AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 maggio 2020, n. 154
Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto di credito ad un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest’ultimo sulla base delle disposizioni del decreto 28 agosto 2018, n. 129
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istituto scolastico istante (di seguito la “Scuola “) intende procedere all’affidamento del servizio di cassa ad un istituto di credito (di seguito “Gestore”), in conformità a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto 28 agosto 2018, n. 129. La Scuola precisa che il predetto affidamento avviene tramite le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione predisposti da Consip S.p.A. o mediante procedure autonome di negoziazione con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, che i servizi di tesoreria e cassa trovano allocazione anche all’interno del Mercato Elettronico (MePa) e quindi le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria possono ivi essere effettuate con le banche aderenti.
Alla procedura individuata l’ANAC provvede ad assegnare il Codice Identificativo Gara (CIG) ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 (” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia”). Il Gestore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta legge n. 136 del 2010, nonché degli obblighi previsti dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione nei rapporti con la scuola.
A tali fini, la Scuola stipula apposita convenzione alle migliori condizioni di mercato per quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto.
Oggetto della procedura è l’affidamento della gestione del servizio di cassa, che comprende la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla stesse ordinate (definiti servizi base), la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi (definiti servizi opzionali). Poiché i servizi opzionali hanno natura facoltativa, la Scuola può valutare discrezionalmente se chiederne o meno l’attivazione.
Il servizio richiesto deve essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la Scuola e il Gestore, il cui scambio dei dati e della documentazione avviene mediante l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”). Come precisato nella documentazione integrativa, l’OIL è l’insieme delle risorse informatiche e organizzative necessarie per automatizzare l’iter amministrativo adottato dalle scuole per l’ordinazione delle entrate e delle spese all’istituto cassiere. In termini funzionali, l’OIL è il complesso di procedure informatiche permettono di integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure del cassiere per consentire fra le stesse un colloquio bidirezionale: l’evidenza elettronica che si ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e sostituisce a tutti gli effetti, i documenti cartacei. L’utilizzo di sistemi informatici per lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e la PA, infatti, è divenuto obbligatorio a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e del successivo D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ne ha prescritto le modalità di attuazione, nonché del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha confermato l’obbligo per la PA di avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei e di adozione dell’OIL. Per gli istituti scolastici, tale processo è stato cutato dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca con il supporto dell’ABI e della DigitPA.
Per completezza, l’istante chiarisce che per analogia al servizio di cassa delle scuole vi è il servizio di tesoreria, riferito agli enti locali, di cui all’articolo 209, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).
L’istante evidenzia che, nel caso di specie, il Gestore ha prospettato le seguenti due possibilità.
Il Gestore presta alla Scuola solo i cosiddetti servizi base, per cui è previsto un corrispettivo a canone annuale forfettario di Euro xxx. I predetti servizi base comprendono la gestione e la tenuta del conto corrente, tutte le operazioni di riscossione e di pagamento mediante bonifico e il servizio di remote banking, remunerati mediante il canone annuo forfetario sopra indicato. Il Gestore presta alla Scuola oltre ai servizi base, sopra descritti, anche alcuni servizi opzionali richiesti. In tal caso, oltre al canone annuale fisso di Euro xxx per i servizi base, la remunerazione del Gestore prevede anche:
– un canone annuale fisso pari a Euro xxx per l’attivazione e la gestione delle carte di credito;
– un canone annuale fisso pari a Euro xxx per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori;
– corrispettivi, a misura o in percentuale, variabili a seconda delle effettive operazioni poste in essere, per le riscossioni tramite procedure MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, bollettino, aquiring POS.
Infine, spetta al Gestore il rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto della Scuola, quali quelle postali, quelle relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse alla Scuola e/o ai creditori, quelle sostenute per l’esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, le tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e i bolli se previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e non rientranti nei casi di esenzione.
Secondo quanto emerge dall’istanza e dall’ulteriore documentazione prodotta, il Gestore sostiene che il corrispettivo annuale forfetario, pari a Euro xxx è da considerarsi relativo esclusivamente all’attività di cassa, incassi e pagamenti, gestione della liquidità e, pertanto, è esente IVA ai sensi dell’articolo 10, c.1, lett. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del DPR, senza obbligo di emettere la fattura.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante espone i comportamenti che intende adottare in entrambi i casi.
A fronte del pagamento da parte della Scuola, il Gestore è obbligato ad emettere la fattura in formato elettronico, anche senza la preventiva richiesta prevista dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, e a trasmetterla alla Scuola nel rispetto del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, assoggettando ad IVA, con l’aliquota del 22%, il compenso annuo forfettario stabilito.
