Agenzia delle Entrate – Risposta n. 369 dell’ 8 luglio 2022
Superbonus – sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti, installazione delle schermature solari ;-Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante intende realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore (intervento “trainante“) che, unitamente ad ulteriori interventi “trainati” comporterà il miglioramento di due classi energetiche dell’immobile.
In particolare, l’Istante intende sostituire tutti i serramenti esistenti e precisa che per una parte degli stessi si tratterà di mera sostituzione, in quanto non vi sarà alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre con la sostituzione di altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’Istante intende, inoltre, installare anche due nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.
Ciò posto, l’Istante chiede se:
- può fruire della detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus) con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti, oppure se per effetto dell’ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi non sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale;
- nel caso in cui proceda anche alla sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti al fine di conseguire un risparmio energetico, tale intervento sia autonomo rispetto a quello di sostituzione dei serramenti;
- possa beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante richiamando le risposte pubblicate n. 524 e 780 del 2021, ritiene di poter fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti che non comportano l’aumento della superficie trasparente.
Con riferimento agli ulteriori quesiti non prospetta alcuna soluzione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio“), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ” ecobonus“) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus“), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Ciò premesso, con rifermento al caso di specie, si fa presente che ai sensi del citato articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio «L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente». La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi in questione (interventi “trainati“) sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti“) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre il successivo comma 3 del suddetto articolo 119 prevede che «Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.».
Tra gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio rientra anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati“. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (cfr. circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 paragrafo 3.2), nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 4.5.7) è stato chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, in base al richiamo contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, si rinvia al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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