AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 137 del 20 giugno 2024
Superbonus – Chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese al periodo d’imposta nel caso di sostenimento di spese, mediante bonifico bancario, per interventi di riqualificazione energetica – Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, proprietaria di un’unità immobiliare facente parte di un condominio minimo senza amministratore, dichiara che:
l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione di «un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%», incaricando un condomino «a gestire i contratti di appalto, ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso»;
«le suddette opere, unitamente ad altri interventi ”trainati” realizzati nelle unità a destinazione abitativa di proprietà esclusiva dei singoli condomini, consentono di raggiungere il doppio salto di classe energetica richiesto per l’accesso alle agevolazioni statati di cui all’art. 119 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020 (”superbonus”)»;
«la Cila superbonus è stata presentata in data 25.11.2022» e che «risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dalla vigente normativa per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023».
L’Istante fa presente che:
le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sono state «pagate mediante bonifici bancari» e che «alcuni pagamenti sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30.12.2023»;
«le contabili bancarie riportano come ”data di inserimento” la data del 30.12.2023, come ”data di esecuzione” il 02.01.2024 e ”data valuta” il 03.01.2024»;
«dalle ”liste movimenti” fornite dall’istituto bancario, il saldo disponibile alla data del 30.12.2023 risultava già ridotto delle somme corrispondenti», e «già alla data del 30.12.2023 non era più possibile revocare i bonifici, essendo gli stessi già in condizione di ”pagato” e che non era possibile effettuare altre disposizioni di pagamento oltre l’importo del saldo disponibile».
Ciò premesso, l’Istante chiede chiarimenti circa «il corretto periodo di imputazione della spesa» e, in particolare, «se la spesa in questione debba considerarsi sostenuta nel 2023 oppure nel 2024».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che «il momento di sostenimento delle spese viene a coincidere con il momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla disponibilità del soggetto che ha disposto i pagamenti» e che, a tal proposito, «non assumono alcuna rilevanza la ”data di esecuzione” e la ”data di valuta” registrate dalla banca sul conto corrente, in quanto attinenti più a profili formali ”di operatività bancaria” nei giorni festivi che a profili sostanziali».
Pertanto, l’Istante ritiene che «il sostenimento delle spese in questione debba considerarsi avvenuto entro il 31.12.2023» e che, dunque, possa accedere, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «al superbonus nella misura del 110%».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ”ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. ”sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E e con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha modificato il comma 8bis del citato articolo 119 stabilendo, tra l’altro, che il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.
L’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce, tuttavia, che le modifiche non si applicano, tra gli altri, agli interventi:
effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022);
effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
In entrambi i casi, la data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso del condominio minimo in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea. In tali casi, dunque, per le spese sostenute nel 2023 il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute.
Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, «in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento […] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono».
Inoltre, con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E è stato confermato che «ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino».
Con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di ”Telefisco” del 1° febbraio 2024, è stato affermato che «in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca».
Con la citata risposta, in particolare, è stata richiamata la risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E, riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) dei professionisti versati online mediante l’utilizzo della carta di credito, con la quale è stato chiarito che «il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito online, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito» e, di conseguenza, «i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene ad un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante ed il delegato, irrilevante ai fini fiscali».
Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Ciò posto, nel caso in esame in cui, come dichiarato dall’Istante, il condomino incaricato «ad effettuare i pagamenti ed ogni altro adempimento connesso» ha effettuato i pagamenti mediante bonifici bancari che «sono stati disposti tramite home banking nei giorni di sabato 30.12.2023», l’Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110 per cento, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023.