AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 ottobre 2021, n. 662
Superbonus rafforzato -interventi di messa in sicurezza e miglioramento della classe sismica – articolo 119, commi 4-ter e 4-quater, del decreto Rilancio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è proprietario insieme ad altri soggetti di un edificio unifamiliare ubicato in un Comune che rientra nell’elenco di quelli dichiarati con “stato di emergenza” a seguito di evento sismico del 2012.
L’istante intende quindi porre in essere interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della classe sismica nonché interventi di efficientamento energetico dell’edificio.
L’istante specifica che l’edificio non ha fruito del contributo per la ricostruzione e che, trattandosi di un edificio di “valore storico testimoniale”, il vigente piano regolatore generale del Comune consente unicamente interventi definiti di restauro e risanamento conservativo, vietando espressamente gli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione degli edifici.
Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell’aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021, ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante richiama i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio e ritiene che gli interventi che intende eseguire possano beneficiare dell’ aumento del 50 per cento delle spese ammesse anche se trattasi di semplice restauro.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di bilancio 2021 prevede che «I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».
Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Con riferimento a tale normativa, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
La norma in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.
Pertanto, secondo quanto previsto dai citati commi 4-ter e 4-quater, gli incentivi fiscali in misura maggiorata (cd. Superbonus rafforzato) spettano in alternativa al contributo per la ricostruzione. La fruizione di dette agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso.
Nel caso di specie, qualora in relazione ai prospettati interventi, sussista il diritto al contributo per la ricostruzione, l’Istante nel rispetto di tutti i presupposti normativamente previsti, non oggetto di interpello, potrà può fruire del cd. Superbonus rafforzato, rinunciando al predetto contributo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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