Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus
Il comma 28 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha modificato i termini per la maturazione del credito di imposta per gli interventi edilizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come modificati dal D.L. n. 34/2020 art. 119.
In breve per il super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici è stata prorogato il periodo in cui sono state sostenute le spese documentate e rimaste a carico del contribuente ai fini della maturazione del credito di imposta, ma con una graduale riduzione della percentuale.
Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c)all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 è sta disposta la proroga al 30 giugno 2022 e per le relative spese sostenute nel 2022 in quattro quote annuali di pari importo.
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo
Pertanto per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.
Sono state ammesse al c.d. superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento ed allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati
Da ultimo è stata prevista una diversa scadenza, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Ulteriori proroghe di detrazioni per efficienza energetico, sistemazione verde, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
Il comma 37 dell’articolo 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024 delle detrazioni fiscali:
1. Riqualificazione energetica
Per tali tipologie di spese viene prorogato il periodo in cui possono essere sostenute è riconosciute ai fini della maturazione della detrazione. Infatti il periodo utile per la spesa è quello relativo agli ann0 anni 2022, 2023 e 2024.
Viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un’aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
2. Ristrutturazione edilizia ed acquisto di mobili
2.1 Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
2.2 Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.
2.3 Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
3. Bonus facciate
3.1 la legge n, 234/2021 ha disposto la proroga del c.d. Bonus Facciate anche per il 2022, ma con una riduzione della percentuale di detrazione.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 la detrazione d’imposta era pari 90% sulle spese per lavori edili sulla facciata esterna degli immobili, dal 2022 la detrazione d’imposta è ridotta al 60%.
Infine per coloro che opteranno per la cessione del credito oppure lo sconto in fattura nel 2022 deve presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica per cifre superiori a 10.000 euro.
Visto di conformità ed asseverazione della congruità delle spese sostenute
La legge di bilancio ha introdotte modifiche all’articolo 121 del D.L. n 34/2020 in particolare ha inserito il comma 1-ter che prevede – per i soggetti che hanno sostenuto, negli anni dal 2020 al 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. – i seguenti obblighi:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità e’ rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Infine è prevista una esenzione alla richiesta del visto di conformità ed asseverazione della congruità delle spese sostenute. Infatti la norma prevede la non applicazione del comma 1-ter per le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Estratto della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022)
Art. 1 – comma 28
28. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole: « per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 »;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), »;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico »;
d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifami- liari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;
e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 »;
f) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
« 8- ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-qua- ter spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;
g) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
« 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;
h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità »;
i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e, al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;
l) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-se- xies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
Art. 1 – comma 29
29. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 »;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b) e d) »;
d) al comma 7-bis, le parole: « nell’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
Art. 1 – comma 30
30. Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
« Art. 122-bis. — (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) — 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
Art. 1 – comma 31
31. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 1 – comma 32
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1 – comma 33
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Art. 1 – comma 34
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Art. 1 – comma 35
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
Art. 1 – comma 36
36. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 1 – comma 37
37. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) al comma 1, al comma 2, lettere a) , b) e b-bis), e al comma 2-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) al comma 2-bis, le parole: « nell’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 »;
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».
Art. 1 – comma 38
38. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
Art. 1 – comma 39
39. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell’anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
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