Il periodo finale del comma 3 dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020, statuisce che “nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
Il predetto comma conferma quanto già affermato in dottrina e della stessa Agenzia delle Entrate che la detrazione IRPEF/IRES per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compete anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione le cui caratteristiche fanno si che i predetti interventi siano da annoverare tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui alla lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, e non di “nuova costruzione”, di cui alla successiva lett. e).
La sopra indicazione dell’Amministrazione finanziaria è stata espressa nella risposta all’interpello n. 210 del 27 giugno 2019.
Nel suddetto documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla luce del contenuto normativo di cui al comma 348 dell’articolo 1 della legge 296/2006 e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia.”
Si rammenta che le agevolazioni fiscali del c.d. “superbonus” sono riconosciute per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, relativo al periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per gli IACP comunque denominati). La normativa di riferimento prevede diverse condizioni per consentire di beneficiarne. In particolare interventi “trainanti”relativi a:
- parti comuni di edifici;
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
- singole unità immobiliari.
Gli interventi “trainanti” oggetti dell’agevolazione in commento riguardano:
- interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 che danno diritto al superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al superbonus che rientrano tra gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Anche in questo caso la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute e deve essere ripartita in 10 quote annuali;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-ter del DL n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.