cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2286 depositata il 31 gennaio 2025 – Nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. La disciplina delle domande ed eccezioni nuove in grado di appello è specificamente regolata dall’art. 57 D.Lgs. 546/1992, che esclude l’ammissibilità di nuove domande e limita la proponibilità delle nuove eccezioni a quelle sole rilevabili anche d’ufficio

Nel giudizio tributario, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro, dagli specifici motivi d'impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. La disciplina delle domande ed eccezioni nuove in grado di appello è specificamente regolata dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992, che esclude l'ammissibilità di nuove domande e limita la proponibilità delle nuove eccezioni a quelle sole rilevabili anche d'ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3200 depositata l’ 8 febbraio 2025 – La retribuzione convenzionale, pertanto, è una retribuzione figurativa, il cui ammontare forma la base del calcolo dell’imposta reddituale, ancorché i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di percepiti siano superiori, perché essa lo strumento con il quale il legislatore, assicura al lavoratore dipendente che lavori all’estero, ma sia residente in Italia -i cui redditi, quindi, sono esclusivamente tassati in Italia-di non essere trattato in modo deteriore rispetto al lavoratore che lavora in patria

La retribuzione convenzionale, pertanto, è una retribuzione figurativa, il cui ammontare forma la base del calcolo dell'imposta reddituale, ancorché i compensi percepiti in dipendenza del rapporto di percepiti siano superiori, perché essa lo strumento con il quale il legislatore, assicura al lavoratore dipendente che lavori all'estero, ma sia residente in Italia -i cui redditi, quindi, sono esclusivamente tassati in Italia-di non essere trattato in modo deteriore rispetto al lavoratore che lavora in patria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2627 depositata il 4 febbraio 2025 – L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

L'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2503 depositata il 3 febbraio 2025 – Il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2385 depositata il 31 gennaio 2025 – Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d’ufficio un profilo di nullità dell’atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall’art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall’art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell’atto medesimo

Attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, non è rilevabile d'ufficio un profilo di nullità dell'atto (prevista da una legge entrata in vigore anteriormente al 1 gennaio 2024) oggetto del giudizio stesso differente da quello specificamente denunciato dal ricorrente salve le ipotesi prevedute dall'art. 7-ter della L. n. 212/2000. Ne deriva che è viziata da ultra-petizione la pronuncia con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. n. 358/1997), previsto in caso di contestazione di operazioni antielusive, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 2464 depositata il 2 febbraio 2025 – In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2391 depositata il 31 gennaio 2025 – Il principio di correlazione deve dunque ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati

Il principio di correlazione deve dunque ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2388 depositata il 31 gennaio 2025 – In un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare il giudizio di inammissibilità di una censura proposta nel giudizio di cassazione relativa all’omesso esame di una questione relativa alla legittimità dell’atto impositivo, il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata dalla sentenza di appello, sin dal primo grado di giudizio

In un processo impugnatorio come quello tributario, per evitare il giudizio di inammissibilità di una censura proposta nel giudizio di cassazione relativa all'omesso esame di una questione relativa alla legittimità dell'atto impositivo, il contribuente deve quanto meno dedurre di aver proposto la questione, non affrontata dalla sentenza di appello, sin dal primo grado di giudizio

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