Studi professionali: accordo quadro sulla detassazione
TESTO DELL’ACCORDO
(DPCM 22 gennaio 2013, recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gazzetta Ufficiale n. 75, 29 marzo 2013)
Il giorno 13 giugno 2013, presso Confprofessioni, in Viale America, 111, Roma si sono riuniti
CONFPROFESSIONI, rappresentata dal Presidente;
e
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS;
al fine di condividere un modello di “accordo territoriale”, da proporre alle proprie rappresentanze Regionali per l’applicazione, al personale dipendente degli studi professionali, della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.
PREMESSO
– che l’art. 1, c. 481 e 482, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, c. 1 lett. c) del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in L. n. 24 luglio 2008, n. 126.
– che il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta (sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali) pari al 10 per cento;
– che le Parti hanno dato attuazione per l’anno 2011 alla detassazione, in attuazione dell’art. 53, c. 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e l’art. 1, c. 47 L. 13 dicembre 2010, n. 220, per l’anno 2012, in attuazione dell’art. 26 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l’art. 33 c. 12 e seguenti della L. n. 183 del 12 novembre 2011.
SI È CONCORDATO QUANTO SEGUE:
l’allegato modello di accordo territoriale verrà utilizzato per dare attuazione alle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10%, nel limite massimo complessivo di euro 2.500 lordi sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa per conseguire i relativi benefici per i lavoratori dipendenti e per i datori di lavoro.
Le parti, pertanto, si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente l’allegato modello di accordo territoriale alle proprie sedi territoriali, assicurando che, dopo la sottoscrizione, forniranno adeguata informazione alle singole strutture ed ai lavoratori dipendenti.
Allegato
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