PARTE I
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 – 01.03 – 01.04); (26 A)
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 – ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 – ex 02.03 – ex 02.04 – ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 – ex 03.02);
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03);
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne’ zuccherati (v. d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 – 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
12) miele naturale (v. d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 – 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 – ex 06.04); (9)
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v. d. ex 07.01 – ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 07.05);
17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o , anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 – 08.11 – 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 10.05 – ex 10.06 – 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. d. 12.05);
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne’ spaccati, ne’ altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 – ex 14.03);
32) alghe (v. d. ex 14.05);
33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva (v. d. ex 15.07 – ex 15.17);
34) cera d’api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu’ del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 – ex 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe – cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie’ greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne’ cardati (v. d. 55.01 – 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04). 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita. (28)
PARTE II
ALTRI PRODOTTI
1)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d. ex 02.05 – ex 02.06); (26 A)
5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v. d. ex 03.01 – ex 03.03);
6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02);
7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);
8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all’alimentazione degli animali (v.d. ex 05.8);
10) prodotti di origine animale, non nominati ne’ compresi altrove (v.d. 0.1.5);
11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07)
13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.10);
14) caffe’, anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffe’ contenenti caffe’ in qualsiasi proporzione; te’; mate (v. d. ex 09.01 – 09.02 – 09.03);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 – 11.04 – 11.05);
17) farine e semolini di sago, di manioca, d’arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati;carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09);
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) . In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni
indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attivita’ connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche’ non ultimate, purche’ permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 23) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. 15.01);
23)strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); (26)
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984;
25)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v. d. ex 15.06); (39) (40)
28) oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, escluso l’olio d’oliva (v. d. ex 15.07);
29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v. d. 15.13);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche’ le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d’oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03);
34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v. d. ex 16.04 – 16.05);
35) prestazioni relative alla composizione montaggio, duplicazione, legatoria e stampa anche in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); (62)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita’;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attivita’ di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta’ indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche’ alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (28) (39)
41) estratti di malto (v. d. 19.01);
41-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228));
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti; (116)
42) preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v. d. 19.02);
43) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “piffed rice”, “corn flakes” e simili (v. d. 19.05);
46) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
54)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe’ e loro estratti (v. d. 21.01);
56) estratti o essenze di caffe’, di te’, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2102 – ex 30.03);
57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03);
58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v. d. 21.04 – 21.05);
59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);
60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07);
61) acqua, acque minerali;
62)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
63) birra (v. d. 22.03);
64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione “fermentazione naturale in bottiglia” o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu’ del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 – ex 22.06);
65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex 22.10);
66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all’alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
67) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. 23.03);
69) panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. ex 23.04);
70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07);
71) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
72) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.04);
73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
74) pelli gregge, ancorche’ salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); (26)
75) saponi comuni;
76) gas ed energia elettrica per uso domestico;
77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi;
78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonche’ prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;
79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; (28)
80) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;
81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.
86) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24. (50) (51) (96)
PARTE III
SERVIZI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 – ex 02.06);
4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio. (9)
5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
6) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
7)prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda. (126)
8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.
9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. (38)
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (49)
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (125)
127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita’ alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217;
127-novies prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di Francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta’ o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,ancorche’ non ultimate, purche’ permanga
l’originaria destinazione,qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni , ancorche’ non ultimati, purche’ permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi; (54) (55)
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto nonche’
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. (57A) (60) (62) (69)
127-septiesdecies oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
((127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale)).
(74) (77) (91) (92) (96) (106) (114) (121) (123) (124) (128)
(*) Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione, nonche’ le norme vigenti in materia di determinazione dei periodici aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo.
(1) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249.
(2) L’imposta con l’aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, in luogo dell’imposta generale sull’entrata e sulla medesima base imponibile, anorma degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall’ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto
concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con m odificazioni nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha disposto (con l’art. 30, comma 3) che “Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche’ per le cessioni di vini
spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 34, primo comma, del decreto
medesimo, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Ha inoltre disposto (con l’art. 30, comma 5) che “L’aliquota del 6 per cento dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ elevata al nove per cento”.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1980, n. 355, ha disposto (con l’art. 9) che “Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche’ per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del quindici per cento”.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l’art. 10, comma 4) che “Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del due per cento”.
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AGGIORNAMENTO (26A)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l’art. 9) che “Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche’ per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A, parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del quindici per cento.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l’art. 15, comma 1) che le modifiche alla presente tabella A hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Ha inoltre disposto (con l’art. 4) che “L’imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonche’ nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento. La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 5) che “Sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermita’ (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 6) che “Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura dell’otto per cento”.
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformita’ alle disposizioni del decreto 853/1984 .
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l’art. 5, comma 1-bis) che “Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985,
dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall’incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento
AGIP-Petroli di Napoli. Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 1-ter) che le disposizioni dell’articolo 5, comma 1-bis del decreto 791/1985, si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 1985,n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, come modificato dal D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha disposto (con l’art. 5, comma 1-bis) che “Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: “modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984,
dalla deflagrazione provocata dall’incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.
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AGGIORNAMENTO (41a)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l’art. 34, comma 1) che “L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e’ sostituita, in ogni caso, dall’aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989”.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Nella tabella A , parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) il numero 58) e’ sostituito dal seguente: “58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei, crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
c) il numero 78) e’ sostituito dal seguente: “78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05) “;
d) il numero 91) e’ sostituito dal seguente: “91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07) “;
e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102 e 117) sono sopressi.
