Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1445 depositata il 21 gennaio 2025 – Nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto
Nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell'INPS l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l'INPS sempre dimostrare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto