Tabacchi: le nuove regole relative alle aperture e distanze minime
Decreto Ministero Economia e finanze 21.02.2013 n° 38 , G.U. 16.04.2013
Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è possibile l’apertura di una nuova tabaccheria nel caso in cui si sia raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
A prevederlo è il Decreto Ministero Economia e finanze n. 38 del 21 febbraio 2013 che contenente il nuovo “Regolamento” recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
In base alle nuove norme la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, deve essere pari o superiore alle misure di seguito indicate:
- metri 300 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Con il nuovo regolamento non viene consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita, non risulta pari o superiore agli importi di seguito indicati:
- euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
I parametri da ultimo indicati non trovano applicazione nei casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, fermo restando l’obbligo dell’Ufficio competente di verificare la sussistenza dell’esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.
Allegati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Dilazione pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 23 luglio 2020, n. 23
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22767 - Il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato…
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Comunicato 19 febbraio 2021 - "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio": aperture straordinarie sportelli
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 11 settembre 2020 - Commercialisti, revocato lo sciopero - La decisione dopo le aperture del Mef alle istanze della categoria. Resta lo stato di agitazione - Il 7 ottobre l’incontro con il ministro Gualtieri
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Comunicato 11 luglio 2019 - Definizione agevolata delle cartelle - Aperture straordinarie sportelli
- Corte di Cassazione sentenza n. 17649 depositata il 28 giugno 2019 - La disposizione dell'art. 889 cod. civ., relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi, applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…