cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025 – L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell’inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse «un diritto fondamentale di rango istituzionale

L'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell’inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse «un diritto fondamentale di rango istituzionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2025 – Il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA

Il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l'imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l'IVA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7998 depositata il 26 marzo 2025 – La c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Le istruzioni ministeriali non hanno natura vincolante per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione UE, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, è innegabile che in tale quadro erano ravvisabili un pluralità di disposizioni il cui coordinamento appariva concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto tale da creare una situazione di incertezza normativa oggettiva

La c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto. Le istruzioni ministeriali non hanno natura vincolante per la compilazione delle dichiarazioni IMU, posto che esse non possono derogare né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso conforme alla citata decisione della Commissione UE, né alla stessa normativa secondaria alla quale accedono, è innegabile che in tale quadro erano ravvisabili un pluralità di disposizioni il cui coordinamento appariva concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto tale da creare una situazione di incertezza normativa oggettiva

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4702 depositata il 22 febbraio 2025 – La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7393 depositata il 20 marzo 2025 – Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta “sincrona” emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta “asincrona” attestante l’avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico

Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta "sincrona" emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta "asincrona" attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7391 depositata il 19 marzo 2025 – L’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

L'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7284 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7280 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

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