La vicenda ha riguardato un professionista a cui venivano notificati avvisi di accertamento emessi dal comune per più anni di imposta per aver omesso la denuncia dell’occupazione dell’immobile ai fini di attività professionale forense. Il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, lamentando l’illegittimità di una tariffa unica per i locali ove sono svolte attività professionali e quelli ove sono svolte attività commerciali. Infatti il Regolamento comunale ricomprende l’attività professionale svolta dalla parte ricorrente all’interno della “Categoria 3”, relativa a “Uffici professionali, commerciali, industriali e simili”. I giudici aditi rigettavano il ricorso del contribuente. Il professionista impugnava la decisione dei giudici di prime cure con ricorso alla Commissione tributaria Regionale. I giudici di appello hanno ritenuto che il Comune ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993 affermando che “il tributo TARSU non può essere unico per tutte le unità immobiliari occupate, ma deve tener conto del tipo di attività esercitata, essendo riconosciuto all’ente locale il potere – dovere di regolamentare il tributo distinguendo per categorie di aree e locali ex art. 68 d.lgs. n. 507 del 1993”.
Avverso la decisione della CTR il professionista proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente condividendo il ragionamento decisionale del Giudice di secondo grado.
L’art. 62 comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993 statuisce che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.
La predetta norma viene interpretata dai giudici di legittimità ritenendo che essa “concede ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività”.