La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 17686 del 19 luglio 2013 interviene in materia di condono e termini di presentazione stabilendo che perde i benefici della sanatoria fiscale di cui all’articolo 8 della Legge 289 del 2002 (Finanziaria 2003) il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa in via telematica oltre il termine di legge.
La vicenda ha riguardato u contribuente che aveva pagato quanto dovuto per aderire alla sanatoria fiscale ma non aveva inviato la dichiarazione integrativa entro il termine stabilito dalla legge. L’Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere il ruolo per il recupero di IVA per gli anni interessati dalla sanatoria fiscale. Il contribuente avverso al cartella di pagamento proponeva ricorso in Commissione tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del contribuente .
L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. I Giudici di appello motivavano la loro decisione a fronte del comportamento concludente posto in essere dalla contribuente che aveva integralmente versato quanto dovuto, hanno ritenuto che la mera tardività della dichiarazione telematica non potesse determinare la nullità della domanda di condono.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di appello basandolo su un unica motivazione
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria. Infatti i giudici di legittimità è errata la considerazione che non rileverebbe la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa, essendo “determinante il versamento del dovuto”.
La Corte Suprema, confermando il proprio orientamento, ha argomentato che l’articolo 8 della Legge 289/2002 sanziona con l’inefficacia della domanda di condono l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa nel termine perentorio previsto dalla legge, ancorché i maggiori importi dovuti siano stati, invece, tempestivamente versati dal contribuente. La presentazione di tale dichiarazione è, infatti, finalizzata a consentire agli Uffici Finanziari la corretta determinazione della base imponibile, nonché di stabilire l’esattezza degli importi versati dal contribuente ai fini del perfezionamento della sanatoria fiscale.
Pertanto alla luce di quanto soprascritto se tale, dunque, è la “ratio” della previsione normativa del duplice adempimento suindicato, è di chiara evidenza – dice la Corte – che il mancato compimento anche di uno solo di detti adempimenti nel termine prefissato dalla legge non può non comportare il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva del debito tributario, per mancato perfezionamento del condono richiesto dal contribuente (cfr. Cass. sentenza n. 26506 del 2011).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, i giudici della Sezione Tributaria del Palazzaccio hanno deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di lite sono state compensate dalla tra le parti.
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