La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10548 del 28 aprile 2017 intervenendo in tema superfici tassabili ai fini della TARSU ha affermato che la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, istituita e regolata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993, può essere ridotta o addirittura azzerata in alcune tassative ipotesi previste dall’articolo 62 del decreto.
La vicenda ha riguardato una società esercente l’attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni che a seguito di accertamento, emesso per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani notificatagli dal Comune a cui aveva applicato al contribuente una riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale in via forfetaria, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ritenendo che le aree destinate all’esercizio della propria attività dovessero essere escluse dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente annullava l’atto impositivo. Il Comune impugnava la decisione di primo grado con ricorso prodotto alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermavano la sentenza della CTP escludendo le aree che la società aveva provato in quali aree si formano i rifiuti speciali, in quale modo provvede allo smaltimento diretto e di aver reso di tutto ciò edotta l’amministrazione comunale; munita di informazioni specifiche e dettagliate, quest’ultima non poteva applicare la disposizione regolamentare a forfait.
Avverso la decisione dei giudici di appello, il Comune, proponeva ricorso in cassazione basato su un unico motivo.
Gli Ermellini, rigettano il ricorso del comune, evidenziando che l’esonero da tassazione previsto dall’art. 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993 per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra un’eccezione, i cui presupposti spetta quindi al contribuente allegare e provare (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235). Vero altresì che l’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, facoltà la quale esige tuttavia uno specifico esercizio regolamentare, in difetto restando le superfici esenti da tassazione (Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass. 13 giugno 2012, n. 9630).
Si riporta il contenuto del comma 3 dell’articolo 62 che statuisce che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta”.