Studi di settore: Scostamento con contabilità regolare
La Cassazione interviene con la sentenza n. 11145 del 10 maggio 2013 sull’applicazione degli studi di settore e la loro idoneita a sostenere l’accertamento induttivo anche in caso di contabilità tenuta regolarmente.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la decisione dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale con cui si annullava un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF poichè basato unicamente su presunzioni fondate sugli studi di settore, per i Giudici di prime cure, invece le presunzioni sono applicabili “solo in presenza di scostamenti importanti e significativi rispetto alla normalità”. A prescindere da ogni considerazione il reddito dichiarato risultava congruo per il tipo di attività svolta e l’Ufficio non aveva fornito alcun elemento per dimostrare la legittimità del proprio operato a fronte delle compiute controdeduzioni del contribuente.
Gli Ermellini ritenendo fondato il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziari cassano con rinvio la sentenza impugnata. A giudizio della Corte Suprema, l’Agenzia delle entrate ha fondatamente dedotto che il giudice del merito non ha considerato che il ricorso agli elementi tratti dagli studi di settore, anche in caso di contabilità regolare, è pienamente legittimo alla stregua della normativa di riferimento. Precisamente i giudici fiorentini hanno erroneamente ritenuto che i risultati degli studi di settore sarebbero idonei a sostenere l’accertamento dell’Ufficio solo in caso di contabilità tenuta irregolarmente “e non avrebbero da soli valenza probatoria in caso di contabilità tenuta regolarmente”.
La Suprema Corte ha ritenuto apodittica la motivazione della sentenza gravata, poichè in essa il giudice di secondo grado ha omesso di specificare sulla scorta di quali elementi probatori abbia tratto la congruità del reddito aziendale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Gomma e plastica (industria): accordo sul superamento della fase di verifica degli scostamenti inflattivi
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25642 depositata il 31 agosto 2022 - L'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 settembre 2019, n. 22634 - La sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 - Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 luglio 2021, n. 18724 - Un accertamento tributario può dirsi fondato su uno studio di settore solo nel caso in cui trovi in esso il suo fondamento prevalente. Ciò non si verifica quando, mediante l'utilizzo degli studi di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22585 depositata il 19 luglio 2022 - Quando il maggior reddito viene accertato utilizzando dati di ricarico dello studio di settore si é in presenza di un accertamento fondato sugli studi di settore per cui occorre attivare…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazio
In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d…
- Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di i
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Par…
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…