AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2021, n. 563
Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione – Articolo 119 comma 4-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati di cui al all”articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’istante precisa che l’immobile oggetto di intervento ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (MUDE – modello unico digitale per l’edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio. Ciò posto, l’istante chiede se:
1. gli interventi che intende effettuare possano fruire dell’aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, ancorché il precedente proprietario abbia avuto accesso ai suddetti fondi MUDE;
2. su quali massimali è da calcolarsi l’aumento del 50 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante richiama l’articolo 1, comma 66, lettere h) e g), della legge di bilancio 2021, e ritiene che gli interventi che intende eseguire possano beneficiare dell’ aumento del 50 per cento delle spese ammesse poiché trattasi di spese eccedenti il contributo previsto e già ricevuto.
Ritiene inoltre che non vi sia alcuna esclusione delle spese per i quali è previsto l’aumento del 50 per cento e che quindi sia “applicabile l’incremento del 50 per cento di tutti i massimali previsti per gli interventi” che verranno eseguiti.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di bilancio 2021 prevede che «I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».
Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Con riferimento a tale normativa, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
La risoluzione chiarisce che la norma in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Ciò premesso, con riguardo al quesito 1, in base a quanto riferito dall’istante, il contributo per la ricostruzione (MUDE Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l’Istante non può fruire del cd. Superbonus rafforzato previsto dal citato comma 4-quater considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
Il quesito 2 rimane assorbito dal quesito 1.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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