Tabella retributiva CCNL DIRIGENTI (IMPRESE AUTOTRASPORTO)
Importi validi dal | 01.01.2017 |
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Livelli | Minimo | Conting. | Elemento di Maggiorazione | Totale |
---|---|---|---|---|
Dirigente AC | 3.800,00 | 3.800,00 | ||
Dirigente AA | 2.780,00 | 309,87 | 3.089,87 |
NOTE: |
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Per “Dirigente AC” si intendono i Dirigenti assunti o nominati in data conseguente al 01.09.1997, con “Dirigente AA” i Dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 01.09.1997. |
A decorrere dall’01.01.2000 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 200.000. |
A decorrere dall’01.07.2000, per i soli Dirigenti assunti antecedentemente al 01.07.2000, la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 300.000. |
A decorrere dall’01.01.2001 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2000. |
A decorrere dall’01.01.2002 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2001. |
A decorrere dall’01.01.2003 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2002. |
A decorrere dall’01.01.2004 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2003. |
A decorrere dall’01.01.2005 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2004. |
A decorrere dall’01.01.2006 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2005. |
A decorrere dall’01.01.2007 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2006. |
A decorrere dall’01.01.2008 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2007. |
A decorrere dall’01.01.2010 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 1,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2009. |
A decorrere dall’01.01.2011 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,2% della retribuzione del mese di Dicembre 2010. |
L’Elemento di Maggiorazione spetta solamente ai dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 30.04.1996. |
Importi validi dal | 01.01.2013 | al | 31.12.2016 |
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Livelli | Minimo | Conting. | Elemento di Maggiorazione | Totale |
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Dirigente AC | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
Dirigente AA | 2.780,00 | 309,87 | 3.089,87 |
NOTE: |
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Per “Dirigente AC” si intendono i Dirigenti assunti o nominati in data conseguente al 01.09.1997, con “Dirigente AA” i Dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 01.09.1997. |
A decorrere dall’01.01.2000 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 200.000. |
A decorrere dall’01.07.2000, per i soli Dirigenti assunti antecedentemente al 01.07.2000, la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 300.000. |
A decorrere dall’01.01.2001 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2000. |
A decorrere dall’01.01.2002 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2001. |
A decorrere dall’01.01.2003 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2002. |
A decorrere dall’01.01.2004 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2003. |
A decorrere dall’01.01.2005 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2004. |
A decorrere dall’01.01.2006 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2005. |
A decorrere dall’01.01.2007 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2006. |
A decorrere dall’01.01.2008 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2007. |
A decorrere dall’01.01.2010 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 1,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2009. |
A decorrere dall’01.01.2011 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,2% della retribuzione del mese di Dicembre 2010. |
L’Elemento di Maggiorazione spetta solamente ai dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 30.04.1996. |
Importi validi dal | 01.01.2011 | al | 31.12.2012 |
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Livelli | Minimo | Conting. | Elemento di Maggiorazione | Totale |
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Dirigente AC | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
Dirigente AA | 2.780,00 | 309,87 | 3.089,87 |
NOTE: |
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Per “Dirigente AC” si intendono i Dirigenti assunti o nominati in data conseguente al 01.09.1997, con “Dirigente AA” i Dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 01.09.1997. |
A decorrere dall’01.01.2000 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 200.000. |
A decorrere dall’01.07.2000, per i soli Dirigenti assunti antecedentemente al 01.07.2000, la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale di Lire 300.000. |
A decorrere dall’01.01.2001 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2000. |
A decorrere dall’01.01.2002 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2001. |
A decorrere dall’01.01.2003 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2002. |
A decorrere dall’01.01.2004 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2003. |
A decorrere dall’01.01.2005 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2004. |
A decorrere dall’01.01.2006 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2005. |
A decorrere dall’01.01.2007 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2006. |
A decorrere dall’01.01.2008 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2% della retribuzione del mese di Dicembre 2007. |
A decorrere dall’01.01.2010 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 1,5% della retribuzione del mese di Dicembre 2009. |
A decorrere dall’01.01.2011 la retribuzione di fatto viene incrementata come superminimo contrattuale del 2,2% della retribuzione del mese di Dicembre 2010. |
L’Elemento di Maggiorazione spetta solamente ai dirigenti assunti o nominati in data antecedente al 30.04.1996. |
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