AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 settembre 2020, n. 358

Tassazione ai fine dell’imposta di registro della dichiarazione di avvalersi della compensazione legale

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Notaio istante, rappresenta di essere stato incaricato della stipula di due atti di compravendita tra le medesime parti. In particolare, con il primo atto, la Provincia di X intende vendere un immobile di sua proprietà alla società Y spa che assumerà l’obbligo di pagare un determinato prezzo in denaro; con il secondo atto, la suddetta società, a sua volta, intende vendere un immobile di sua proprietà alla medesima Provincia, per un prezzo corrispondente a quello dovuto in relazione alla compravendita di cui al primo atto.

L’interpellante osserva che per effetto della stipula del secondo atto di compravendita, le parti sarebbero obbligate l’una verso l’altra e i reciproci debiti si estinguerebbero per compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

In particolare, il Notaio rappresenta che i debiti si estinguerebbero per compensazione legale ex articolo 1243, avendo entrambi ad oggetto una somma di denaro ed essendo certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, nel secondo contratto di compravendita le parti hanno intendono attestare l’avvenuta estinzione dei reciproci debiti, per compensazione legale, ai sensi del citato articolo 1243 del codice civile.

Al riguardo, l’interpellante chiede di conoscere se la suddetta attestazione di compensazione dei debiti reciproci sia da assoggettare ad imposta di registro ed in caso affermativo con l’applicazione di quale aliquota.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Notaio istante ritiene che la ricognizione di compensazione legale, contenuta nel secondo atto di compravendita, non debba essere assoggettata ad imposta di registro, trattandosi di mera specificazione della modalità di estinzione del prezzo della compravendita.

Qualora, invece, si ritenesse di ravvisare un implicito riconoscimento di debito nell’atto ricognitivo di compensazione legale, dovrebbe tenersi conto – a parere dell’istante – di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11 gennaio 2018, n. 481 che, superando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha disposto che la ricognizione di debito vada assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa.

Parere dell’agenzia delle entrate

In particolare, l’articolo 1241 del codice civile stabilisce che «Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono», l’articolo 1242 che la «compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza» e, infine, l’articolo 1243, comma 1, che la «compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili».

Ai sensi delle citate norme, la compensazione si realizza di diritto quando i crediti reciprocamente vantati risultino contemporaneamente omogenei, certi, liquidi ed esigibili.

Dal punto di vista fiscale, si ritiene che la disposizione con la quale le parti dichiareranno di avvalersi della compensazione legale di cui all’articolo 1243 del codice civile, contenuta all’interno di un atto di compravendita (come nel caso dispecie), sia una disposizione autonoma, finalizzata al pagamento del corrispettivo,avente natura ricognitiva.

Ciò in quanto, come rileva anche il Notaio istante, tale dichiarazione di compensazione, da un lato, non muta la situazione preesistente in quanto l’estinzione dei reciproci debiti si verifica ex lege, dall’altro, non presuppone una situazione di incertezza tra le parti.

Infatti, l’effetto estintivo si verifica ipso iure, per l’avvenuta coesistenza dei reciproci crediti, sicché la dichiarazione dell’interessato di volersi avvalere della compensazione equivale ad una dichiarazione diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e non a costituirlo.

La suddetta disposizione ricognitiva della compensazione legale, pertanto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di Euro 200, a norma dell’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, nel caso in esame, contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.