cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5261 depositata il 20 febbraio 2023 – Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

Le censure, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza, risultano prive del requisito di specificità, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige, a pena di inammissibilità, l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 – Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5273 depositata il 20 febbraio 2023 Lavoro - Conguaglio operato per l’eccedenza di retribuzione corrisposta - Ferie fruite dopo la cessazione dell’integrazione salariale - Contratti di solidarietà difensivi - Cd. riproporzionamento della retribuzione feriale - Tardività del ricorso - Accoglimento Fatti di causa 1. Con sentenza del 21.1.2021 la [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5264 depositata il 20 febbraio 2023 – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5194 depositata il 20 febbraio 2023 – Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5090 depositata il 17 febbraio 2023 – La retroattività della legge, sebbene non costituzionalmente preclusa nelle materie diverse da quella penale, richiede, tuttavia, una esplicita previsione che renda chiara ed univoca la scelta del legislatore, ha sottolineato come il principio dell’irretroattività si configuri quale principio generale dell’ordinamento che trova ulterori addentellati nella tutela dell’affidamento e della certezza del diritto la cui crescente importanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 1 Prot. 1 CEDU

La retroattività della legge, sebbene non costituzionalmente preclusa nelle materie diverse da quella penale, richiede, tuttavia, una esplicita previsione che renda chiara ed univoca la scelta del legislatore, ha sottolineato come il principio dell’irretroattività si configuri quale principio generale dell’ordinamento che trova ulterori addentellati nella tutela dell’affidamento e della certezza del diritto la cui crescente importanza è confermata anche dalla giurisprudenza sovranazionale tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 1 Prot. 1 CEDU

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5089 depositata il 17 febbraio 2023 – La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4840 depositata il 16 febbraio 2023 – La fictio juris di ritenere coperte le maternità, non in costanza di rapporti di lavoro, al pari delle maternità nel corso dei rapporti lavorativi, è stata, dunque, introdotta, in via generale, solo nel 2001. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti

La fictio juris di ritenere coperte le maternità, non in costanza di rapporti di lavoro, al pari delle maternità nel corso dei rapporti lavorativi, è stata, dunque, introdotta, in via generale, solo nel 2001. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4842 depositata il 16 febbraio 2023 – La notificazione della sentenza d’appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

La notificazione della sentenza d'appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

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