L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E del 05 agosto 2013 ritorna ad esprimersi sulla problematica già affrontata nella risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, in riferimento alla erronea applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n.98/2011 (c.d. super minimi).
1) i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
2) i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96-117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
3) le indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.
In riferimento al recupero delle predette ritenute sono stati chiesti chiarimenti dagli operatori sulla modalità di recupero delle ritenute subite ed in particolare al recupero di quelle relative al periodo d’imposta 2012, atteso che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il “regime di vantaggio” non prevede l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.
Data la sostanziale analogia con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del 2013, riguardante le ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, l’Amministrazione nella Risoluzione n.55/E del 05 agosto 2013 ha ritenuto che i chiarimenti forniti nella citata risoluzione possano applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale “regime di vantaggio”, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.Per cui, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del DPR n.602/73,tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770).
A tal fine trovano applicazione le stesse modalità operative fornite nella suddetta risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare, dovrà essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.
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