AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 luglio 2021, n. 488
Superbonus – impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di essere proprietario, in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di un terreno sul quale sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, per la quale il permesso di costruire è stato richiesto in data 22/07/2020 e rilasciato in data 02/09/2020.
Il Contribuente rappresenta che per la villetta di nuova costruzione, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, è prevista la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione. Con documentazione integrativa, l’Istante fa presente che:
– la “ditta sta ultimando la posa del cappotto tra box e abitazione” e che “sono già state realizzate le strutture, le murature, la copertura, e la coibentazione esterna”;
– “l’impianto fotovoltaico verrà realizzato successivamente all’accatastamento dell’edificio”.
Ciò posto, il Contribuente chiede se nel caso prospettato per l’accesso al Superbonus:
– sia richiesto un intervento trainante e, nel caso in cui sia necessario, come potrebbe lo stesso rientrare in questa fattispecie;
– sia prevista una attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione;
– quale sia la documentazione da conservare.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che a condizione che l’impianto fotovoltaico sia conforme agli standard minimi previsti dalla normativa:
– il contribuente possa usufruire del Supebonus senza necessità di un intervento trainante;
– non sia necessaria una Attestazione di Prestazione Energetica precedente all’inizio dei lavori, in quanto impossibile da produrre, ma sia necessaria solo a fine lavori;
– la documentazione da conservare ai fini del suddetto Bonus sia:
– Titolo abilitativo (Permesso di costruire);
– fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati;
– ricevuta dei bonifici bancari, ovvero dei bonifici postali, attraverso i quali sono stati effettuati i pagamenti (Bonifici Parlanti con ritenuta dell’8%);
– asseverazione del tecnico;
– comunicazione all”ENEA per l’impianto fotovoltaico;
– visto di conformità nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura;
– attestazione di Prestazione Energetica a fine lavori.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ” ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
Al riguardo, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
– installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
– cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Come noto, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il predetto comma 5, inoltre, prevede che nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
Come chiarito dalla citata risoluzione n. 60/E del 2020 il predetto limite di spesa di 48.000 euro deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricompresse nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
La Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l’ipotesi dell’istallazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma predetto comma 5 ultimo periodo. A tal fine, si ricorda che la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento (cfr. circolare n. 19/E del 2020).
Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dal tenore letterale del citato comma 5, anche nel caso di nuova costruzione, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici).
Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l’accesso al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l’impianto fotovoltaico verrà installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione esterna, l’Istante non può essere ammesso al Superbonus.
Diversamente qualora l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus , prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l’Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico.
In particolare, nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico quale intervento trainato dagli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di cui al comma 3 del richiamato articolo 119, rispetto all’edificio conforme ai requisiti definiti dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. “Requisiti Minimi”), dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti Tecnici”) e agli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. Nel caso in cui la classe energetica dell’edificio così determinato sia pari alla classe energetica A3 o A4 è sufficiente nella situazione post intervento il raggiungimento della classe energetica A4. Per quanto sopra devono essere sempre redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l’edifico alle condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento. Si precisa, infine, che è ammissibile all’incentivo l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, oltre che gli ulteriori adempimenti documentali ai fini del Superbonus illustrati nella circolare n. 30/E del 2020 a cui si rinvia.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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