In tal caso, vale la stessa soluzione prospettata precedentemente per quanto riguarda il compenso relativo ai servizi base, mentre i servizi opzionali, sia quelli a canone sia quelli a misura, saranno esenti IVA, ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. L’eventuale rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto della Scuola saranno, invece, escluse dall’IVA, ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 20 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» disciplina l’affidamento del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche.
In base al predetto articolo 20, «Il servizio di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica e ha per oggetto:
a) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla stessa ordinate;
b) la custodia e l’amministrazione di titoli e valori».
Il comma 2 della citata disposizione prevede, inoltre, che «il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie atutorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti dalla Consip S.p.A., d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5».
Il comma 3 del sopra citato articolo 20 dispone che, al fine dell’affidamento del servizio di cassa, «il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni di mercato per quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi predisposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».
Il successivo comma 5 prevede che il Ministero «può adottare schemi di atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa, al fine di uniformare le relative procedure selettive».
Al riguardo, con nota prot n. 24078 del 30 novembre 2018, il MIUR ha fornito alle istituzioni scolastiche, tra l’altro, indicazioni in merito alla procedura da espletare per l’affidamento del servizio di cassa e l’elenco dei servizi base (da richiedere obbligatoriamente al gestore) e dei servizi opzionali (la cui richiesta deve essere valutata in base alle specifiche esigenze delle singole scuole). Con la medesima nota, sono state anche trasmessi lo schema di Convenzione e gli Schemi di atti di gara per procedere all’affidamento del servizio di cassa, aggiornati in funzione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle relative previsioni d’attuazione nonché del decreto n. 129 del 2018.
Con il presente interpello è stato chiesto un parere sulla corretta disciplina fiscale ai fini IVA a cui assoggettare le prestazioni offerte dal Gestore individuato dalla Scuola istante in forza della convenzione che la stessa andrà a stipulare, con particolare riferimento all’applicabilità alle medesime operazioni dell’esenzione di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto di interesse, l’articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 al numero 1) prevede che sono esenti «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta».
Con riferimento alle predette operazioni, il cui presupposto per l’esenzione deriva da un fattore oggettivo, ovvero la natura dell’operazione, con diversi documenti di prassi è stato più volte affermato, anche sulla base delle pronunce della Corte di Giustizia, che l’applicazione dell’esenzione in esame deve prescindere dall’esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui la medesima viene svolta. La Corte ha, infatti, ritenuto che un’operazione sia da qualificarsi come “finanziaria” se il suo oggetto è riconducibile al contenuto della norma comunitaria di esenzione (risoluzione n. 205/E del 2001, ris. 133/E del 2003 e ris. n. 56/E del 2014).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall’istanza e dalla bozza di convenzione prodotta in sede di documentazione integrativa, la prestazione che la Scuola richiede al Gestore è il servizio di cassa avente ad oggetto “il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate (…)” (cfr. articolo 2 della bozza di convenzione).
L’articolo 3 della predetta bozza stabilisce che “Per lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite strumenti informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il gestore le cui modalità sono stabilite tra le parti. in particolare, si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito l’OIL)”. Come emerge dalla lettura dei successivi articoli 4 e 5 “le entrate sono riscosse dal gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Istituto tramite OIL” e “i pagamenti sono effettuati dal gestore in base agli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Istituto tramite OIL”.
Per il servizio di tenuta conto è previsto un compenso complessivo pari a Euro xxx corrisposto, non a fronte di ogni singola operazione, ma a titolo di canone forfetario annuo (cfr. articolo 14 della bozza).
In considerazione di quanto premesso, si ritiene che i servizi oggetto della convenzione tra la Scuola ed il Gestore, consistenti essenzialmente in operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla Scuola stessa tramite l’OIL, rientrino nell’ambito delle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972. Per le medesime motivazioni sopra riportate, rientrano nel regime di esenzione IVA di cui al predetto n.1 anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di pagamento.
Anche i compensi relativi all’attivazione e alla gestione di carte di credito rientrano nella medesima disposizione di esenzione, come già chiarito con le circolari n. 82 del 1987 e n. 470034 del 1991.
Invece, i servizi di custodia e di amministrazione di titoli e valori sono espressamente esclusi dal regime di esenzione dall’art. 10, comma 1, n. 4), e conseguentemente i relativi corrispettivi saranno da assoggettare all’aliquota ordinaria IVA.
Con riferimento alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte dal Gestore in nome e per conto della Scuola, purché regolarmente documentate, si ritiene che le medesime non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini IVA, come previsto dall’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.Infine, con riferimento all’obbligo di fatturazione, si ricolda che l’articolo 22, comma 1, n. 5 e n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’obbligo di emissione della fattura solo su richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione «per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie» e «per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’articolo 10».
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