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AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l’art. 75, comma 6) che “Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne’ a rimborsi nea’ a rettifiche per le
cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.”
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l’art. 36, comma 2-bis) che “Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente numero:
“41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 36, comma 3) che “Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124 sono sostituiti dai seguenti:
“24) te’, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate ne’ comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche’ la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu’ del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita’ (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attivita’ circensi e dello spettacolo
viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;
Ha inoltre disposto (con l’art. 36, comma 4) che ” L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del 12 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu’ del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu’ del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 –
ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorche’ salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 – A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 – B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico
cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all’articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all’articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche”.
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AGGIORNAMENTO (55)
La L. 10 dicembre 1993, n.515 ha disposto (con l’art. 18, comma 2) che “Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: “materiale tipografico, attinente le campagne elettorali”.
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AGGIORNAMENTO (57A)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 114) e’ sostituito dal seguente: “114) medicinali pronti per l’uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le
farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Per l’anno 1994 l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ stabilita nella misura del 4 per cento.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 3) che “L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento e’ elevata al 13 per cento.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 4) che “L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto e’ stabilita nella misura del 13 per cento per: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le sommministrazioni di alimenti e bevande; b) i servizi telefonici per utenze private,
compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 8) che a decorrere dal 1 gennaio 1994 e’ soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l’art. 10, comma 3) che “Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e’ sostituito dal seguente: “120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonche’ prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari; ed e’ aggiunto il seguente numero: “123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 43, comma 5-ter) che “Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: “circolari” e’ inserita la seguente: “pubbliche” e dopo le parole: “della radiodiffusioni” e’ inserita la seguente: “pubbliche”.
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e) che “alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 1) alla parola: “asini” e’ premessa la parola: “Cavalli,”;
2) il numero 114) e’ sostituito dal seguente: “114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;”.
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 29 settembre 1997, n.328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha disposto (con l’art. 1, comma 6) che “Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
3) il numero 10) e’ sostituito dal seguente: “10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne’ fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);”;
4) il numero 11 e’ sostituito dal seguente: “11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);”;
5) dopo il numero 19) e’ inserito il seguente: “20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 – 06.02);”;
6) dopo il numero 24) e’ inserito il seguente: “25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);”;
7) il numero 46) e’ sostituito dal seguente: “46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);”;
8) il numero 55) e’ sostituito dal seguente: “55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);”;
9) dopo il numero 56) e’ inserito il seguente: “57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);”;
10) dopo il numero 58) e’ inserito il seguente: “59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);”;
11) dopo il numero 66) e’ inserito il seguente: “67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ”puffedrice”, ”cornflakes” e simili (v.d. 19.05);”;
12) il numero 78) e’ sostituito dal seguente: “78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);”;
13) dopo il numero 87) e’ inserito il seguente: “88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);”;
14) il numero 121) e’ sostituito dal seguente: “121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;”;
15) il numero 123-ter) e’ sostituito dal seguente: “123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche’ alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;”.
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AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l’art. 14, comma 1)che “Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente: “20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 – 06.02. ex 06.03 – 06.04)”.
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 13 maggio 1999, n.133, ha disposto (con l’art. 6, comma 7) che “nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e’ inserito il seguente: “38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)””.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l’art. 19, comma 1) che “Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
“123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;”.”
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n. n. 342, ha disposto (con l’art. 48, comma 1) che “Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio” sono sostituite dalle seguenti: “nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni””.
Ha inoltre disposto (con l’art. 48, comma 2) che “Al numero 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso” sono soppresse”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e’ sostituito dal seguente: “114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche
ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;””.
Ha inoltre disposto (con l’art. 49, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001”.
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AGGIORNAMENTO (106)
La L. 28 dicembre 2001, n.448, ha disposto (con l’art. 74, comma 1) che “Nella tabella A, parte III, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: “a mezzo di reti via cavo o via satellite” sono aggiunte le parole: “ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto”.
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AGGIORNAMENTO (114)
La L. 24 dicembre 2003, n.350, ha disposto, (con l’art. 2, comma 40) che “Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
“103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica”.”
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n.311, ha disposto (con l’art. 1, comma 467) che “Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.
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AGGIORNAMENTO (121)
La L. 23 dicembre 2005, n.266, ha disposto (con l’art. 1, comma 42) che “Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: “editoriali e simili;” sono inserite le seguenti: “energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;”. L’efficacia delle disposizioni del presente comma e’ subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita’ europea.”
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 467) che “Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico”.”
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, e’ soppressa la voce di cui
al numero 123-bis”.
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AGGIORNAMENTO (124)
La L. 27 dicembre 2006, n.296, ha disposto (con l’art. 1, comma 300) che “Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 331) che “Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del
predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta’ per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui
all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 384) che “Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente: “122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico
attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.”
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AGGIORNAMENTO (125)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, ha disposto (con l’art. 2, comma 5) che la modifica al numero 127-bis. Parte III della presente tabella, decorre dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto (con l’art. 1, comma 79) che “alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole:
“spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti” sono sostituite dalle seguenti: “spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”;”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 261) che “nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: “non” e’ soppressa”.
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AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, Ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che “A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e’ soppresso”.