Come ogni anno le società di capitale devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria utilizzando il modello F24 (c.d. tassa vidimazione libri sociali ).
Per il 2020 la scadenza del 16 marzo per il versamento della Tassa di vidimazione dei libri sociali è stata prorogata dall’articolo 60 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) al 20 marzo 2020. Per il pagamento della predetta tassa non trova applicazione la sospensione del pagamento al 30 aprile 2020, poiché non rientra tra i tributi di cui all’articolo 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 o dall’articolo 8 del D.L. n. 9/2020 salvo che per i soggetti avente sede nei territori individuati dal DPCM del 24 febbraio 2020 (c.d. zone rosse).
Soggetti obbligati
- Società Spa;
- Srl;
- Sapa;
- Società consortili a responsabilità limitata;
- Aziende speciali;
- Consorzi tra enti territoriali;
- enti commerciali.
- Società di capitali fallite;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- imprese individuali;
- consorzi tra imprese a patto che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- Enti non economici, aziende ospedaliere e socio sanitarie, associazioni e fondazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea
Importo da versare
Per i soggetti obbligati al versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili l’importo sarà pari a:
- 309,87 euro, qualora l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, qualora il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Per la determinazione del capitale sociale o del fondo di dotazione la data di riferimento è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
L’imposta per la vidimazione iniziale è prevista per i libri sociali di cui all’articolo 2421 del codice civile si tratta dei seguenti libri e registri:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Diversamente per gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non è prevista la vidimazione e l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Modalità di pagamento
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI
prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva - il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Per il mancato versamento della tassa annuale è prevista la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
E’ possibile l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso nella misura:
- di 1/10 del minimo (= 1/10 del 100% = 10%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza che ricordiamo è il 16 marzo
- di 1/8 del minimo (= 1/8 del 100% = 12,5%), se il versamento viene eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza stessa.
Il calcolo degli interessi di mora per il ravvedimento operoso è pari al tasso ufficiale per il 2020 è pari allo 0,05%.
Si rammenta che il tributo aumentato degli interessi per ritardata pagamento va versato con il modello F24 ed il codice tributo 7085 mentre le sanzioni ridotte vanno pagate con il modello F23 ed il codice tributo 678T
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23086 - Alla Tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche si applica disciplina il profilo sanzionatone degli omessi versamenti diretti delle imposte, "alle prescritte scadenze", di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2019, n. 13629 - Tassa di concessione governativa e utili corrisposti agli associati in virtù di contratto di associazione in partecipazione
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 4, sentenza n. 290 depositata il 16 giugno 2020 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24527 - Plusvalenza non dichiarata a seguito di cessione d’azienda ed inoltre l'art. 32 commi 4 e 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in base al quale le notizie e i dati non addotti e gli atti,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2018, n. 19938 - Accertamento fiscale e perdita del diritto alla detrazione IVA qualora il contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Contributo a fondo perduto previsti dal Decreto le
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per il contributo a fondo…
- Decreto Legge Sostegni – Il Consiglio dei Mi
Approvato il testo bollinato dalla Ragioneria Generale del Decreto legge Sostegn…
- Certificazione Unica 2021 proroga dell’invio
Con l’ormai consueto “comunicato legge” il MEF ha annunciato c…
- Inerenza dei costi va valutata in base all’a
In materia di inerenza dei costi deducibili afferma che deve rinvenirsi una corr…
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…