TABELLA B
((Prodotti soggetti a specifiche discipline)) ((135))
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla’, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe
bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244 ;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall’Oriente, dall’Estremo Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)
----------------- AGGIORNAMENTO (38) Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'aliquota e' stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." ------------------ AGGIORNAMENTO (54) Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento". ------------------- AGGIORNAMENTO (135) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".