ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2018, n. 30735 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30522 – Quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare

i requisiti primi dell'atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd "verifica per microzone" secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell'insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell'insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30521 – ICI – I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una cd “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335 e dalle citate fonti normative integrative

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unita immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento e dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unita immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si e provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...]. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unita immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non e la mera evoluzione del mercato immobiliare, ne la mera richiesta del Comune, bensi l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16/02/2005 (G.U. n. 40 del 18/02/2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l'intervento e possibile nelle microzone «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato [...] e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30160 – Non è congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29491 – L’avviso di liquidazione per imposta di registro ex art 54 comma 5 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione

L'avviso di liquidazione per imposta di registro ex art 54 comma 5 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29482 – Nella rideterminazione del classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29237 – Per gli accertamento per revisione di classamento di unità immobiliari ex art. 1, co. 335, della L. n. 311 del 2004 la ragione giustificativa è una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005

quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29233 – Quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare

quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...]

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