AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 settembre 2021, n. 614
Superbonus – installazione di impianti solari fotovoltaici – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso registrato, rientrante nell’ambito di applicazione del superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio).
In particolare, l’Istante vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico “a servizio dell’abitazione con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’interno dell’unità immobiliare sopra citata, mentre la posa dei soli pannelli solari,sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento”, e del quale risulta essere “coopropietario”.
Ciò posto, l’Istante chiede se è possibile beneficiare del Superbonus “per l’impianto con i pannelli solari installati sull’altra falda del tetto, come sopra indicato, a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non propone nessuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (anch’esso in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Con riferimento al quesito rappresentato dall’Istante concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione, ma con pannelli solari installati sulla falda del tetto dell’edificio adiacente di cui è comproprietario, si rappresenta quanto segue.
Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito, inoltre, che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Successivamente la citata legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione in argomento.
Attesa tale finalità, si ritiene che – nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull’edificio che verrà servito dall’impianto fotovoltaico – l’Istante possa fruire del Superbonus per tale intervento anche quando l’installazione, come nel caso in esame, è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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