COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE
3/2021 Quesiti esaminati – marzo 2021 – Provenienza: CNI-ANCE
Quesito 1.
“Interventi di riparazione o locali”
Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020, è fatto espresso riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Detti interventi sono quelli di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 “(…omissis…) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (…omissis)”.
Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.
Risposta
La commissione ha convenuto sulla necessità di eliminare ogni forma di incertezza sulla tipologia degli interventi strutturali ammissibili al beneficio fiscale -superbonus 110%- di cui all’art 119 del decreto legge 34/2020, come convertito con legge 77/2020 e s.m.i.
Le incertezze, infatti, hanno un effetto negativo sulla massima diffusione di interventi strutturali, anche nella prospettiva, non solo auspicabile, ma da diffondere e sostenere, di una virtuosa sinergia con quelli di efficientamento energetico.
La cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi che possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento” come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico.
Del resto il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori.
Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020. A questo proposito appare opportuno richiamare qui le parti delle sopra menzionate norme tecniche e relativa circolare riguardanti tale fattispecie di interventi. In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”. È opportuno evidenziare come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali. Rimanendo nell’ambito delle prime tre finalità, si richiama qui di seguito il testo del corrispondente paragrafo della circolare 4.1: “Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.
In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, cosi da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Supersisma bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Con la risposta a questo quesito la Commissione ha ritenuto di chiarire il perimetro di applicabilità delle recenti disposizioni di legge proprio con riferimento al dettato dell’articolo 16-bis, comma 1, lett.i, del DPR 917/1986, quando lo stesso parla di interventi “ (…omissis…) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (…omissis). Il tutto con l’obbligo già richiamato dal DM 17/01/2018 di non ridurre “le condizioni di sicurezza preesistenti” e purché detti interventi siano chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 dello stesso decreto.
Quesito 2.
“Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni”
Gli allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture n. 329 del 6 agosto 2020 hanno introdotto la possibilità, per i professionisti incaricati, di asseverare interventi che non producano alcuna riduzione di classe di rischio sismico (opzione “nessuna classe”) in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020.
Gli allegati al citato Decreto sono i soli cui fare riferimento per tutte le pratiche di sisma bonus, indipendentemente dal livello di agevolazione fiscale cui si vuole fare riferimento. In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam? Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?
Risposta
I moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329 dell’agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati all’originario decreto sulla classificazione del rischio sismico, decreto Ministero infrastrutture n.58/2017, riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione. L’allegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende raggiungere, possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura omessa; i casi, rispettivamente, sono :
- edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al DM 58/2017
- edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni
In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati all’interno dell’allegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio.
Nella norma vigente esiste, quindi, già un caso (il b. che precede) che conduce, di fatto, ad una deroga nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020.
La Commissione ritiene che, inoltre, tenuto conto delle modifiche al DPR 380/2001 che hanno ricondotto le attività di demolizione e ricostruzione nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, e del decreto legge 34/2020 che, all’art. 119 comma 4, ammette alle agevolazioni fiscali del “supersismabonus 110%” interventi strutturali senza obbligo di raggiungere i traguardi prestazionali previsti dalle previgenti leggi in materia, si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio, in particolare:
- quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio.
- quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
- nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”.
L’indirizzo operativo di cui sopra è coerente con il dettato e lo spirito delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali ”trainanti”, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.
Quesito 3.
I moduli allegati al DM 329/2020 , a modifica di quelli allegati alle precedenti versioni (DM 57/2017 e DM 24/2020) richiedono anche gli adempimenti asseverativi specificatamente richiesti dagli articoli 119 e successivi della legge 77/2020 in tema di costi sostenuti, assicurazione del professionista incaricato e richiesta di attivazione dei benefici fiscali al massimo in due stati di avanzamento lavori.
Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020?
Risposta
Il parere della commissione è che nelle pratiche di sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020, le parti dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto artico 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.
Quesito 4.
Interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti)
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus acquisti) di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita. E’ corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?
Risposta
La Commissione ritiene corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento. Infatti il comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito con legge n. 90 del 3 agosto 2013, con riferimento ad interventi “(…omissis…) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile …omissis…)” determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
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