CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. 932 sezione 4 del 21 novembre 2018 – Non viola la normativa europea l’istituto degli studi di settore che a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE – Sentenza 21 novembre 2018, n. C-648/16 – IVA – La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non osta ad una normativa nazionale che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 novembre 2018, n. C-147/17 – L’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 l’attività di assistente genitoriale che consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, nell’accogliere e integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere, continuativamente, allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale minore

l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 l’attività di assistente genitoriale che consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, nell’accogliere e integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere, continuativamente, allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale minore

CORTE DI GIUSTIZIA CE- UE – Sentenza 08 novembre 2018, n. C-502/17 – IVA – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta

CORTE DI GIUSTIZIA CE- UE - Sentenza 08 novembre 2018, n. C-502/17 Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta - Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione - Cessione non realizzata - Domanda di detrazione dell’imposta pagata [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 06 novembre 2018, n. C-684/16 – Viola la normativa UE la normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 06 novembre 2018, n. C-684/16 Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 06 novembre 2018, n. C-622/16 – IMU – Esenzione per le attività didattiche fornite a titolo gratuito – La nozione di “impresa” abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento

IMU - Esenzione per le attività didattiche fornite a titolo gratuito - La nozione di "impresa" abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 ottobre 2018, n. C-602/17 – L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta al regime tributario di uno Stato membro, derivante da una convenzione fiscale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina l’esenzione dei redditi di un residente, provenienti da un altro Stato membro e relativi a un posto di lavoro subordinato occupato in quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività per la quale i redditi vengono corrisposti sia effettivamente esercitata in tale Stato

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta al regime tributario di uno Stato membro, derivante da una convenzione fiscale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina l’esenzione dei redditi di un residente, provenienti da un altro Stato membro e relativi a un posto di lavoro subordinato occupato in quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività per la quale i redditi vengono corrisposti sia effettivamente esercitata in tale Stato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 ottobre 2018, n. C-331/17 – Violano la normativa UE le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore

Violano la normativa UE le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore

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