NASPI ed ASPI

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1445 depositata il 21 gennaio 2025 – Nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

Nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell'INPS l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l'INPS sempre dimostrare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

INPS – Messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024 – Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa

INPS - Messaggio n. 4468 del 27 dicembre 2024 Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32127 depositata il 12 dicembre 2024 – La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

INPS – Messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024 – Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

INPS - Messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024 Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30258 depositata il 25 novembre 2024 – In tema di APE sociale di cui all’articolo 1 comma 179 lettera a) della legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi- precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi

In tema di APE sociale di cui all’articolo 1 comma 179 lettera a) della legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi- precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi

INPS – Messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024 – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e aeroportuale

INPS - Messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024 Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Semplificazione degli obblighi di comunicazione di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del personale del settore aereo e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22922 depositata il 19 agosto 2024 – Le trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo, trattandosi di pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite

Le trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo, trattandosi di pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23040 depositata il 22 agosto 2024 – Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

Il tardato esercizio dell’opzione tra i trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma del comma 41 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, comporterà quindi la possibilità di ripetere dall’assicurato le somme eventualmente indebitamente erogate a titolo di ASpI, nel concorso dell’assegno ordinario di invalidità, ma non può escludere che l’assicurato possa anche tardivamente optare per l’erogazione dell’indennità.

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