Prossima scadenza per il 16 marzo è il pagamento della tassa di vidimazione annuale dei libri sociali. Non tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati al versamento. I soggetti su cui grava l’obbligo del pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura (c.d. vidimazione) di libri e registri contabili obbligatori di cui all’art. 2421 c.c. sono costituiti delle S.p.a.; S.r.l.; Società consortili e Società in liquidazione ordinaria (no fallimento).
Il versamento della predetta tassa, è dovuto entro il 16/03 di ciascun anno (se trattasi di soggetto già in attività). Per i soggetti che invece, inizieranno l’attività in corso d’anno, il versamento dovrà avvenire prima della dichiarazione di inizio attività.
L’importo da versare – L’importo da versare è forfettario e varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
In particolare, la somma da versare è pari:
- ad euro 309,87 qualora l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2017 non supera l’importo di 516.456,90 euro;
- ad euro 516,46 qualora l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2017 supera l’importo di 516.456,90 euro.
Modalità di versamento – Per il soggetto passivo che è già in attività, e che quindi versa entro il 16 marzo, il pagamento deve avvenire con F24 (telematico) indicando come codice tributo “7085” e come anno di riferimento “2017”. La tassa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997.
Per coloro che dovessero iniziare l’attività nel corso dell’anno, il versamento deve avvenire tramite c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.
L’omesso e/o insufficiente versamento – In caso di omesso o insufficiente versamento, si rende applicabile la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72).
Trattandosi di un tributo gestito dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi applicabili l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. 472/1997, nelle sue diverse forme. Con riferimento a ciò occorre considerare che la sanzione va versata a parte con modello F23 (in cui indicare il codice ufficio “RCC”, la causale “SZ” e il codice tributo “678T”). Gli interessi, vanno invece versati insieme alla tassa omessa (F24 codice tributo 7085).
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