cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9699 depositata il 14 aprile 2025 – La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9712 depositata il 14 aprile 2025 – La condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, patito dalla controparte del litigator improbus, eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest’ultimo. Detto danno costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

La condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, patito dalla controparte del litigator improbus, eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo. Detto danno costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 7 maggio 2025 – In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale, trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10611 depositata il 23 aprile 2025 – Per motivazione “apparente” deve intendersi quella che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione

Per motivazione "apparente" deve intendersi quella che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10439 depositata il 22 aprile 2025 – In nessun caso ci si può esimere, sulla base di richieste dell’autorità fiscale, dal fornire informazioni in merito alle policy sui prezzi adottati nelle operazioni intercompany che poi potranno consentire di effettuare i necessari riscontri, e ciò in quanto, come già ricordato, non esiste un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza

In nessun caso ci si può esimere, sulla base di richieste dell'autorità fiscale, dal fornire informazioni in merito alle policy sui prezzi adottati nelle operazioni intercompany che poi potranno consentire di effettuare i necessari riscontri, e ciò in quanto, come già ricordato, non esiste un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10642 depositata il 23 aprile 2025 – In presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta

In presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9713 depositata il 14 aprile 2025 – La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota

La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10448 depositata il 22 aprile 2025 – In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d’impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l’imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, a conclusione di un’analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d’inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente né economicamente e sono suscettibili di “ripresa di valore”, per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli  artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo, a conclusione di un'analisi valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che non sono venuti meno né giuridicamente né economicamente e sono suscettibili di "ripresa di valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli  artt. 101 e 106 T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi

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