cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23743 depositata il 23 agosto 2025 – Per certificare l’irreperibilità “assoluta” del contribuente all’atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l’esito, senza limitarsi ad una espressione (“non anagrafato”) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto

Per certificare l'irreperibilità "assoluta" del contribuente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, senza limitarsi ad una espressione ("non anagrafato") puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23850 depositata il 25 agosto 2025 – L’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

L'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 21081 depositata il 24 luglio 2025 – E’ stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

E' stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23741 depositata il 23 agosto 2025 – Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23692 depositata il 22 agosto 2025 – Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l'IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23622 depositata il 20 agosto 2025 – L’art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

L'art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23580 depositata il 20 agosto 2025 – L’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone l’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – che l’Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

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