CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato del 26 marzo 2024
Sugar tax: non è costituzionalmente illegittima l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
La Corte costituzionale (sentenza n. 49, depositata oggi) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax).
La Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze.
Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell’imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell’obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il TAR Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio.
Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), contenuto nel suo Rapporto del 2015 [«Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)»], ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo.
Di conseguenza, ha proseguito la Corte, “la medesima giustificazione scientifica risulta [..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.
Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il SSN”, secondo la Corte, proprio le specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.
Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente («altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti») come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche conferma l’infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria: “si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 maggio 2021 - Imposta di consumo sulle bevande edulcorate
- Esercizi di somministrazione di bevande alcoliche - Distribuzione mediante consegna al domicilio del consumatore finale di bevande premiscelate. Modalità accessoria ricompresa nella licenza d’esercizio - Nota 06 luglio 2020, n. 222999/RU dell'Agenzia…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Comunicato 07 maggio 2019 - Avviso agli utenti - consuntivi tax credit sale e tax credit programmazione: proroghe del 07/05/2019
- Corte di Cassazione, sentenza n. 23025 depositata il 28 luglio 2023 - La condizione "subject to tax" deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax"),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28914 - Estinzione del ricorso per atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., regolarmente notificato all'INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del…
- Prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali - Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato - Prerogative e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…