CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8503 depositata il 1° aprile 2025 – Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo
Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo