AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 dicembre 2020, n. 579
Tabella, A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicazione aliquota ridotta
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa intende procedere entro il mese… alla commercializzazione di un nuovo prodotto denominato “Beta”.
Come emerge dalla scheda marketing allegata (…) si tratta di una nuova tipologia di —– per ottenere la bevanda denominata comunemente “Gamma”, destinato al mercato italiano ed identificato dal brand “Gamma 1”.
Nelle informazioni di prodotto la Società ha riepilogato le modalità di conservazione e la procedura di preparazione della bevanda, specificandone le funzionalità, i consigli d’uso e le avvertenze.
Cosi come per le altre cessioni di beni individuate nella Tabella, A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata discende dall’inquadramento doganale del prodotto in esame: nel caso specifico, se il prodotto può essere inquadrato nella voce doganale 21.02 (cfr. n. 76) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972), ovvero nella voce 21.07 (cfr. n. 80) della Tabella in commento).
Più precisamente il n. 76) della predetta Tabella prevede che si applichi l’aliquota IVA del dieci per cento per le cessioni di “cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d 21.02 – ex 30.03) “;
mentre il n. 80) della stessa Tabella A individua una “voce residuale” che prevede la medesima aliquota IVA del 10% per le cessioni di “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
Al riguardo, l’istante osserva che secondo le “Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea” il prodotto può essere inquadrato:
– nella voce doganale 2101 (ex V.d. 21.02), denominata “Preparazioni alimentari diverse” che cita espressamente solo “Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati”, mentre la bevanda Gamma viene enunciata solo nel n. 76) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA;
– oppure nella voce doganale residuale 2106 (ex 21.07) denominata ” Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e più precisamente alla voce 21069098 denominata “altre” che richiama, quanto al contenuto, il n. 80), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
Per tale ultima voce si applicano i punti da 13 a 16. Più precisamente:
– nel punto 14, rientrano “i prodotti costituiti da un miscuglio di piante o di parti di piante (omissis) mescolate con altre sostanze (uno o più estratti di piante) che non sono destinati al consumo nello stato in cui si trovano, ma che sono dei tipi utilizzati per la preparazione di infusi o tisane… […];
– nel punto 15, rientrano “i miscugli costituiti da piante, parti di piante (omissis) …che non sono destinati al consumo nello stato in cui si trovano, ma che sono dei tipi utilizzati sia direttamente per aromatizzare bevande, sia per preparare estratti per la fabbricazione di bevande”.
Sia nel caso in cui il prodotto in esame sia inquadrabile nel n. 76) oppure nel n. 80), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, troverebbe applicazione l’aliquota IVA del dieci per cento.
Tale ricostruzione risulterebbe confermata, secondo l’istante, dalla risoluzione 24 dicembre 1994, n. 46/E/lII-7-1021, in cui, in relazione al prodotto in commento, l’Amministrazione finanziaria, dopo avere sentito il parere del Dipartimento delle Dogane, aveva diviso i prodotti in due categorie applicando due diverse aliquote IVA.
Più precisamente, nel documento di prassi citato si prevede che:
“1) I prodotti costituiti da una sola specie di erba, non contenenti altre sostanze, sono da classificare nella voce della Nomenclatura combinata 12.11 (corrispondente alla voce doganale 12.07 secondo la Nimexe in vigore al 31-12-1987), con la conseguenza che le relative cessioni sono da assoggettare all’ IVA con l’aliquota del 19 per cento.
2) i prodotti costituiti da miscele di piante o parti di piante sono da classificare nella voce della Nomenclatura Combinata 21.06 (corrispondente alla voce doganale 21.07 secondo la Nimexe in vigore fino al 31-12-1987) e sono compresi nella previsione di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26-10-1972, n. 633. Conseguentemente le relative cessioni sono da assoggettare all’IVA con l’aliquota del 9 per cento “.
La circostanza che la voce doganale residuale 2106 9098 vada ricompresa nella voce 21.06, è confermata, secondo l’istante, dalla R.M. 14 ottobre 2008, n. 383/E. Con la predetta risoluzione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare l’aliquota IVA applicabile ai prodotti alimentari ivi descritti, ha concluso che “dall’analisi chimica del prodotto ed in considerazione della sua composizione, l’Agenzia delle dogane ritiene che la merce sia una preparazione alimentare da classificare nella voce doganale 2106 9098. Il suddetto codice NC 2106 9098 corrisponde alla voce 2107 980 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla tabella A, parte III, punto n. 80) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce delle caratteristiche intrinseche del prodotto, l’istante ritiene che la cessione del prodotto di prossima commercializzazione, costituendo una miscela di piante, debba essere ricompreso nel n. 80), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 ed in quanto tale sconti l’aliquota del 10 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
Per le cessioni di “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ” il n. 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
Ciò premesso, al fine di individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile alle cessioni del prodotto “Gamma 1” l’istante ha previamente acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli circa la nomenclatura combinata doganale del prodotto in commento (cfr. circolare n. 32/E del 14 giugno 2010).
Con documentazione integrativa spontanea, pervenuta…, l’istante ha prodotto, tra l’altro, il suddetto parere (…) in cui l’ADM afferma che “In considerazione della composizione dichiarata e sulla base dell’analisi chimica del prodotto, tenuto conto della destinazione d’uso del bene, si ritiene che la merce possa essere classificata alla sottovoce Taric 2106 9092 60. In applicazione infatti delle note esplicative del sistema armonizzato tra i prodotti compresi nella sottovoce SA 2106 90 al punto 14) ci si riferisce a “i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie o di piante o parti di piante, semi o frutta di una o più specie mescolati con altre sostanze (ad es. es. con uno o più estratti di piante), che non siano destinati al consumo immediato ma costituiscono prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane in particolare quelle aventi delle proprietà lassative, purgative, diuretiche, carminative), così come i prodotti che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato di salute”.
Alla luce della documentazione prodotta dall’istante e, in particolare, del predetto parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché della prassi elaborata in materia (cfr. Ris. n. 46 del 24/12/1994), si ritiene che alla cessione del prodotto descritto nell’istanza in esame, denominato “Gamma 1”, si rende applicabile l’aliquota ridotta del 10 per cento, di cui al punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto si rappresenta in base alla documentazione prodotta dalla società istante, assunta per corretta ed esaustiva in questa sede.
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