perché non ancora approvati. Una dichiarazione che quanto meno giunge tardiva, visto che il contribuente poteva non presentare la dichiarazione relativa agli studi di settore, considerato che non erano ancora approvati. Se non lo ha fatto è perché l’attività prevalentemente svolta è quella dichiarata, ossia il commercio al dettaglio di carni”. Per i giudici quindi da questo fanno discendere la correttezza dell’operato dell’Ufficio.

La contribuente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di merito, basando il ricorso su sette motivi di censura.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.  I giudici di legittimità puntualizzano che la decisione della CTR è fondata su una doppia ratio decidendi. Confermando sia l’inidoneità dei documenti offerti dalla ricorrente, comprese le fatture, prodotte nel corso del giudizio di appello, che si sostiene recassero il numero di partita IVA degli acquirenti, a provare che l’attività svolta fosse di commercio all’ingrosso. Sia riconoscendo la validità della dichiarazione della stessa contribuente di svolgere per quel periodo d’imposta (1998) l’attività di commercio al dettaglio di carni fresche, dichiarazione fatta oggetto – alla luce della successiva affermazione della stessa contribuente di essere caduta in errore, “di un esame particolare, anche sotto il profilo della tenuta logica in relazione allo scostamento rilevato tra il reddito dichiarato e gli elementi risultanti dallo studio di settore indicato, in quello del commercio al dettaglio, e al non assoggettamento del commercio all’ingrosso, per quel periodo d’imposta, agli studi di settore, non ancora approvati per quel comparto merceologico”.